L.R. Liguria 44/2001
Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 44/2001 sospende dal 1° gennaio 2002 la tassa regionale per l’apertura e conduzione delle agenzie di viaggio, abroga il relativo comma della legge sul turismo e introduce una disciplina transitoria per la restituzione dei depositi cauzionali. L’articolo sul deposito cauzionale è poi stato abrogato nel 2014.
Misure agevolative per le agenzie di viaggio e turismo e modifiche a norme regionali su tasse e cauzioni
Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo
La legge regionale della Liguria interviene a favore delle agenzie di viaggio e turismo, riducendo gli oneri connessi all’esercizio dell’attività e coordinando la normativa regionale sulle tasse di concessione e sull’autorizzazione all’apertura delle agenzie. La disciplina prodotta riguarda il territorio della Regione Liguria.
Sospensione della tassa regionale per l’apertura e la conduzione delle agenzie di viaggio
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è sospesa l’applicazione della tassa sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi, indicata al numero d’ordine 23 della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66. Di conseguenza, per tale attività non opera più la pretesa tributaria regionale richiamata dalla norma.
Modifiche alla disciplina dell’intermediazione di viaggi e soggiorni turistici
La legge abroga il comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28, incidendo sulla disciplina regionale dell’organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici. Il testo fornito non riporta il contenuto del comma abrogato, ma il risultato normativo è la sua espunzione dall’ordinamento regionale.
Obbligo di deposito cauzionale e regime transitorio
La legge interviene anche sull’obbligo di deposito cauzionale richiesto ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle agenzie di viaggio. Il testo consolidato segnala però che l’articolo relativo è stato successivamente abrogato dall’art. 21 della L.R. 1° aprile 2014, n. 7.
Nel regime transitorio originario:
- entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge la Regione doveva restituire i depositi cauzionali già costituiti;
- chi avesse prestato garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria era esentato da tale obbligo di deposito già dall’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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