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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14820/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto estinti per confusione (art.1253 c.c., ai sensi dell'art.50 d.lgs. n.159/2011) i crediti erariali relativi all'imposta di successione in rapporto a beni confiscati al de cuius. L'Agenzia deduce che l'estinzione per confusione può operare solo in presenza di una confisca definitiva e che, nel caso concreto, la definitività del provvedimento di confisca non risultava accertata nel giudizio di merito (si erano anzi esperiti ricorsi avverso il decreto di confisca).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la definitività della confisca sia presupposto necessario per l'estinzione dei crediti erariali per confusione; non essendosi appurata la definitività nel giudizio di merito (essendo ancora rilevanti accertamenti di fatto sull'efficacia e sull'ambito della confisca e sull'identificazione dei beni interessati), la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, anche sulle spese. Il ricorso incidentale è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 45

    «1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonchè al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.»

    La Corte ricava che la confisca deve essere definitiva per produrre gli effetti indicati (acquisizione al patrimonio dello Stato libera da oneri) e per attivare gli effetti correlati previsti dall'art.50 (estinzioni dei crediti).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 50, comma 2

    «2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ...»

    La norma riconosce l'estinzione per confusione dei crediti erariali riferiti ai beni confiscati, ma la Corte chiarisce che tale effetto è subordinato alla definitività della confisca.

  • art. 1253 cod. civ.

    Articolo richiamato come meccanismo giuridico dell'estinzione per confusione; la Corte applica la nozione di confusione solo a seguito della conferma definitiva della confisca.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2

    «I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.»

    La Corte utilizza questo principio per sostenere che la definitività del provvedimento è elemento essenziale che determina l'operatività degli effetti della confisca, con conseguenze anche sul piano tributario.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma richiamata nel ricorso incidentale riguardante la possibilità di definizione agevolata delle pendenze tributarie; la Corte rileva che la questione relativa alla definizione agevolata è stata assorbita dalla decisione sulla estinzione per confisca e potrà essere nuovamente dedotta dopo il nuovo esame di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di legge); la Corte ha ritenuto fondato il motivo ex art.360 n.3 per la errata applicazione delle norme sulla confisca e sull'estinzione per confusione.

Massime di principio

  • L'estinzione dei crediti erariali per confusione (art.1253 c.c. invocato dall'art.50 d.lgs. n.159/2011) opera solo quando la confisca è divenuta definitiva; l'assenza della definitività impedisce l'automatico sorgere dell'effetto estintivo.
  • La definitività della confisca è questione distinta e prioritaria rispetto ad altre questioni (es. definizione agevolata): se la confisca non è definitiva, restano rilevanti accertamenti di fatto sull'identità e sui confini dei beni confiscati e sulla loro corrispondenza con gli aventi causa nella successione.
  • Se la confisca è ancora soggetta a impugnazione o la sua efficacia è sospesa, il giudice non può presumere l'estinzione dei debiti erariali; l'Amministrazione finanziaria può ottenere cassazione quando dimostra l'assenza di definitività dell'atto di confisca.
  • In contenziosi similari, è necessario valutare separatamente (a) la sussistenza e la definitività del provvedimento di confisca, (b) l'identificazione dei beni effettivamente oggetto di confisca rispetto ai beni posti a base della liquidazione fiscale, e (c) eventuali rimedi alternativi (es. istanze di definizione agevolata) solo dopo l'accertamento sul primo punto.
  • La Corte di rinvio dovrà svolgere approfonditi accertamenti di fatto sull'ambito oggettivo della confisca e sull'identificazione dei beni oggetto dell'avviso di liquidazione prima di pronunciarsi sull'eventuale estinzione dei debiti.

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