L.R. Toscana 64/2012
Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 64/2012 aggiorna varie disposizioni delle leggi finanziarie 2009, 2011 e 2012 e della disciplina sulle autonomie locali: proroga da tre a sei anni un termine per il rimborso di somme anticipate ai comuni, disciplina la continuità del TPL su gomma, adegua la ripartizione di risorse portuali, assegna un contributo straordinario al Comune di Abetone per il 2012 e modifica alcuni importi e regole transitorie. Una modifica è stata poi dichiarata incostituzionale (art. 2).
Modifiche a leggi finanziarie e ordinamentali regionali toscane per il 2012
Modifiche normative regionali e misure finanziarie per enti locali e infrastrutture
La legge regionale Toscana n. 64 del 2012 interviene su più testi finanziari e ordinamentali regionali, aggiornando termini, risorse e disposizioni transitorie in materia di enti locali, trasporto pubblico, autorità portuale e contributi straordinari. Alcune previsioni hanno efficacia limitata al 2012 o al 2013; una delle modifiche è stata successivamente dichiarata incostituzionale.
Proroga dei termini per il rimborso e recupero di somme anticipate ai comuni
La disciplina della l.r. 69/2008 viene modificata portando da tre a sei anni il termine previsto per il rimborso delle somme anticipate. In conseguenza di tale allungamento:
- la Giunta regionale deve adeguare entro 30 giorni la deliberazione già adottata per ridefinire le modalità di rimborso e recupero delle somme anticipate;
- le misure di compensazione già attive vengono interrotte;
- tali misure riprendono solo se i comuni risultano inadempienti rispetto al nuovo termine di sei anni.
Continuità del trasporto pubblico locale su gomma
La modifica alla l.r. 65/2010 stabilisce che, nelle more della procedura concorsuale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico e fino al suo subentro, gli enti locali competenti devono garantire la continuità del servizio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, reiterando anche oltre il primo biennio i provvedimenti di emergenza adottati ai sensi della disciplina previgente. La disposizione è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 2 del 13 gennaio 2014.
Iniziative proprie e di quelle connesse alla disciplina delle finanziarie 2012
La modifica all’articolo 150 sexies della l.r. 66/2011 ha natura meramente testuale: amplia il riferimento alle iniziative, includendo anche quelle “proprie e di quelle” previste dalla norma.
Risorse per le funzioni portuali e decorrenza dell’attribuzione all’Autorità portuale regionale
La legge introduce una disciplina transitoria per le risorse destinate alle funzioni relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e alla gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo. Le risorse restano attribuite ai rispettivi comuni fino alla costituzione di tutti gli organi dell’Autorità portuale regionale istituita dalla l.r. 23/2012; da quel momento l’attribuzione passa all’Autorità portuale regionale.
Contributo straordinario al Comune di Abetone per il sistema neve
Per l’anno 2012 viene assegnato al Comune di Abetone un contributo straordinario una tantum di 100.000 euro, destinato a finanziare progetti di investimento finalizzati a contrastare la difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione. La spesa è coperta con risorse del bilancio di previsione 2012.
Aggiornamento dell’allegato A della l.r. 66/2011
L’allegato A della l.r. 66/2011 è sostituito integralmente con quello allegato alla legge regionale n. 64/2012.
Incremento di un importo nella l.r. 68/2011 e regola transitoria per le province
La l.r. 68/2011 viene modificata elevando da 200.000 euro a 500.000 euro l’importo previsto dall’articolo 104, comma 1. Inoltre, per l’anno 2013, alle province subentrate alle comunità montane estinte si applica quanto previsto dall’articolo 72, comma 4 della stessa legge.
Modifica alla l.r. 21/2012
L’intervento sull’articolo 2 della l.r. 21/2012 risulta oggi privo di efficacia pratica perché la disposizione è stata successivamente abrogata dalla l.r. 41/2018.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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