Ordinanza n. 183/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il Bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il Verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 05.07.2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il verbale della Commissione esaminatrice n. 67 e la relativa Scheda di valutazione dei titoli del ricorrente del 31.01.2025, che ha attribuito un punteggio complessivo di 17,07; 4) l’ignoto verbale di riesame della Commissione esaminatrice relativo all’istanza di revisione del punteggio presentata dal ricorrente in data 13.03.2025; 5) il Decreto-Graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il Decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) per quanto occorrer possa, l’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, recante Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 8) il Decreto di assegnazione sedi del 20° Corso allievo viceispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2025, dei seguenti atti: 1. Verbale n. 105 del 24 settembre 2025 — trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 29 settembre successivo della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha confermato nuovamente i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento dell’incarico di “Responsabile 1° Sezione Misure di Prevenzione Divisione Polizia Anticrimine”; 2. Decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025), relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3. Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente, nonché i provvedimenti impugnati nel ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale interna per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, inclusi la valutazione dei titoli, le graduatorie e il diniego di riconoscimento di un incarico di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il bando e gli atti della procedura concorsuale interna per titoli per la copertura di 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, nonché la propria scheda di valutazione, i provvedimenti di formazione e rideterminazione della graduatoria, l'assegnazione delle sedi e gli ulteriori atti connessi. Ha contestato il punteggio complessivo attribuito, pari a 17,07, e il mancato riconoscimento, tra i titoli di servizio, dell'incarico di “Responsabile 1° Sezione Misure di Prevenzione Divisione Polizia Anticrimine”. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 105 del 24 settembre 2025, con il quale la Commissione ha confermato i punteggi già attribuiti e reiterato il diniego di riconoscimento dell'incarico, nonché la successiva graduatoria. Il TAR aveva già disposto, con precedente ordinanza cautelare, il riesame della posizione del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e la fissazione dell'udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha ritenuto che, alla luce delle ragioni già esposte nella precedente ordinanza e del bilanciamento degli interessi operato ai fini del periculum in mora, le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelate dalla prossima celebrazione dell'udienza di merito, senza necessità di ulteriori misure cautelari. Il Tribunale ha tuttavia ordinato l'integrazione del contraddittorio, anche con riferimento ai motivi aggiunti, nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei graduati. Il ricorrente dovrà adempiere entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza, e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi 10 giorni. L'udienza pubblica di merito è stata rinviata al 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il TAR ha escluso la necessità di concedere ulteriori misure in ragione del bilanciamento degli interessi e della prossima trattazione del merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una precedente misura abbia già disposto il riesame della posizione del ricorrente e la trattazione del merito sia stata fissata in tempi ravvicinati, una nuova domanda cautelare può essere respinta se le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelate dalla celere definizione del giudizio, all'esito del bilanciamento degli interessi.
- Quando l'impugnazione riguarda una graduatoria concorsuale e può incidere sulla posizione di tutti i soggetti graduati, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei graduati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione dei soggetti interessati e del contenuto essenziale del ricorso e della decisione.
Come è indicizzato
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