Circolare numero 46 del 7-4-2008
1) aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81 2) riduzione degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. 3) riduzione del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266. 4) contributi INAIL dal 1 gennaio 2008. 5) retribuzioni. 6) contributi apprendisti. 7) agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2008. 8) tabelle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2008 le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gli esoneri/ riduzioni degli oneri sociali, il contributo INAIL, la disciplina del contributo apprendisti e le agevolazioni per le zone tariffarie. Vengono richiamate le sospensioni previste dalla legge n. 81/2006, l’esonero di 1 punto percentuale ex legge n. 266/2005 e le misure applicabili alle diverse tipologie di aziende agricole e consorzi di bonifica. In allegato sono riepilogate le tabelle con le aliquote per le varie categorie di lavoratori e imprese.
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo, anno 2008
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo – anno 2008
La circolare disciplina l’assetto contributivo applicabile nel 2008 al comparto agricolo, aggiornando aliquote, esoneri e agevolazioni per diverse categorie di datori di lavoro e lavoratori. Il documento richiama diverse disposizioni normative stratificate e chiarisce la misura effettiva dei contributi dovuti nel periodo di riferimento.
Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
La legge 11 marzo 2006, n. 81, che ha convertito il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, ha sospeso per il triennio 2006-2008 gli aumenti contributivi previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146.
In particolare, restano sospesi:
- l’aumento di 0,20 punti percentuali dal 1 gennaio per la generalità delle aziende agricole;
- l’aumento di 0,60 punti percentuali dal 1 luglio per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
Per l’anno 2008 le aliquote risultano quindi così determinate:
- generalità delle aziende agricole: 17,95% a carico del datore di lavoro, 8,84% a carico del lavoratore, totale 26,79%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative: 21,75% a carico del datore di lavoro, 8,84% a carico del lavoratore, totale 30,59%, esclusa la quota base pari a 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. n. 388/2000
La circolare conferma la permanenza dell’applicazione dell’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Per la generalità delle aziende agricole che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri decorrono dal 1 gennaio 2008 e riguardano:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,01%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per le cooperative agricole ex L. 240/84 che assumono operai a tempo indeterminato:
- assegni familiari: conguaglio con il sistema DM10/2;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego, e che non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- cassa integrazione salari: 0,14%;
- fondo di garanzia TFR: 0,2%.
Esonero aggiuntivo di 1 punto percentuale ex L. n. 266/2005
L’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introduce un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
L’esonero:
- si applica prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in mancanza di capienza, si trasferisce sulle altre aliquote della gestione;
- privilegia maternità e disoccupazione;
- esclude l’aliquota per il trattamento di fine rapporto e quella destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema DMAG e per le cooperative di trasformazione ex L. 240/84 che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non essendovi capienza sulle aliquote per assegni per il nucleo familiare e maternità, l’esonero opera sulla disoccupazione, che viene indicata nella misura del 2,75% con esonero di 1,00%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego e non versano la disoccupazione, l’esonero si applica sulla cassa integrazione salari, indicata nella misura dell’1,5%, con esonero di 1,0%.
Contributi INAIL e retribuzioni
Dal 1 gennaio 2008 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Per i minimali di legge relativi al 2008 la circolare rinvia alla circolare n. 11 del 1 febbraio 2008.
Inoltre, l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, a carico del lavoratore, deve essere applicata dal 1 gennaio 2008 sulla quota di retribuzione eccedente € 40.765,00 annui.
Contributo per gli apprendisti
L’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha rideterminato la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con efficacia sui periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2007.
La norma si applica anche agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.
Per i datori di lavoro che occupano non più di nove addetti, la contribuzione del 10% è ridotta, per i soli contratti di apprendistato, in relazione all’anno di contratto:
- primo anno: riduzione di 8,5 punti percentuali;
- secondo anno: riduzione di 7 punti percentuali;
- anni successivi al secondo: aliquota ferma al 10%.
La quota a carico dell’apprendista resta, per il 2008, pari al 5,84%.
Agevolazioni per zone tariffarie
Per il triennio 2006-2008, la legge n. 81/2006 ridefinisce le agevolazioni contributive per i datori di lavoro operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati e nei territori svantaggiati, incluse le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.
Le misure sono così definite:
- territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 e i territori dei comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.
Ne deriva che, nel triennio 2006-2008, i contributi a carico del datore di lavoro risultano dovuti nella misura di:
- 100% per i territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord);
- 25% per i territori montani;
- 32% per i territori svantaggiati.
Tabelle allegate
La circolare segnala infine la presenza di nove allegati, contenenti le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni per zona tariffaria riferite a:
- operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole;
- aziende coltivatrici dirette;
- cooperative agricole e coloni/mezzadri;
- cooperative agricole ex L. 240/84;
- consorzi di bonifica con operai di ruolo;
- aziende agricole e cooperative con processi produttivi di tipo industriale;
- agevolazioni per zone tariffarie.
Punti principali
Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per il triennio 2006-2008 è sospeso l’aumento delle aliquote previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 146/1997. Per il 2008 l’aliquota per la generalità delle aziende agricole è fissata al 26,79% complessivo, di cui 17,95% a carico del datore di lavoro e 8,84% a carico del lavoratore, esclusa la quota base pari a 0,11%. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l’aliquota complessiva è pari al 30,59%, di cui 21,75% datore di lavoro e 8,84% lavoratore, sempre esclusa la quota base di 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. n. 388/2000
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge n. 388/2000, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 95/2001. La circolare distingue gli esoneri in base alla categoria di impresa: per la generalità delle aziende agricole l’esonero riguarda assegni familiari, maternità e disoccupazione; per cooperative agricole, coloni/mezzadri e coltivatori diretti valgono misure diverse; per le cooperative agricole ex L. 240/1984 con operai a tempo indeterminato l’esonero sugli assegni familiari va conguagliato con il sistema DM10/2; per i consorzi di bonifica con operai di ruolo è prevista una diversa combinazione di esoneri su assegni familiari, maternità, cassa integrazione salari e fondo di garanzia TFR.
Esonero aggiuntivo di 1 punto percentuale ex L. n. 266/2005
L’esonero previsto dall’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 si applica sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989 ed è cumulabile con quello ex art. 120 L. n. 388/2000. L’esonero opera prioritariamente sugli assegni per il nucleo familiare e, in mancanza di capienza, sulle altre aliquote della gestione, con priorità per maternità e disoccupazione, escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per le aziende agricole in DMAG e per le cooperative di trasformazione ex L. 240/1984 con operai anche a tempo indeterminato, l’esonero di 1 punto percentuale si applica sulla disoccupazione; per i consorzi di bonifica con operai di ruolo si applica sulla cassa integrazione salari.
Contributi INAIL e retribuzioni
Dal 1 gennaio 2008 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono indicati nelle misure del 10,125% per l’assistenza infortuni e del 3,1185% per l’addizionale infortuni. Per i minimali di legge dell’anno 2008 si rinvia alla circolare n. 11 del 1 febbraio 2008. Inoltre, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992, si applica dal 1 gennaio 2008 sulla quota di retribuzione eccedente € 40.765,00 annui.
Contributo per gli apprendisti
La contribuzione dovuta per gli apprendisti, artigiani e non artigiani, è rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i periodi contributivi dal 1 gennaio 2007. Per i datori di lavoro con non più di nove addetti, l’aliquota del 10% è ridotta per i soli contratti di apprendistato in ragione dell’anno di contratto: 8,5 punti percentuali nel primo anno e 7 punti percentuali nel secondo anno; dal terzo anno resta il 10%. La quota a carico dell’apprendista per il 2008 resta pari al 5,84%.
Agevolazioni per zone tariffarie
Per il triennio 2006-2008 le agevolazioni per territori montani e svantaggiati sono ridefinite: nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva è pari al 75% dei contributi a carico del datore di lavoro; nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione è pari al 68%. Conseguentemente, nel triennio i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nella misura del 100% per i territori non svantaggiati, del 25% per i territori montani e del 32% per i territori svantaggiati.
Allegati e tabelle
La circolare segnala la presenza di nove allegati con le tabelle delle aliquote per operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, per la generalità delle aziende agricole, per coltivatori diretti, cooperative agricole, cooperative ex L. 240/84, consorzi di bonifica, aziende con processi produttivi di tipo industriale e per le agevolazioni di zona tariffaria.
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