Provvedimento del 28/10/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica il precedente del 4 giugno 2009 sul modello di istanza di rimborso ex articolo 6 del DL 185/2008, rinviando la data di attivazione della procedura telematica e introducendo un sistema di invio scaglionato per regione e di priorità nella liquidazione dei rimborsi in base all'anzianità del periodo d'imposta e all'ordine di trasmissione.
Modello e regole per l'istanza di rimborso IRAP con nuova calendarizzazione telematica
Modifica del modello di istanza di rimborso IRAP e nuova procedura telematica
Il provvedimento interviene sul precedente atto dell'Agenzia delle entrate del 4 giugno 2009 relativo al modello per l'istanza di rimborso previsto dall'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esso disciplina il rinvio dell'attivazione del canale telematico e ridefinisce le regole di presentazione e di trattamento delle istanze.
Finalità e quadro normativo di riferimento
La misura riguarda la parziale deducibilità dell'IRAP ai fini IRPEF e IRES, introdotta dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. I commi 2 e 3 dello stesso articolo consentono di far valere la deduzione anche per periodi d'imposta precedenti, con conseguente diritto al rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'IRAP nei limiti ammessi dalla norma.
Modifiche al provvedimento del 4 giugno 2009
Il testo sostituisce il punto 2.5 del provvedimento protocollo n. 86440/2009, stabilendo che la trasmissione telematica delle istanze, secondo le specifiche tecniche e con il prodotto informatico approvato, avviene per ciascuna regione in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il calendario allegato.
Sono inoltre aggiunti i punti 2.7, 2.8 e 2.9, che disciplinano:
- l'ordine di presentazione delle istanze;
- i criteri di priorità per la liquidazione dei rimborsi;
- le modalità di erogazione in caso di insufficienza dei fondi disponibili nel 2011.
Ordine di presentazione delle istanze
Le istanze si considerano presentate all'Agenzia delle entrate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura e l'invio dell'istanza, indipendentemente dalla data di trasmissione in sé.
Se un'istanza viene trasmessa in data e ora antecedenti a quelle previste dal programma per la regione interessata, essa viene collocata come ultima nell'ordine di priorità relativo a quella regione.
Criteri di liquidazione dei rimborsi
Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia delle entrate provvede, nei limiti delle risorse disponibili, a soddisfare prima le richieste validamente liquidate riferite ai periodi d'imposta più remoti.
All'interno del medesimo periodo d'imposta, la priorità è determinata dall'ordine di cui al punto 2.7, con riferimento a ciascun ufficio territorialmente competente.
Gestione dei limiti di spesa e pagamenti parziali
Se le disponibilità finanziarie del 2011 non consentono il pagamento integrale dei rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, il provvedimento prevede che:
- si paghino prima i rimborsi residui relativi all'annualità non completata secondo le modalità del punto 2.8;
- successivamente siano erogati, in modo proporzionale all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato;
- in caso di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti siano integrati a saldo delle somme richieste, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 185/2008.
Termine di presentazione delle istanze
Per le richieste di rimborso il cui termine ordinario ex articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, cade nel periodo compreso tra il 29 novembre 2008 e il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'istanza può essere presentata entro sessanta giorni dall'attivazione del canale.
Per le richieste il cui termine ex articolo 38 cade successivamente al sessantesimo giorno dall'attivazione, resta fermo l'ordinario termine previsto da tale articolo.
Calendario di apertura del canale telematico
Per evitare concentrazioni di invii nelle prime ore di apertura, la trasmissione è scaglionata per regioni e cluster di contribuenti. Il calendario allegato prevede aperture a partire dal 17 novembre 2009 alle ore 12:00 e successive date fino a dicembre 2009.
Tra le aperture indicate figurano, a titolo di esempio:
- 17 novembre 2009 ore 12:00 per il cluster 1;
- 19 novembre 2009 ore 12:00 per il cluster 2;
- 20 novembre 2009 ore 12:00 per il cluster 3;
- 23 novembre 2009 ore 12:00 per il cluster 4, con indicazione di Molise, Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche e Abruzzo;
- 24 novembre 2009 ore 12:00 per Trentino-Alto Adige, Umbria e Sardegna;
- 25 novembre 2009 ore 12:00 per Toscana;
- 26 novembre 2009 ore 12:00 per Puglia;
- 27 novembre 2009 ore 12:00 per Piemonte;
- 30 novembre 2009 ore 12:00 per Sicilia;
- 1 dicembre 2009 ore 12:00 per Emilia-Romagna;
- 2 dicembre 2009 ore 12:00 per Veneto;
- 3 dicembre 2009 ore 12:00 per Lazio PF;
- 4 dicembre 2009 ore 12:00 per Lazio società;
- 9 dicembre 2009 ore 12:00 per Campania PF;
- 10 dicembre 2009 ore 12:00 per Campania;
- 11 dicembre 2009 ore 12:00 per Lombardia PF;
- 12 dicembre 2009 ore 12:00 per Lombardia società.
Effetti del calendario sulla priorità
La diversa tempistica di invio prevista per ciascuna regione non incide in alcun caso sulla determinazione dell'ordine di trasmissione delle istanze, che resta regolato dal criterio temporale indicato nel punto 2.7.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri, le norme sull'organizzazione e sulle attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il decreto legislativo n. 241/1997, il TUIR, il decreto legislativo n. 446/1997, il DPR n. 322/1998, lo Statuto dei diritti del contribuente, il decreto legislativo n. 196/2003, il decreto legge n. 185/2008 e i precedenti provvedimenti dell'Agenzia del 4 giugno 2009 e del 12 giugno 2009.
È inoltre stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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