Risposta n. 137 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che l'art. 68 TUIR non imponga la decurtazione del costo d'acquisto del credito ceduto e che la plusvalenza debba essere calcolata come differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti, senza considerare la cessione del credito
Plusvalenza da vendita immobile oggetto di interventi antisismici con opzione per cessione del credito d'imposta (Super Sismabonus) - articolo 67 TUIR
Il quesito
Se la vendita dell'immobile nel 2025 determini una plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR e, in caso affermativo, se il costo di acquisto debba essere decurtato del credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110% esercitata con cessione del credito
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024: la lettera b-bis riguarda la prima cessione onerosa di immobili interessati da interventi agevolati ai sensi dell'art.119 (Superbonus) e si applica indipendentemente da chi ha eseguito i lavori, dalla percentuale di detrazione e dalla modalità di fruizione. Per le "case antisismiche" acquistate dall'impresa che ha eseguito i lavori la plusvalenza disciplinata dalla lett. b-bis si realizza con la prima cessione effettuata dall'impresa stessa; la successiva rivendita dell'acquirente non rientra nella b-bis. Pertanto, nel caso concreto (acquisto dall'impresa che ha realizzato gli interventi e successiva vendita dall'acquirente), non si realizza una plusvalenza ai sensi della lett. b-bis; resta però ferma la possibile tassazione ai sensi della lett. b) (plusvalenze entro cinque anni) se ricorrono i relativi presupposti
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