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Legge

L.R. Liguria 31/2002

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).

Normativa regionaleL.R. Liguria 31/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il calendario venatorio regionale per la stagione 2002/2003 e aggiorna varie disposizioni della l.r. 29/1994 e della l.r. 34/2001 in materia di caccia e tutela degli uccelli selvatici. Abroga inoltre alcune norme della stagione 2001/2002 e cessa l’efficacia di un precedente decreto presidenziale. È un atto legato a una specifica annata venatoria, quindi oggi privo di applicazione pratica.

Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla disciplina regionale sulla caccia

Calendario venatorio 2002/2003 e aggiornamento della disciplina regionale sulla caccia

La legge regionale disciplina la stagione venatoria 2002/2003 nel territorio regionale e interviene in modo puntuale sulla normativa venatoria già vigente. Accanto all’approvazione del calendario per quella sola annata, modifica diverse disposizioni della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, e della legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34.

Calendario venatorio per la stagione 2002/2003

È approvato il calendario venatorio regionale per l’annata venatoria 2002/2003, riportato nell’allegato A della legge, che ne costituisce parte integrante. La disciplina ha quindi efficacia limitata a quella specifica stagione venatoria.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

La legge interviene su numerosi articoli della disciplina regionale sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio, mediante sostituzioni, integrazioni e inserimenti di nuovi commi e lettere. Il testo consolidato risultante è quello derivante dalle modifiche operate dalla presente legge, ma il contenuto puntuale delle singole sostituzioni non è riportato nel testo fornito.

In sintesi, le modifiche riguardano:

  • l’articolo 9, con inserimento di un nuovo comma dopo il comma 2;
  • l’articolo 16, con sostituzione del comma 4 e inserimento di un nuovo comma;
  • l’articolo 20, con riscrittura del comma 1, modifica del comma 2, sostituzione della lettera a) del comma 3, sostituzione del comma 4 e inserimento del comma 7-bis;
  • l’articolo 21, con sostituzione della lettera c) del comma 2 e inserimento di nuove lettere dopo la lettera f);
  • l’articolo 26, con inserimento di un nuovo comma;
  • l’articolo 31, con sostituzione dei commi 1 e 2, della lettera a) del comma 3 e con modifiche lessicali al comma 5;
  • l’articolo 34, con inserimento di un nuovo comma dopo il comma 7 e sostituzione del comma 9;
  • l’articolo 35, con inserimento di un nuovo comma dopo il comma 4 e sostituzione del comma 7.

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34

La legge modifica anche la disciplina regionale di attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.

In particolare:

  • nell’articolo 1, comma 1, sono soppresse le parole “per l’annata 2001”, eliminando il riferimento temporale ormai limitato a quell’esercizio;
  • l’allegato 1 della l.r. 34/2001, già modificato da un precedente atto della Giunta regionale, è sostituito dall’allegato B della presente legge.

Abrogazioni e cessazione di efficacia

Dal momento dell’entrata in vigore della legge:

  • è abrogato il Capo I della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28, relativo alla stagione venatoria 2001/2002;
  • è abrogato il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 29/1994;
  • cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 dell’11 giugno 2002.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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