Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 42/2001

Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.

Normativa regionaleL.R. Liguria 42/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Liguria il Distretto agricolo florovivaistico del Ponente, per valorizzare la filiera del florovivaismo nelle province di Imperia e Savona. Disciplina Comitato di distretto, linee guida, progetti e contributi, con effetti degli aiuti e delle spese di funzionamento subordinati all’esito positivo della compatibilità UE, pubblicato sul BUR.

Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente ligure

Distretto agricolo florovivaistico del Ponente

La legge regionale istituisce in Liguria il Distretto agricolo florovivaistico del Ponente per valorizzare e sostenere la filiera del florovivaismo, dalla produzione alla commercializzazione e promozione dei prodotti. La disciplina riguarda il territorio delle province di Imperia e Savona e prevede strumenti di programmazione, confronto istituzionale e sostegno finanziario alla filiera.

Ambito territoriale e presupposti del Distretto

Il Distretto comprende i territori delle province di Imperia e Savona, individuati in ragione di una presenza significativa della superficie agraria destinata al florovivaismo ornamentale, edule e industriale, della presenza di imprese della filiera, di centri per ricerca e assistenza tecnica, di attività locali di innovazione e di realtà organizzative tra gli operatori.

Comitato di distretto

È previsto un Comitato di distretto istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale all’Agricoltura, da esperti nominati o designati da Regione, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Istituto regionale per la floricoltura, CREA di Sanremo, CeRSAA di Albenga, Ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo, organizzazioni professionali agricole, organizzazioni degli esportatori e distributori di piante e fiori e associazioni delle cooperative florovivaistiche.

Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; scaduto il termine, la nomina avviene comunque da parte del Presidente della Giunta, integrando le designazioni mancanti. Ogni componente può indicare un supplente. Il Comitato si dota di un regolamento interno e elegge Presidente, Vicepresidente e Consiglio direttivo di 5 membri complessivi. Il mandato del Comitato dura 5 anni. Alle riunioni possono partecipare altri esperti invitati dal Presidente.

Funzioni del Comitato

Il Comitato è la sede di confronto tra istituzioni locali e soggetti pubblici e privati della filiera. Svolge funzioni di indirizzo e proposta, tra cui:

  • elaborazione delle linee guida del Distretto;
  • proposte alla Giunta regionale sulle politiche florovivaistiche;
  • proposte alle amministrazioni locali sui programmi di settore;
  • diffusione e migliore utilizzo degli strumenti di sostegno e sviluppo;
  • realizzazione diretta di azioni coerenti con le linee guida e con il programma del Distretto;
  • promozione di accordi di filiera;
  • promozione delle produzioni del Distretto.

La Regione può affidare direttamente al Distretto, nell’ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo, specifici progetti, nel rispetto della disciplina sugli appalti pubblici e delle successive modifiche normative richiamate dalla legge.

Linee guida del Distretto

Il Comitato predispone le linee guida del Distretto, fondate su un’analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, per definire i criteri generali di sviluppo del florovivaismo locale. Le linee guida riguardano in particolare innovazione, ricerca e sperimentazione, sostegno all’insediamento di giovani floricoltori, introduzione di innovazioni di prodotto e di processo, servizi di assistenza tecnica e informazione, promozione sui mercati interni ed esteri, certificazioni internazionali, efficienza della filiera e ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del comparto.

Le linee guida possono indicare interventi straordinari di sostegno e sviluppo. La Giunta regionale ne verifica conformità e coerenza con la normativa vigente e le approva entro 60 giorni dal ricevimento. La Regione può estendere ad altre aree i criteri di massima desumibili dalle linee guida. Esse possono costituire riferimento per tutti gli operatori della filiera, pubblici e privati.

Progetti finanziabili e contributi

Sono finanziabili studi e progettazioni relativi agli obiettivi e agli interventi previsti dalle linee guida. I contributi coprono fino al 50% delle spese ammissibili e sono disciplinati come segue:

  • per imprenditori agricoli, singoli o associati, e per soggetti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli: limite massimo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio;
  • per gli altri beneficiari: applicazione dei limiti de minimis previsti dalla disciplina UE richiamata.

La Regione, direttamente o tramite enti strumentali, può realizzare progettazioni specifiche con copertura integrale del costo, secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta sentito il Comitato. Le domande vanno presentate alla Regione tramite il Comitato, che esprime un parere motivato sulla coerenza con le linee guida; se il parere non interviene entro 40 giorni, si intende favorevole. Gli interventi di tipo strutturale, infrastrutturale e di servizio per gli operatori della filiera sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, in coerenza con linee guida e priorità definite.

Aiuti ai produttori floricoli

È prevista una specifica misura di aiuto per gli imprenditori floricoli finalizzata a coprire gli oneri finanziari di prestiti a breve termine connessi alla commercializzazione dei prodotti floricoli, nei limiti del regime de minimis UE richiamato. Per la gestione dei contributi la Giunta costituisce un fondo presso FI.L.S.E. S.p.A., regolato da convenzione. Il fondo può essere incrementato anche da soggetti pubblici o privati, che sottoscrivono la convenzione.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere contributi per gli interventi finanziabili:

  • imprenditori della filiera florovivaistica, singoli o associati, anche cooperativi;
  • centri di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;
  • associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione del prodotto;
  • enti locali e camere di commercio;
  • consorzi e società miste tra i soggetti sopra indicati.

Possono inoltre accedere ai servizi generali del Distretto e presentare richieste di contributo le imprese florovivaistiche della Regione anche se esterne al territorio distrettuale, purché le attività produttive e commerciali siano coerenti con le linee guida.

Sede, funzionamento e spese

La sede del Distretto è indicata con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le spese di funzionamento e di attività sono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento e di attività del Distretto nei limiti stabiliti per gli aiuti de minimis e in coerenza con le linee guida.

Regime finanziario

Per la copertura degli oneri iniziali la legge prevede il prelievo di lire 30.000.000 dal fondo di riserva del bilancio 2001 e l’istituzione di due capitoli: uno per i contributi allo sviluppo del florovivaismo e uno per le spese di funzionamento del Distretto. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.

Decorrenza ed efficacia delle misure

Gli effetti delle disposizioni sugli aiuti, sui contributi e sulla partecipazione alle spese di funzionamento decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Tale clausola condiziona l’operatività effettiva delle misure economiche previste dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.