Deliberazione n. 569 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 17 luglio 2026 dal dirigente competente a seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited delle misure urgenti per impedire su Instagram la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il provvedimento del 23 luglio 2026 riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori della piattaforma Instagram. Esso conclude il procedimento di ratifica della determinazione urgente n. 389 del 17 luglio 2026, adottata a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile invio, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Base normativa e competenza del Garante
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. La base specifica dell’intervento è l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021, convertito dalla l. n. 205/2021.
Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato. La disciplina è riferita al fenomeno comunemente definito "revenge porn".
L’art. 144-bis prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e procedimento d’urgenza
La persona interessata ha presentato una segnalazione, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram indicata. Il Garante ha ritenuto verificata la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice.
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 389 del 17 luglio 2026. La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 17 luglio 2026.
Misure ordinate nei confronti di Facebook e Meta
La determinazione urgente ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash ai fini dell’attività di prevenzione della diffusione;
- la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
- la conservazione esclusivamente per finalità probatorie e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per la conservazione protetta del materiale.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato la determinazione n. 389/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma integralmente le misure urgenti disposte dal dirigente il 17 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Sanzioni
Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né richiama criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR. L’intervento ha natura urgente e cautelare/correttiva, essendo diretto a impedire la possibile diffusione del materiale e a preservare eventuali elementi probatori con garanzie di non identificabilità degli interessati.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite Instagram.
Intervento urgente del dirigente
Il 17 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 389, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.
Misure ordinate a Meta
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su Instagram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria limitata
È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato la determinazione urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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