Cassazione Penale, Sentenza n. 26334/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per ricettazione di svariati gioielli ritenuti provento di furto. Tre principali censure: 1) vizio di motivazione e mancata prova dell'illecita provenienza dei gioielli (assenza di denunce/querela/riconoscimenti e prova limitata a una fotografia); 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, sostenendo che la competenza dovesse spettare a Milano ai sensi dell'art. 9 c.p.p.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della tenuità del fatto e rigetto della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: 1) la competenza territoriale è correttamente determinata in base alla connessione iniziale tra le posizioni e al principio della perpetuatio jurisdictionis, per cui la connessione originaria resta vincolante nonostante separate scelte di riti; 2) la Corte d'appello non ha errato nel ritenere assolto l'onere di allegazione dell'accusa e nel ritenere insufficiente la prova difensiva (una sola fotografia non prova né corrispondenza con i beni sequestrati né possesso anteriore al reato); la prova dell'elemento soggettivo può desumersi anche da elementi indiretti e dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza; 3) il diniego delle attenuanti generiche e della tenuità è motivato in relazione alla pluralità e natura dei gioielli e alla mancanza di elementi specifici portati dalla difesa; 4) la richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità è inammissibile perché proposta tardivamente in appello e incompatibile con la sospensione condizionale già concessa (e implicerebbe la volontà di eseguire la pena). Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione per cassazione: ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile quando i motivi si discostano dai parametri di legittimità.
art. 9 cod. proc. pen., comma 3
La competenza può essere determinata dalla connessione tra reati; tale competenza originaria permane per il corso del processo (principio della perpetuatio jurisdictionis) anche se successivamente le posizioni sono separate o vengono scelti riti diversi.
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme procedurali che prevedono il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione; richiamate in relazione alla trattazione del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, in caso di inammissibilità, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente quando emergono profili di colpa dal ricorso.
Cass. Sez. U, sent. n. 35535 del 12/07/2007 (Ruggiero)
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01
Per il reato di ricettazione non è richiesto che l'imputato provi rigidamente la provenienza lecita; è sufficiente fornire un'adeguata spiegazione dell'origine del possesso come onere di allegazione valutabile dal giudice di merito.
Cass. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 (Alotta)
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01
L'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto anche da elementi indiretti, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, senza ledere le garanzie difensive.
Cass. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 (Piliero)
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01
Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'esposizione di elementi concreti e specifici; il diniego è adeguatamente motivato anche con il richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti.
Cass. Sez. 3, n. 2223 del 24/09/2024 (C.)
Sez. 3, n. 2223 del 24/09/2024, dep. 2025, C., Rv. 287394 - 01
L'istanza di lavoro di pubblica utilità come esecuzione alternativa indica la volontà di eseguire la pena e può implicare rinuncia alla sospensione condizionale; la richiesta deve essere tempestiva e idonea a manifestare tale volontà.
Massime di principio
- Competenza territoriale: quando più posizioni sono inizialmente connesse la competenza così determinata resta vincolante per tutto il processo (perpetuatio jurisdictionis), anche se le posizioni vengono poi separate o vengono scelti riti diversi.
- Ricettazione - onere probatorio: non è necessario che l'imputato provi in senso stretto la provenienza lecita del bene; tuttavia l'imputato ha l'onere di allegare e spiegare plausibilmente l'origine del possesso. L'assenza di una spiegazione credibile può integrare prova dell'elemento soggettivo anche mediante elementi indiretti.
- Prove documentali: documenti isolati e non univoci (es. una singola fotografia) possono risultare insufficienti a dimostrare né la corrispondenza dell'oggetto né il possesso anteriore al reato; il giudice valuta la pertinence e l'attendibilità degli elementi probatori nel complesso.
- Circostanze attenuanti e tenuità: devono essere richieste e supportate da elementi concreti; il loro riconoscimento non può fondarsi su generiche affermazioni e il diniego è adeguatamente motivato richiamando l'assenza di elementi positivi.
- Sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità: la richiesta deve essere avanzata tempestivamente e manifestare la volontà dell'imputato di eseguire la pena; è incompatibile con la concessione della sospensione condizionale già ottenuta, salvo rinuncia formale alla sospensione.
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