Deliberazione n. 453 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti hanno imposto alle piattaforme di impedire l’ulteriore diffusione del materiale e di conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro per finalità probatorie. La decisione interviene nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn e si limita alla ratifica dell’operato d’urgenza, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook, Meta e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d'urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 17 luglio 2024, due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso attraverso piattaforme digitali senza consenso dell’interessato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram e YouTube. Valutata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 331 e 332 del 15 luglio 2024.
Misure urgenti disposte
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 17 luglio 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 331/2024 e 332/2024 adottati d’urgenza dal dirigente competente. La decisione conferma quindi le misure di blocco della diffusione e di conservazione probatoria, senza contenere ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
Punti principali
Oggetto e presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, invocando la tutela prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. La richiesta era rivolta alle piattaforme Facebook, Instagram e YouTube indicate nella segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 331 e 332 del 15 luglio 2024. Tali atti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Soggetti destinatari delle misure
I provvedimenti urgenti sono stati rivolti a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, quali soggetti coinvolti nella gestione delle piattaforme interessate dalla segnalazione.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 luglio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 331/2024 e 332/2024, confermando le misure già disposte dal dirigente competente.
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