Deliberazione n. 426 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. Il provvedimento mira a impedire la diffusione, su Instagram e Telegram, di materiale audio, immagine o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, e a disporne l’eventuale conservazione a fini probatori per dodici mesi. La decisione interviene nel termine accelerato previsto dalla disciplina sul c.d. revenge porn e conferma le misure già adottate in via d’urgenza.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram e Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 4 luglio 2024, due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione di contenuti sessualmente espliciti tramite piattaforme digitali senza consenso;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva ratifica successiva.
Segnalazione e istruttoria urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn e, nelle quarantotto ore previste dalla legge, ha adottato i provvedimenti urgenti tramite il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.
Misure ordinate ai gestori delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 306 e 307 del 27 giugno 2024 è stato disposto che:
- Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC adottassero immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione rispettivamente su Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- le medesime società conservassero l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il 4 luglio 2024 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 306/2024 e 307/2024, adottati il 27 giugno 2024, confermando così le misure immediate finalizzate a bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito che la riguardava e che era destinato a rimanere privato. La segnalazione è stata ricondotta all’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per contrastare le ipotesi di c.d. revenge porn.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 4 luglio 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 306/2024 e 307/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma la legittimità dell’intervento urgente predisposto per evitare la diffusione del materiale segnalato.
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