Sentenza del 20/01/2016 n. 964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava sei avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, emessi per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La CTR aveva ritenuto che, anche in caso di accertamento induttivo dei ricavi, l’Ufficio dovesse considerare una percentuale forfetaria di costi e aveva rimesso all’Amministrazione la rideterminazione degli imponibili. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo che, nel processo tributario, spetta al giudice e non all’Ufficio, ormai decaduto dal potere di accertamento, determinare l’eventuale imponibile corretto, entro i limiti della pretesa contenuta negli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, non di semplice annullamento: il giudice deve decidere sulla fondatezza della pretesa fiscale e, se essa è solo parzialmente infondata, deve quantificare direttamente l’importo dovuto, senza demandare tale attività all’Ufficio. La sentenza della CTR Sardegna è stata cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame e liquidi anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia, relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e a vizi processuali, tra cui l’omessa pronuncia.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Costituisce la base normativa per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata al giudice territoriale, che deve riesaminare la controversia.
Art. 75 T.U.I.R.
È richiamato dalla sentenza impugnata in relazione alla deducibilità dei costi; la Cassazione, tuttavia, concentra la decisione sul dovere del giudice tributario di determinare direttamente la corretta pretesa fiscale.
Massime di principio
- Il processo tributario è normalmente un giudizio di impugnazione-merito: il giudice non deve limitarsi ad annullare o confermare l’avviso, ma deve determinare, quando possibile, l’esatto ammontare dell’imposta dovuta.
- Se l’accertamento è solo parzialmente infondato, il giudice deve rideterminare direttamente imponibile e imposta entro i limiti della domanda e della pretesa contenuta nell’atto impugnato.
- Il giudice non può demandare all’Amministrazione finanziaria una nuova quantificazione sostanziale dell’imponibile quando ciò comporterebbe una rinnovazione dell’accertamento oltre i poteri o i termini dell’Ufficio.
- La decisione non stabilisce automaticamente che una percentuale forfetaria di costi debba sempre essere riconosciuta: stabilisce che, se i costi devono essere considerati, la relativa valutazione e quantificazione spettano al giudice nel giudizio tributario.
- In caso di rinvio, il giudice territoriale deve riesaminare la pretesa fiscale e procedere direttamente alla quantificazione dovuta, salvo che sussista una ragione pregiudiziale o formale che impedisca l’esame nel merito.
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