L.R. Liguria 45/2001
Norme per la prevenzione dell'abusivismo in campo medico-odontoiatrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo un tesserino personale di identificazione per i medici chirurghi e odontoiatri iscritti ai rispettivi albi, da esporre visibilmente negli studi, ambulatori e strutture sanitarie organizzate. Il tesserino è rilasciato dagli Ordini provinciali, che ne curano anche il corretto uso.
Tesserino identificativo per medici chirurghi e odontoiatri
Tesserino identificativo per medici chirurghi e odontoiatri
La legge regionale, applicabile in Abruzzo, introduce uno strumento di identificazione personale per favorire la tutela del cittadino e contrastare l’abusivismo in ambito medico-odontoiatrico. La disciplina riguarda i professionisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.
Finalità e ambito di applicazione
La norma nasce per reprimere il fenomeno dell’esercizio abusivo della professione e rende obbligatorio un tesserino personale di identificazione per:
- medici chirurghi iscritti all’albo;
- odontoiatri iscritti all’albo.
L’obbligo si colloca nell’esercizio dell’attività presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate presenti sul territorio regionale.
Obbligo di esposizione del tesserino
I professionisti che svolgono la propria attività in studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate devono esporre il tesserino in modo visibile. La previsione mira a rendere immediatamente riconoscibile la legittimazione all’esercizio della professione sanitaria da parte di chi opera con il pubblico.
Rilascio, contenuto e controllo
Il tesserino è predisposto e rilasciato dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri di appartenenza. Il documento deve contenere elementi idonei a identificare con certezza il professionista, e in particolare:
- una fotografia recente del titolare;
- le generalità;
- il numero di iscrizione all’albo professionale;
- ogni altra indicazione utile ad accertare agevolmente la legittimazione all’esercizio della professione sanitaria.
Agli Ordini provinciali spetta anche la vigilanza sul corretto utilizzo del tesserino.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 dic 2001L.R. Liguria 46/2001
- Legge · 28 dic 2001L.R. Liguria 47/2001
- Legge · 3 gen 2002L.R. Liguria 2/2002
- Legge · 3 gen 2002L.R. Liguria 1/2002
- Legge · 7 gen 2002L.R. Liguria 4/2002
- Legge · 7 gen 2002L.R. Liguria 3/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →