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Legge

L.R. Marche 30/2013

"Limes" - Territori di confine - Proposte e progetti condivisi e cofinanziati per lo sviluppo e l'integrazione delle aree di confine

Normativa regionaleL.R. Marche 30/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove intese della Regione con altre Regioni confinanti per integrare i territori di confine nei settori sviluppo locale, sanità, cultura, formazione, infrastrutture, turismo e pace. Le intese sono stipulate dalla Giunta e ratificate secondo lo Statuto; l’Assemblea deve essere informata dell’avvio e dell’attuazione.

Cooperazione interregionale per lo sviluppo delle aree di confine

Cooperazione interregionale per i territori di confine

La legge disciplina la promozione di iniziative condivise tra la Regione e altre Regioni limitrofe per favorire l’integrazione delle aree di confine. L’obiettivo è sostenere uno sviluppo territoriale coordinato nelle materie di maggiore interesse locale, con applicazione limitata al territorio regionale interessato e alle relazioni interregionali indicate.

Finalità dell’intervento

La Regione promuove la cooperazione interregionale per rafforzare l’integrazione territoriale delle aree di confine, con particolare attenzione a:

  • sviluppo locale;
  • sanità;
  • cultura;
  • formazione e istruzione, compresa l’alta formazione;
  • infrastrutture;
  • parchi tecnologici e scientifici;
  • cultura della pace.

Intese con le altre Regioni

Per perseguire tali finalità, la Regione stipula intese con Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Le intese sono finalizzate soprattutto a:

  • favorire lo sviluppo del territorio delle aree di confine e l’integrazione dei territori interessati, anche con programmi distinti per aree costiere, collinari e montane;
  • individuare strategie più efficaci e razionali per la localizzazione e la gestione dei servizi;
  • riqualificare, sviluppare e creare reti di infrastrutture e servizi nei settori dello sviluppo economico, della valorizzazione turistica e culturale, della tutela della salute e dei trasporti;
  • promuovere la progettazione e realizzazione di uno o più marchi d’area per valorizzare beni, risorse e attività economiche, sociali, agricole e ambientali;
  • reperire finanziamenti pubblici e privati per nuove tecnologie e per la scoperta e valorizzazione di talenti legati al territorio, con attenzione alle nuove generazioni;
  • promuovere la cultura della pace e l’educazione alla pace.

Organismi di raccordo

Le intese possono prevedere la costituzione di organismi di raccordo interregionali per la gestione e il coordinamento delle stesse, così da rendere stabile la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte.

Procedura di stipula e controllo politico-istituzionale

Le intese sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalità previste dall’articolo 21 dello Statuto regionale. L’avvio della procedura deve essere comunicato all’Assemblea legislativa regionale, alla quale la Giunta assicura anche un’informazione costante sullo stato di attuazione delle intese.

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