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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26331/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha applicato gli arresti domiciliari con strumenti elettronici per il reato di estorsione (concorso e uso di armi, contestato in capo 40) e dedotte violazioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di recidiva) e ai giudizi di proporzionalità e adeguatezza della misura. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere attuali le esigenze cautelari nonostante il decorso di lungo tempo dai fatti, valorizzando solo la gravità della fattispecie e precedenti penali datati (2016, 2013) senza considerare l'assenza di carichi pendenti successivi; che non vi sarebbe stato confronto con le motivazioni del G.i.p. che aveva rigettato la custodia in carcere; che non si era tenuto conto della presunta disarticolazione del sodalizio ex art. 74 DPR 309/1990; e che non era stata adeguatamente motivata l'impossibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero, in gran parte, mera richiesta di rivalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e non contestassero specifiche violazioni di legge o motivazione contraddittoria/manifesta illogicità. Sul punto dell'attualità del pericolo, la Corte ha confermato la corretta applicazione del principio secondo cui il pericolo di commissione di altri reati deve essere concreto e attuale e valutato in termini prognostici sulla continuità del periculum libertatis, tenendo conto personalità, modalità del fatto e contesto socio-ambientale; ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato il ruolo attivo dell'indagato (prelevamento e trasporto della vittima, minacce con pistola, modalità cruente), i collegamenti con soggetti di vertice nel narcotraffico, l'uso di comunicazioni criptate e la partecipazione a dinamiche di recupero proventi illeciti. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    riferimento alla partecipazione in concorso nell'illecito commesso

  • codice penale, art. 629, commi 1 e 2

    norma che sanziona l'estorsione; richiamata per il fatto contestato

  • codice penale, art. 628, comma 3, n. 1

    richiamata in relazione alle aggravanti per reati commessi da più persone riunite

  • codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    stabilisce che la misura cautelare può fondarsi sul pericolo che l'indagato commetta altri delitti; interpretato in senso che tale pericolo deve essere non solo concreto ma anche attuale

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    richiamato nel quadro dei profili presuntivi per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte osserva che il superamento del regime presuntivo va valutato con congrua motivazione

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    norma sulle associazioni dedite al traffico di stupefacenti; la disarticolazione del sodalizio è tema posto dal ricorrente ma il Tribunale non l'ha ritenuta dimostrata

  • codice di procedura penale, art. 616

    consente la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per la somma di euro 3.000

  • regolamento di esecuzione c.p.p., art. 28

    richiami procedurali connessi agli adempimenti esecutivi della sentenza

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    ha introdotto la nozione che il pericolo di reiterazione deve essere 'attuale' nel testo dell'art. 274 c.p.p.; la Corte richiama la modifica e la giurisprudenza successiva

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    limita l'enunciazione dei motivi di ricorso nei termini necessari per la motivazione; richiamata nel procedimento

Massime di principio

  • In appello cautelare e in sede di legittimità le valutazioni prognostiche sull'attualità del pericolo vanno fatte considerando personalità dell'indagato, modalità del fatto e contesto socio-ambientale; il tempo trascorso dai fatti non esclude automaticamente l'attualità se sussistono elementi che segnalino continuità del periculum libertatis.
  • La Corte di Cassazione sindaca la sussistenza e l'adeguatezza delle esigenze cautelari solo in presenza di violazione di norme, motivazione contraddittoria o manifesta illogicità: non è luogo per una rinnovata valutazione di merito o per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Chi impugna deve confrontarsi espressamente con la motivazione del provvedimento impugnato: le censure che si limitano a fornire una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • Per contestare la sussistenza del pericolo di recidiva è utile documentare l'assenza di occasioni prossime di reiterazione, l'assenza di condotte successive o carichi pendenti recenti e fornire elementi concreti che rendano implausibile la prognosi di continuità criminosa.
  • Sulle misure cautelari, per ottenere misure meno afflittive occorre dimostrare concretamente la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto ai rischi e fornire argomentazioni specifiche e non generiche.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi importante che il ricorso in Cassazione sia tecnicamente fondato e confronti i punti decisivi della motivazione impugnata.

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