Ordinanza n. 82/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, 20 novembre 2025, n. 1287/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025, recante l'approvazione del nuovo allegato A.72 al codice di rete di Terna e l'introduzione di requisiti tecnici per la connessione degli impianti fotovoltaici alle reti di media tensione; oggetto immediato dell'appello era l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL. La controversia riguardava i nuovi requisiti tecnici imposti per la connessione degli impianti fotovoltaici alle reti di media tensione. Nel corso del giudizio d'appello, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia cautelare, in ragione della sopravvenuta deliberazione ARERA n. 564/2025/R/EEL, che ha prorogato i termini per l'adeguamento e rideterminato i termini per beneficiare del contributo previsto a tal fine.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione successiva dell'ARERA aveva modificato la disciplina temporale dell'adeguamento e dell'accesso al contributo, facendo venir meno l'interesse dell'appellante a ottenere una decisione sulla domanda cautelare. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi rivolti contro l'ordinanza cautelare del TAR né la legittimità sostanziale della deliberazione n. 385/2025/R/EEL. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in quanto l'improcedibilità è dipesa da una sopravvenienza.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto l'appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'appello cautelare diviene improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza amministrativa, viene meno l'interesse concreto e attuale dell'appellante a ottenere una decisione sulla domanda cautelare.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata anche nel giudizio cautelare quando l'atto successivo modifica la disciplina applicabile in modo tale da rendere non più utile la pronuncia richiesta.
- Quando l'improcedibilità dell'appello cautelare dipende da una sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio, è giustificata la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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