Cassazione Penale, Sentenza n. 13781/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (Tribunale di Salerno 4/6/2021, irrevocabile 17/2/2023) basata su "prove nuove": a) dichiarazioni di tre testi (Gianluca Galdi, Donato Celli, Giuseppe Di Cicco) che avrebbero attestato che le due cambiali erano state firmate dall'avv. Mancuso; b) una consulenza grafologica redatta il 7/10/2024 che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe che la comparsa di costituzione era stata firmata dall'avv. Gennaro De Gennaro. La ricorrente sostiene che tali elementi siano emersi dopo la sentenza definitiva e non erano stati acquisiti nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione. Motivi principali: i tre testi non sono stati adeguatamente identificati né risulta spiegato perché la loro eventuale conoscenza dei fatti sia emersa solo dopo 24 anni; la Corte d'appello ha valutato la prova testimoniale come palesemente inidonea a turbare il giudicato e la Cassazione ha ritenuto la valutazione non manifestamente illogica. Quanto alla consulenza grafologica, la Cassazione ha ritenuto che la questione della perizia grafologica fosse già stata trattata nel merito e ritenuta non necessaria (anche con pronuncia della Corte di Cassazione n. 18059 del 2023), per cui il nuovo elaborato non costituisce prova decisiva tale da giustificare la revisione.
Norme richiamate
Definisce i presupposti per la revisione, comprese le "prove nuove" ritenute rilevanti (tra cui quelle sopravvenute alla sentenza definitiva o scoperte dopo di essa), ma richiede che le prove siano idonee, da sole o congiuntamente ad altre, a rimuovere il giudicato di condanna.
Norma procedurale richiamata in chiusura dell'istruttoria (citazione incompleta nel testo) relativa alla procedura davanti alla Corte di Cassazione; la decisione applica le regole di ammissibilità del ricorso.
Sez. U., n. 18 del 10/12/1997 (Pisco)
Giurisprudenza che chiarisce la finalità del giudizio di revisione: valutare prove nuove che possano dimostrare l'innocenza del condannato.
Sez. U., n. 624 del 26/9/2001 (Pisano)
Precisazione che sono "prove nuove" anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, salvo che siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.
Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014 (Di Piazza)
Ricorda che non è sufficiente invocare l'esistenza di una prova nuova: occorre che essa sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021 (Martinelli)
Sottolinea la necessità di comparare le prove nuove con il tessuto probatorio già acquisito, valutando affidabilità e persuasività anche "ictu oculi".
Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013 (Scimone)
Conferma l'obbligo di individuare il contesto logico-giuridico del giudizio di cognizione nella valutazione preliminare dell'ammissibilità.
Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007 (Bozi)
Richiama l'analisi della persuasività e congruenza della prova nuova nel quadro probatorio precedente.
Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024 (Rigano)
Conferma che la declaratoria di inammissibilità per prova palesemente inidonea è immune da censure se motivata adeguatamente.
Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017 (D.)
Giurisprudenza conforme sull'ambito del controllo di legittimità sulle valutazioni di inidoneità delle prove nuove.
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 (Buscaglia)
Esempio di testimonianze tardive, prive di riscontri, ritenute insufficienti a mettere in crisi un quadro probatorio consolidato.
Cass. n. 18059 del 2023
Pronuncia sulla medesima vicenda che aveva già ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata perizia grafologica nel giudizio di merito, affermando che gli accertamenti peritali non erano necessari per decidere del caso.
Massime di principio
- Per essere "prova nuova" rilevante ai fini della revisione, non basta che il documento o la consulenza siano materialmente successivi alla sentenza: occorre che il tema non sia già stato esplorato o ritenuto superfluo dal giudice nei precedenti gradi.
- Le dichiarazioni testimoniali emerse tardivamente devono essere descritte con precisione (identità completa, ragione della conoscenza dei fatti, perché la scoperta è tardiva, elementi di riscontro) e devono apparire, anche "ictu oculi", sufficientemente attendibili e capaci di turbare il complessivo quadro probatorio.
- Una perizia o consulenza redatta dopo la sentenza può costituire prova nuova solo se affronta un tema non già valutato o dichiarato irrilevante; se in precedenza il giudice ha ritenuto l'accertamento peritale superfluo, una consulenza tardiva difficilmente giustifica la revisione.
- Il giudice di merito può dichiarare inammissibile la revisione quando risulti che la prova nuova è palesemente inidonea a rimuovere il giudicato; tale decisione resiste se è adeguatamente motivata e non affetta da manifesta illogicità.
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità di una richiesta di revisione basata su prove nuove, il ricorrente deve: documentare la tardiva scoperta delle prove; fornire elementi di riscontro esterni e concreti che attestino l'affidabilità della nuova prova; spiegare perché il punto non è stato o non poteva essere valutato nei precedenti gradi; e dimostrare la potenziale incidenza di tale prova sul verdetto di colpevolezza.
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