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Determinazione

Determinazione AGID n. 288/2021 del 05/04/2021

Determinazione n.288/2021 del 5 aprile 2021 - Annullamento parziale della Determinazione n. 3 del 04/02/21 limitatamente alle Segnalazioni al Difensore civico per il digitale n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020 - prott. n. 16200-16223-16224-16229-16247-16250-16254 del 16.12.2020

AgID288/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si tratta di un atto amministrativo dell’AgID, adottato nell’ambito delle funzioni del Difensore civico per il digitale. La determinazione annulla parzialmente la precedente Determinazione n. 3 del 4 gennaio 2021, limitatamente a specifiche segnalazioni riguardanti la presunta mancata nomina o pubblicazione del Responsabile per la transizione al digitale di alcuni enti previdenziali privati, e dispone l’archiviazione delle segnalazioni e dei relativi atti istruttori. Il provvedimento prende atto dell’esito del supplemento istruttorio, che esclude l’applicabilità dell’art. 17 CAD a tali enti per la loro natura giuridica privata.

Annullamento parziale della Determinazione n. 3/2021 e archiviazione di alcune segnalazioni al Difensore civico per il digitale

Annullamento parziale della Determinazione n. 3/2021 e archiviazione di alcune segnalazioni al Difensore civico per il digitale

La determinazione è un atto amministrativo dell’AgID, adottato nell’ambito delle competenze dell’Ufficio del difensore civico per il digitale. Essa interviene a correggere una precedente valutazione di fondatezza, limitatamente ad alcune segnalazioni riguardanti la mancata pubblicazione del Responsabile per la transizione al digitale su IPA per specifici enti previdenziali.

Contesto delle segnalazioni

Le segnalazioni interessano alcune casse ed enti previdenziali e assistenziali professionali, ai quali era stata contestata la presunta mancata nomina del Responsabile per la transizione al digitale e la conseguente mancata registrazione in IPA. In origine, tali segnalazioni erano state ritenute fondate dalla Determinazione n. 3 del 4 gennaio 2021.

Supplemento istruttorio e rivalutazione

Nel corso della successiva fase istruttoria è stato verificato che gli enti segnalati appartengono alla categoria degli �22Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato privati�22. Per questa categoria, secondo l’istruttoria richiamata, non è prevista la presenza in IPA dell’UTD, in quanto si tratta di enti di natura giuridica privata.

Di conseguenza, tali soggetti non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del CAD e non risultano quindi destinatari degli obblighi previsti dall’art. 17 del CAD relativi alla nomina e pubblicazione del responsabile per la transizione al digitale.

Esito finale

Alla luce del supplemento istruttorio, le segnalazioni vengono considerate infondate. La determinazione dispone quindi:

  • l’annullamento della Determinazione n. 3 del 4 gennaio 2021, limitatamente alle segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020;
  • l’approvazione dell’archiviazione delle medesime segnalazioni;
  • l’approvazione del relativo supplemento istruttorio e della comunicazione al segnalante, che formano parte integrante dell’atto.

Rilievo pratico

L’atto chiarisce che gli enti previdenziali privati indicati non sono tenuti agli adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni in tema di responsabile per la transizione al digitale e registrazione su IPA. La determinazione ha quindi effetto correttivo e chiarificatore nell’ambito delle funzioni del Difensore civico per il digitale, senza introdurre nuove regole generali, ma risolvendo il caso concreto.

Punti principali

Oggetto del provvedimento

La determinazione riguarda l’annullamento parziale della Determinazione n. 3 del 4 gennaio 2021, limitatamente alle segnalazioni n. 315, 338, 339, 344, 361, 364 e 368/2020, relative a enti previdenziali e assistenziali privati.

Esito dell’istruttoria

Dall’approfondimento istruttorio emerge che gli enti segnalati rientrano nella categoria degli enti di previdenza e assistenza sociale in conto economico consolidato privati. Per questa categoria non è prevista la presenza in IPA dell’ufficio del responsabile per la transizione al digitale, perché non si tratta di pubbliche amministrazioni ai sensi del CAD.

Conseguenze sul quadro applicativo

Poiché tali enti non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni definite dall’art. 2, comma 2, lettera a), del CAD, non sono soggetti agli obblighi dell’art. 17 del medesimo codice in materia di responsabile per la transizione al digitale e relativa pubblicazione su IPA.

Dispositivo finale

L’AgID dispone l’annullamento della precedente determinazione nella parte relativa alle segnalazioni indicate e approva l’archiviazione delle stesse, insieme al relativo supplemento istruttorio e alla comunicazione al segnalante.

Come è indicizzato

Materiedifensore civico digitalearchiviazione segnalazioniannullamento parziale di determinazioneresponsabile per la transizione al digitalequalificazione soggettiva degli enti

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