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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07336/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società assicurata aveva stipulato una polizza danni relativa a un fabbricato industriale nel quale svolgeva la propria attività, con copertura anche per le cose mobili ivi esistenti. A seguito di un incendio verificatosi nel 2012, la società chiedeva alla compagnia l'indennizzo previsto dalla polizza per i beni mobili danneggiati. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che la società avesse reso in sede di conclusione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenti sulle condizioni dell'immobile e sull'assenza di sinistri nei cinque anni precedenti, con dolo o colpa grave, e che tali circostanze fossero decisive ai fini del consenso dell'assicuratore. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 1892 c.c.: con il primo contestava il computo del termine trimestrale di decadenza per l'esercizio dell'azione di annullamento e sosteneva che la compagnia avrebbe dovuto promuovere azione di nullità e/o annullamento entro tre mesi dalla scoperta della causa; con il secondo contestava l'accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave e la valutazione di decisività delle dichiarazioni reticenti, lamentando omessa prova e omessa valutazione di elementi contrari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, in materia di assicurazione danni, il termine trimestrale di cui all'art. 1892 c.c. per l'esercizio dell'azione di annullamento non opera quando il sinistro si sia verificato prima della scoperta delle dichiarazioni inesatte o reticenti, essendo sufficiente, per evitare il pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore eccepisca la violazione dolosa o gravemente colposa dell'obbligo di verità dell'assicurato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, sulla loro gravità soggettiva e sulla loro decisività per il consenso dell'assicuratore. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità del controricorso per difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto la procura in rappresentanza della compagnia, ma ciò non ha inciso sull'esito del ricorso principale. È stata anche data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1892 c.c.

    In tema di assicurazione danni, le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato possono fondare l'annullamento del contratto solo se rese con dolo o colpa grave e se determinanti per il consenso dell'assicuratore; il termine trimestrale per manifestare la volontà di annullamento non è operante quando il sinistro si è verificato prima della scoperta della reticenza, potendo l'assicuratore opporre la violazione anche in via di eccezione per paralizzare la domanda di indennizzo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta in cassazione, ma non può trasformarsi in una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove quando la motivazione del giudice di merito sia logica e completa.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 375 c.p.c.

    Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione camerale e il deposito della memoria.

  • art. 77 c.p.c.

    La procura conferita al rappresentante volontario deve essere prodotta in giudizio per consentire la verifica del potere rappresentativo; in mancanza, il ricorso o il controricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione danni, la reticenza o inesattezza delle dichiarazioni rese dall'assicurato può giustificare il rifiuto dell'indennizzo o l'annullamento del contratto solo se la falsità riguarda circostanze rilevanti, è connotata da dolo o colpa grave e ha inciso sulla formazione del consenso dell'assicuratore.
  • Il termine trimestrale previsto dall'art. 1892 c.c. per l'esercizio dell'azione di annullamento non è logicamente esigibile quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore abbia scoperto la reticenza; in tal caso è sufficiente l'eccezione della violazione dell'obbligo dichiarativo per paralizzare la pretesa indennitaria.
  • Le valutazioni sulla gravità della reticenza, sulla sua decisività e sull'elemento soggettivo del contraente sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Quando una parte si costituisca tramite rappresentante volontario, la procura o il titolo da cui deriva il potere rappresentativo deve essere prodotto in giudizio, altrimenti la costituzione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilità

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