Risposta n. 134 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene di dover dichiarare in Italia i redditi mondialmente prodotti ma di poter escludere dalla base imponibile il reddito derivante dall'attività prestata a bordo della nave estera per più di 183 giorni/12 mesi in applicazione dell'interpretazione fornita dalla legge n.88/2001 (interpretazione autentica dell'art.51, comma 8-bis TUIR).
Trattamento fiscale del reddito da lavoro marittimo su nave bandiera estera per contribuente spagnolo divenuto fiscalmente residente in Italia (art. 5, comma 5, legge 16/03/2001, n.88)
Il quesito
Il contribuente, cittadino spagnolo che intende trasferire la residenza fiscale in Italia dal 2020 e continuare a lavorare come marittimo su una nave battente bandiera USA per oltre 183 giorni in 12 mesi, chiede quale trattamento fiscale sia applicabile al reddito da lavoro marittimo una volta residente in Italia.
Il parere dell’Agenzia
Assumendo che il contribuente diventi fiscalmente residente in Italia dal 2020, l'Agenzia ricorda la nozione di residenza ai fini TUIR e, richiamando il principio di non discriminazione della Convenzione Italia-Spagna, interpreta la locuzione "lavoratori marittimi italiani" come riferibile a tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia indipendentemente dalla cittadinanza. Ne consegue che il reddito da lavoro marittimo percepito per attività continuativa e esclusiva svolta su nave battente bandiera estera per oltre 183 giorni in 12 mesi è escluso dalla base imponibile italiana e, pertanto, non è soggetto a dichiarazione in Italia, salvo diversa situazione di fatto o normativa.
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