L.R. Liguria 32/2002
Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale consente, in via transitoria, alle comunità montane che non abbiano predisposto il piano pluriennale 2002-2005 di presentare piani annuali di sviluppo socio-economico per il 2002 e il 2003, con valore anche di programma operativo annuale. Abrogata nel 2011, continua però ad applicarsi solo per rapporti, procedimenti di contributo e obbligazioni già sorti o avviati nei termini previsti.
Disciplina transitoria dei piani di sviluppo delle comunità montane
Disciplina transitoria dei piani di sviluppo delle comunità montane
La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina, in via transitoria, l’operatività degli strumenti di programmazione delle comunità montane in attesa del riordino della relativa materia. La norma ha avuto una portata limitata nel tempo ed è oggi abrogata, ma conserva effetti per alcune situazioni pregresse.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le comunità montane che non avessero predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2002-2005 previsto dalla legge regionale n. 20 del 1996. Per tali enti viene consentita la predisposizione di strumenti sostitutivi temporanei, al fine di garantire la continuità della programmazione locale fino alla riforma complessiva della materia.
Strumenti programmatori ammessi
Le comunità montane interessate possono presentare:
- piani annuali di sviluppo socio-economico;
- piani con funzione anche di programma annuale operativo.
Tali strumenti sono previsti per i soli anni 2002 e 2003 e hanno dunque natura chiaramente transitoria rispetto al piano pluriennale ordinario.
Procedura di adozione e controllo provinciale
Il piano annuale è adottato dal Consiglio generale della comunità montana. Dopo l’adozione, il piano deve essere trasmesso alla Provincia, che entro 60 giorni accerta la coerenza dello strumento con la programmazione provinciale.
Durata dell’efficacia e regime transitorio successivo
La legge è stata abrogata dall’art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Tuttavia, la stessa disposizione abrogativa prevede che la normativa continui ad applicarsi:
- ai rapporti sorti nel periodo di sua vigenza;
- per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti;
- per le procedure di concessione e liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011;
- per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima di contributi già concessi a quella data.
Valutazione di attualità
Si tratta di una disciplina ormai storica e sostanzialmente esaurita nei suoi effetti ordinari, utile solo per la gestione di posizioni pregresse ancora pendenti secondo il regime transitorio espressamente mantenuto dalla legge di abrogazione.
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