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Legge

L.R. Liguria 24/2002

Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici.

Normativa regionaleL.R. Liguria 24/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in attuazione degli indirizzi Stato-Regioni del 27 settembre 2001, costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici nel territorio regionale. Prevede requisiti tecnici, collaudo, limiti di contaminazione, formazione e elenco regionale degli addetti, vigilanza ASL e sanzioni. La norma transitoria imponeva il regolamento attuativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore e il successivo adeguamento comunale.

Disciplina degli impianti aeraulici e dell'igiene dell'aria negli ambienti confinati

Disciplina degli impianti aeraulici e tutela igienico-sanitaria dell’aria

La legge regionale detta, per il territorio della Regione, regole finalizzate a garantire la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, in coerenza con le linee di indirizzo Stato-Regioni del 27 settembre 2001. La disciplina riguarda gli impianti aeraulici con condotte prive di rivestimenti interni installati in ambienti con volume d’aria superiore a 1.000 metri cubi.

Ambito applicativo e requisiti costruttivi

La normativa si applica agli impianti aeraulici interessati dalle condizioni indicate sopra. Negli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, gli impianti devono essere costituiti da apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento conformi ai requisiti costruttivi stabiliti dal regolamento attuativo.

Progettazione, installazione e collaudo

I progetti di installazione dei sistemi aeraulici devono essere attestati da un tecnico qualificato, che dichiari la conformità ai requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento. Al termine dell’installazione è previsto un collaudo dell’impianto per verificare che:

  • l’aria immessa, anche negli ambienti confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;
  • l’aria emessa non superi la concentrazione limite della carica micotica e batterica fissata dall’accordo richiamato dalla legge;
  • il particolato depositato nei condotti non superi 0,1 g/mq, con accertamento mediante prove di aspirazione.

Manutenzione, controlli e libretto impianto

La manutenzione dei sistemi di condizionamento e ventilazione deve essere svolta da personale addetto all’igiene degli impianti iscritto nell’elenco regionale. Tale personale deve anche verificare il rispetto dei limiti di contaminazione previsti per la manutenzione. La salvaguardia igienico-sanitaria è affidata a ispezioni periodiche dell’impianto e delle apparecchiature aerodisperdenti. Per ogni sistema di condizionamento deve essere tenuto un libretto di manutenzione in cui annotare i singoli interventi effettuati.

Limiti di contaminazione e criteri di idoneità

Il sistema aeraulico è considerato pulito e idoneo quando tutte le superfici, comprese le condotte dell’aria, presentano particolato inferiore a 1 g/mq. L’impianto è invece considerato contaminato quando la carica micotica supera 15.000 CFU/g e la carica batterica supera 30.000 CFU/g.

Formazione degli addetti e abilitazione

La formazione del personale addetto all’igiene degli impianti aeraulici è affidata a specifici corsi promossi da soggetti pubblici o privati e da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, organizzati secondo la disciplina regionale sul lavoro. Al termine del corso, con esito positivo delle prove finali, è rilasciato l’attestato di abilitazione all’esercizio dell’attività di addetto all’igiene degli impianti aeraulici.

Elenco regionale degli addetti

Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito l’elenco del personale addetto all’igiene degli impianti aeraulici. Possono iscriversi, su richiesta al dirigente della struttura, i soggetti che abbiano conseguito l’attestato di abilitazione.

Vigilanza, informazione e controlli

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici sono attribuite al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. La Regione promuove inoltre campagne informative, anche tramite enti strumentali ed enti locali, per sensibilizzare i cittadini sui rischi derivanti da una non corretta gestione degli impianti e sui contenuti della legge.

Regime transitorio e attuazione

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge la Regione doveva emanare un regolamento di attuazione. Entro i successivi 120 giorni dall’approvazione del regolamento, i Comuni dovevano adeguare i propri regolamenti edilizi e di igiene. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, svolgevano da almeno tre anni in modo continuativo e documentato l’attività di addetto all’igiene degli impianti aeraulici potevano continuare ad esercitarla fino al conseguimento dell’attestato; tale attestato doveva comunque essere rilasciato entro due anni dalla medesima data.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni previste dal regolamento attuativo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550 euro a 9.000 euro.

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