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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26464/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego, da parte del giudice dell'esecuzione, di imputare in cumulo alla pena complessiva di 30 anni (provvedimento di cumulo della Procura generale del 9/06/2023) alcune pene già scontate o parzialmente scontate all'estero: in particolare anni 13, mesi 3, giorni 25 scontati in Francia (relativi a sentenza della Corte d'appello di Aix en Provence poi riconosciuta in Italia con sentenza della Corte d'appello di Brescia 5/04/2005, che aveva però indicato una residua pena da espiare di 4 anni 8 mesi e 5 giorni), anni 3 e mesi 6 riferiti al cumulo del 14/12/1993, e anni 2, mesi 1, giorni 13 scontati in Spagna. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere (Convenzione 21/3/1983, legge n.257/89, artt. 633 e 731 c.p.p.) e sosteneva che la pena francese non fosse stata interamente espiata e doveva pertanto essere computata; inoltre ha depositato motivi aggiunti affermando che la rinuncia al principio di specialità rendeva eseguibile la pena residua del cumulo 14/12/1993 e comportava l'imputazione delle parti già espiate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Ha ritenuto che: (i) la Corte di appello di Brescia aveva effettivamente fissato la pena residua della sentenza francese in 4 anni, 8 mesi e 5 giorni; (ii) l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era infondata nel non avere valutato correttamente l'inserimento della sentenza francese nel cumulo, nonché nel non avere esercitato i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p. per accertare se la pena fosse stata interamente espiata; (iii) in linea di principio le sentenze straniere non sono inseribili nel cumulo se non sono eseguibili in Italia e in assenza di procedura di estradizione, ma tale ostacolo può essere superato quando il condannato rinunci al principio di specialità, come avvenuto nel caso in esame (rinuncia del 2 maggio 2023); (iv) la verifica circa la fungibilità della pena e l'applicabilità dell'art. 657 c.p.p. (computo di pene scontate all'estero) resta di competenza del giudice dell'esecuzione, che dovrà accertare le date dei reati e le modalità di espiazione. Pertanto l'ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate (attuata in Italia con legge n.257/1989)

    Regola il trasferimento e gli effetti delle condanne straniere; la Corte precisa che l'eseguibilità della pena straniera dipende dalla procedura prevista e che la rinuncia al principio di specialità può consentire l'esecuzione anche senza estradizione

  • art. 731 c.p.p.

    Norma richiamata quale base del riconoscimento della sentenza straniera da parte della Corte di appello di Brescia; il riconoscimento ai sensi di questa norma è compatibile con la valutazione dell'eseguibilità in sede di esecuzione

  • art. 633 c.p.p.

    Richiamato in correlazione alla procedura di riconoscimento delle sentenze straniere; la presunta violazione è stata dedotta dal ricorrente ma la Cassazione ha affrontato il tema dell'eseguibilità in sede di esecuzione

  • art. 12 cod. pen.

    Individua gli effetti del riconoscimento di una sentenza straniera in Italia; la Corte osserva che l'inserimento della pena nel cumulo non rientra fra gli 'altri effetti penali' previsti dall'art.12, pertanto il riconoscimento ex art.12 non autorizza automaticamente l'inserimento in cumulo

  • art. 657 c.p.p.

    Disciplina il computo delle pene scontate all'estero; la Corte rinvia al giudice dell'esecuzione la verifica della fungibilità e dell'applicazione dell'art.657, comma 4, con accertamento delle date dei reati

  • art. 78 c.p.

    Richiamato per il principio moderatore del cumulo: anche le pene già espiate possono influire sul calcolo del cumulo e sul conseguimento di benefici (a meno che non siano pene non eseguibili nello Stato)

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori che dovevano essere utilizzati per accertare se la pena francese fosse stata effettivamente interamente espiata; la mancata attivazione di tali poteri è stata censurata dalla Cassazione

  • art. 721 c.p.p.

    Richiamato nei motivi aggiunti dal ricorrente in relazione a carenze dell'ordinanza impugnata; la Cassazione ha assorbito i motivi aggiunti nella decisione favorevole al ricorrente

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di riproduzione del motivo in cassazione (richiamo alla corrispondente delimitazione), citata nel testo processuale

  • art. 606 c.p.p.

    Prevede i vizi dedotti in cassazione (lett. b e c): violazione di legge e motivazione; invocata dal ricorrente per censurare l'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • Una sentenza straniera riconosciuta in Italia non comporta automaticamente l'inserimento della pena nel cumulo: l'inserimento richiede che la pena sia eseguibile nello Stato o che sussistano altre condizioni che rendano possibile l'esecuzione (es. rinuncia al principio di specialità da parte del condannato).
  • In assenza di procedura di estradizione, l'inserimento di una pena straniera nel cumulo è normalmente precluso, salvo che il condannato abbia validamente rinunciato al principio di specialità o esistano specifiche condizioni di eseguibilità.
  • Il riconoscimento di una sentenza ai sensi dell'art.12 cod. pen. non equivale ad autorizzare automaticamente il computo della pena straniera nel cumulo; gli 'altri effetti penali' di cui all'art.12 non comprendono l'inserimento automatico della pena principale nel cumulo.
  • Il giudice dell'esecuzione ha dovere di svolgere gli accertamenti istruttori (art.666, comma 5, c.p.p.) per verificare se una pena straniera sia stata interamente espiata e per determinare la possibilità di imputarne le parti in cumulo.
  • La verifica della 'fungibilità' della pena scontata all'estero e l'applicazione delle norme sul computo (art.657 c.p.p.) spettano al giudice dell'esecuzione, che deve esaminare le date dei reati e le modalità di espiazione.
  • Le pene già espiate in ordine a condanne concorrenti possono comunque avere rilevo per il calcolo del cumulo, per il criterio moderatore dell'art.78 c.p. e per la maturazione dei requisiti per benefici, salvo che siano non eseguibili in Italia.

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