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Sentenza

Sentenza del 09/02/2015 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - IRPEF - Iscrizione a ruolo a titolo definitivo - Termine di prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per l’Ente impositore di iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte accertate e notificare la relativa cartella di pagamento dopo che il ricorso contro l’avviso di accertamento era stato dichiarato inammissibile per il tardivo deposito presso la Segreteria della Commissione tributaria. Il punto centrale era individuare il termine entro cui poteva essere esercitata la riscossione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale.

La decisione

È stato ritenuto legittimo procedere all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo e alla notifica della cartella di pagamento, purché ciò avvenga entro il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod. civ. Tale termine decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento, nella fattispecie il decreto, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. L’inammissibilità per tardivo deposito, una volta divenuta definitiva, consolida quindi la pretesa tributaria ai fini della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 2953 cod. civ.

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La disposizione è stata applicata nel senso che, una volta divenuto definitivo il provvedimento che ha dichiarato inammissibile il ricorso, la pretesa tributaria può essere riscossa entro il termine decennale, decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per un vizio processuale, come il tardivo deposito, può rendere definitiva la pretesa contenuta nell’avviso di accertamento, se il provvedimento non viene validamente impugnato.
  • Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, l’Ente impositore può procedere alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento.
  • Il termine di prescrizione decennale decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento definitivo e non, secondo il principio descritto, dalla data originaria dell’avviso di accertamento.
  • Per evitare la definitività della pretesa, è essenziale rispettare rigorosamente i termini e gli adempimenti processuali relativi alla proposizione e al deposito del ricorso.
  • La cartella notificata oltre il termine prescrizionale può essere contestata, mentre la verifica della data di passaggio in giudicato e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione è decisiva in situazioni analoghe.

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