Deliberazione n. 78 del 13/02/2025
Provvedimento del 13 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 10 febbraio 2025 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure consistevano nell’ingiungere l’adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e nel prescrivere la conservazione, per 12 mesi e a soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 10 febbraio 2025 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per il contrasto alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Origine del procedimento e quadro normativo
Il procedimento prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Facebook, Telegram e Grindr. Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza, salvo ratifica successiva.
Misure urgenti adottate
Con determinazioni nn. 35, 36 e 37 del 10 febbraio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti delle società indicate:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.
Valutazione e ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati, confermando l’impianto delle misure finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, ove necessario, la disponibilità probatoria in forma non identificabile.
Esito
L’esito del procedimento è quindi la ratifica dei provvedimenti nn. 35/2025, 36/2025 e 37/2025, adottati d’urgenza il 10 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento urgente nei confronti delle piattaforme Facebook, Telegram e Grindr per evitare la diffusione di registrazioni, immagini o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza, l’adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti nn. 35/2025, 36/2025 e 37/2025 del 10 febbraio 2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Grindr LLC.
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