Ordinanza n. 10/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento Cat. A. -OMISSIS- di revoca del Permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Palermo il 02.10.2025 e notificato in data 10.10.2025; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottata dal Questore di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 del Testo unico sull’immigrazione e dell’art. 8 CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti ed erronea valutazione della pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare e senza pregiudicare il merito, ha ritenuto apprezzabili favorevolmente le censure dedotte. Tuttavia, ha ritenuto adeguata la tutela delle esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante una specifica sospensione dell’efficacia del provvedimento. Ha quindi accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e fissato l’udienza pubblica del 2 aprile 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998
Il ricorrente ha invocato tali disposizioni come parametri di legittimità della revoca del permesso di soggiorno; il TAR ha ritenuto le relative censure favorevolmente apprezzabili in sede cautelare.
art. 8 CEDU
Invocato quale parametro di tutela della vita privata e familiare rispetto alla revoca del titolo di soggiorno; la censura è stata ritenuta apprezzabile nella sommaria fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Il comma 10 consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, di fissare sollecitamente la trattazione del merito invece di adottare una misura cautelare tipica.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudizio di merito è stato fissato con sollecitudine quale modalità ritenuta adeguata di tutela cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere favorevolmente apprezzabili le censure dedotte sulla legittimità di una revoca del permesso di soggiorno, riservando ogni valutazione definitiva alla fase di merito.
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio, il giudice può utilizzare il meccanismo dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare rapidamente l’udienza di merito, senza disporre una distinta sospensione dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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