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Provvedimento

Provvedimento del 28/10/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna il modello e le istruzioni della dichiarazione riservata prevista dall’art. 13-bis del D.L. 78/2009, recependo le modifiche normative del D.L. 103/2009: estensione alle CFC, nuovo termine al 15 dicembre 2009, chiarimenti sulle attività emerse e introduzione della dichiarazione per cause ostative.

Modifiche al modello di dichiarazione riservata delle attività emerse

Modifiche al modello di dichiarazione riservata delle attività emerse

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2009 modifica il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, già approvati il 14 settembre 2009 ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Le modifiche recepiscono gli interventi normativi successivi e precisano modalità, soggetti ammessi, attività dichiarabili, termini e compilazione dei quadri del modello.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero senza il rispetto degli obblighi previsti dal D.L. n. 167/1990. Le istruzioni aggiornate tengono conto anche del D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009.

La finalità è adeguare il modello alle nuove previsioni normative, in particolare:

  • ampliamento dei soggetti legittimati alla presentazione;
  • anticipazione del termine per il rimpatrio/regolarizzazione al 15 dicembre 2009;
  • estensione del rimpatrio anche a taluni investimenti patrimoniali, inclusi i beni immobili;
  • introduzione di una dichiarazione in presenza di cause ostative al completamento delle operazioni entro il termine.

Modifiche al modello di dichiarazione

Il modello è modificato in più punti. In sintesi:

  • nel titolo del modello viene aggiunta la dicitura “e successive modificazioni”;
  • nel riquadro “Dati del dichiarante” viene inserita la sezione “Soggetti non residenti”, con i campi relativi a codice identificativo estero, codice Stato estero, codice fiscale del partecipante e firma del partecipante;
  • nel riquadro “Conferimento dell’incarico e sottoscrizione” la formula è sostituita da “ricevere in deposito o amministrazione le attività rimpatriate”;
  • viene introdotto un nuovo riquadro “Dichiarazione in presenza di cause ostative”, con data, firma e specifica dichiarazione sulle cause oggettive che impediscono la conclusione entro il 15 dicembre 2009;
  • nel quadro B, rigo B3, è inserita la colonna 1 “Attività rimpatriate”.

Modifiche alle istruzioni

Le istruzioni sono aggiornate in modo coerente con il nuovo quadro normativo. In particolare:

  • il titolo delle istruzioni riporta anch’esso “e successive modificazioni”;
  • nella premessa viene richiamato espressamente il D.L. n. 103/2009;
  • tra i soggetti legittimati vengono incluse anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR (CFC), con effetti dell’emersione riferiti ai partecipanti residenti in Italia;
  • il termine per le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione è fissato al 15 dicembre 2009;
  • tra le attività dichiarabili vengono ricompresi anche gli investimenti esteri di natura non finanziaria, come immobili, oggetti preziosi, opere d’arte e yacht;
  • viene eliminato il riferimento che limitava alcune attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
  • nelle istruzioni di compilazione sono aggiunte indicazioni specifiche per le CFC nei dati del dichiarante;
  • il riquadro relativo al conferimento dell’incarico viene ampliato per includere anche il deposito o l’amministrazione delle attività patrimoniali rimpatriate;
  • viene disciplinato il nuovo riquadro per le cause ostative, con precisazione che l’imposta straordinaria deve comunque essere versata entro il 15 dicembre 2009;
  • nel rigo B3 la descrizione delle attività deve distinguere tra attività rimpatriate e regolarizzate;
  • la formula “nelle colonne da 2 a 4” viene sostituita con “nelle colonne da 1 a 4”, per coordinamento con il nuovo impianto del quadro.

Soggetti che possono presentare la dichiarazione

La dichiarazione riservata deve essere presentata da:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • società semplici;
  • associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • imprese estere controllate o collegate di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR.

Per le CFC, l’emersione produce effetti in capo ai partecipanti residenti in Italia.

Attività oggetto di dichiarazione e periodo rilevante

Le attività oggetto di dichiarazione sono quelle finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, senza il rispetto delle disposizioni del D.L. n. 167/1990, purché il rimpatrio o la regolarizzazione avvengano tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009.

Devono essere dichiarate:

  • somme di denaro e altre attività finanziarie, incluse azioni, strumenti finanziari assimilati, quote societarie, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote OICR e polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria;
  • investimenti esteri di natura non finanziaria, inclusi immobili situati all’estero, oggetti preziosi, opere d’arte e yacht;
  • attività detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, distinguendo tra quelle da trasferire in Italia e quelle da mantenere all’estero in regime di regolarizzazione.

Modalità di presentazione e intermediari

La dichiarazione va presentata a un intermediario residente in Italia oppure a una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente, indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante.

Sono considerati intermediari, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 350/2001:

  • banche italiane;
  • SIM;
  • società di gestione del risparmio;
  • società fiduciarie;
  • agenti di cambio iscritti nel ruolo unico;
  • Poste italiane S.p.A.;
  • stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese di investimento non residenti.

L’intermediario deve rilasciare copia della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall’intermediario.

Compilazione del quadro A

Il quadro A contiene il riepilogo delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e della relativa imposta straordinaria dovuta. Non distingue tra importi rimpatriati e regolarizzati: i dettagli vanno indicati nel quadro B.

I righi sono così strutturati:

  • A1: totale delle attività in denaro emergenti dal rigo B1, colonna 5;
  • A2: totale delle altre attività finanziarie emergenti dal rigo B2, colonna 5;
  • A3: valore complessivo dei beni immobili e diritti immobiliari emergenti dal rigo B3, colonna 5;
  • A4: valore complessivo degli altri investimenti di natura non finanziaria emergenti dal rigo B4, colonna 5;
  • A5: totale delle attività soggette all’imposta straordinaria, dato dalla somma di A1, A2, A3 e A4;
  • A6: imposta straordinaria dovuta.

L’imposta straordinaria è pari al 50% del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento è presunto nella misura del 2% annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di emersione e l’imposta tiene conto anche di interessi e sanzioni.

Conferimento dell’incarico e dichiarazione per cause ostative

Nel riquadro di conferimento dell’incarico, il dichiarante incarica l’intermediario:

  • di ricevere in deposito le attività finanziarie rimpatriate, pari alla somma degli importi della colonna 1 dei righi B1 e B2;
  • di ricevere in deposito o in amministrazione le attività patrimoniali rimpatriate, pari alla somma degli importi della colonna 1 dei righi B3 e B4;
  • di versare l’imposta straordinaria dovuta.

La firma e la data completano il riquadro.

Il nuovo riquadro “Dichiarazione in presenza di cause ostative” consente di attestare che le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla volontà del dichiarante, purché siano state avviate entro la scadenza le procedure necessarie. In tale ipotesi:

  • gli effetti della dichiarazione si producono solo se le operazioni sono perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine normativo;
  • l’imposta straordinaria deve comunque essere corrisposta entro il 15 dicembre 2009.

Compilazione del quadro B

Il quadro B dettaglia le attività oggetto di emersione e le distingue tra rimpatriate e regolarizzate.

Per le attività finanziarie:

  • B1 riguarda il denaro;
  • B2 riguarda le altre attività finanziarie;
  • le attività regolarizzate devono essere ripartite per intermediario non residente presso cui restano detenute;
  • se il denaro e le altre attività finanziarie restano all’estero, devono essere indicati i dati dell’intermediario non residente, la sede sociale, la filiale e lo Stato estero in cui la filiale è insediata.

Per le attività patrimoniali:

  • B3 riguarda beni immobili e diritti immobiliari;
  • B4 riguarda gli altri investimenti di natura non finanziaria, come oggetti preziosi, opere d’arte e yacht;
  • le attività regolarizzate devono essere ripartite per Stato estero di ubicazione o detenzione.

Per ciascun rigo, la somma delle colonne da 1 a 4 va riportata nella colonna 5, che costituisce il totale da trasferire nel quadro A.

Quadro B aggiuntivo, certificazioni e comunicazioni facoltative

Se le attività regolarizzate sono detenute presso più di tre intermediari esteri o in più di tre Stati esteri, devono essere compilati quadri B aggiuntivi, numerando progressivamente la casella “Mod. N.”. In tal caso la colonna 5 “Totale” va compilata solo nel primo quadro B.

Per il denaro e le altre attività finanziarie regolarizzate indicate nei righi B1 e B2, è richiesta l’allegazione di una certificazione rilasciata dall’intermediario non residente che attesti la costituzione in deposito presso il medesimo intermediario.

Sono previste due comunicazioni facoltative agli intermediari:

  • ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.L. n. 350/2001, per comunicare redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di effettivo deposito delle attività finanziarie detenute all’estero, con possibilità di tassazione analitica o, in alternativa, del criterio presuntivo ex art. 6 del D.L. n. 167/1990, applicando l’aliquota del 27%;
  • ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001, per considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro.

In entrambi i casi la relativa comunicazione deve essere sottoscritta, allegata alla dichiarazione e una copia deve essere restituita dal intermediario al dichiarante.

Attestazione finale e effetti temporali

Nel riquadro finale il dichiarante deve attestare che le attività rimpatriate o regolarizzate erano detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Se il modello è usato sia per rimpatrio sia per regolarizzazione, devono essere barrate entrambe le caselle; se sono necessari quadri B aggiuntivi, l’attestazione deve essere resa in ciascuno di essi.

Il provvedimento stabilisce che il nuovo modello e le istruzioni si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione e sostituiscono il modello approvato il 14 settembre 2009. Sono tuttavia fatti salvi gli effetti prodotti nei confronti dei contribuenti che abbiano utilizzato la precedente versione del modello fino alla data di pubblicazione del provvedimento.

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