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Legge

L.R. Sardegna 13/2010

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12

Normativa regionaleL.R. Sardegna 13/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola in Sardegna la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto UE, la sessione europea del Consiglio, la programmazione cofinanziata, gli aiuti di Stato, i rapporti e gli accordi internazionali. Prevede relazioni annuali, termini per leggi europee regionali e misure urgenti, nonché modifiche all’Ufficio di Bruxelles. Alcune previsioni sono state aggiornate nel 2018.

Disciplina della partecipazione della Sardegna alle politiche UE e alle attività internazionali

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna

La legge organizza, per la Regione autonoma della Sardegna, la partecipazione ai processi decisionali europei, l’adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione, la cooperazione territoriale e le attività di rilievo internazionale. Definisce inoltre i rapporti tra Consiglio e Giunta, gli strumenti di programmazione e le modifiche all’Ufficio della Regione a Bruxelles.

Finalità e oggetto

La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto della Costituzione, dei Trattati UE, dello Statuto e dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, trasparenza, efficienza e partecipazione democratica. La legge disciplina:

  • la partecipazione alla formazione degli atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea;
  • l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi europei e alle sentenze della Corte di giustizia;
  • la partecipazione a programmi, piani e progetti europei e alla cooperazione territoriale;
  • le attività di rilievo internazionale e la conclusione di accordi e intese con Stati o enti territoriali esteri.

Rapporti istituzionali e informazione

Consiglio e Giunta regionale devono informarsi reciprocamente sulle attività europee e internazionali e coordinarsi sulle questioni rilevanti. La Giunta deve assicurare al Consiglio un’informazione costante su attuazione delle politiche europee, negoziati e iniziative in corso o da intraprendere. La Regione inoltre garantisce ampia diffusione delle informazioni sugli atti europei, soprattutto quelli che attribuiscono diritti ai cittadini o ne facilitano l’esercizio.

Partecipazione alla formazione del diritto UE

La Regione può formulare osservazioni su progetti di atti dell’Unione europea e sugli atti preparatori e modificativi. Le osservazioni:

  • del Consiglio sono elaborate dalla Commissione consiliare competente e, per questioni di particolare rilievo, dall’Assemblea;
  • della Giunta sono formulate previo parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro 15 giorni.

Le osservazioni regionali sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, con comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative. La Giunta informa immediatamente il Consiglio sulle eventuali osservazioni presentate nella sessione europea della Conferenza Stato-Regioni.

Sussidiarietà, proporzionalità e dialogo politico

Il Consiglio valuta, nell’ambito della procedura di esame, il rispetto di sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte di atti UE che riguardano materie regionali e trasmette le risultanze alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative e al Comitato delle regioni. La Giunta deve fornire tempestivamente i dati e gli elaborati richiesti; la valutazione può essere sottoposta al Consiglio delle autonomie locali per parere.

Il Consiglio può anche inviare alle Camere osservazioni o proposte per il dialogo politico con le istituzioni europee, dandone comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative. Tali osservazioni sono comunicate alla Giunta.

Riserva di esame

Il Consiglio può chiedere alla Giunta di attivare la riserva di esame prevista dalla normativa statale. La Giunta può attivarla anche di propria iniziativa, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, da rendersi entro 15 giorni.

Attuazione della normativa UE e verifica di conformità

La Regione deve dare tempestiva attuazione, nelle materie di propria competenza, alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto UE. La Giunta verifica costantemente la conformità dell’ordinamento regionale agli atti UE e, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, con contestuale invio al Consiglio regionale.

Rappresentanza nel Comitato delle regioni

Il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle Regioni uno o più rappresentanti regionali, titolari o supplenti, per il Comitato delle regioni. Il Presidente del Consiglio regionale propone alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative uno o più consiglieri regionali per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali.

Relazione annuale della Giunta e sessione europea

Entro il 30 aprile di ogni anno, o contestualmente al disegno di legge europea regionale, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione su obblighi europei e attività internazionale. La relazione indica, tra l’altro:

  • le posizioni sostenute in Conferenza Stato-Regioni;
  • le questioni trattate nel Comitato delle regioni;
  • gli argomenti esaminati nel Comitato interministeriale per gli affari europei;
  • lo stato delle relazioni con l’Unione europea e dei negoziati di rilievo regionale;
  • le attività di collaborazione internazionale;
  • lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei programmi cofinanziati dall’UE.

La Giunta indica anche gli orientamenti e le priorità per l’anno successivo. Il Consiglio si riunisce in sessione europea entro il 30 giugno, esamina relazione e disegno di legge europea regionale, e approva entro il 30 settembre la legge europea regionale e la relazione; al termine adotta un atto di indirizzo per la Giunta.

Legge europea regionale

La Giunta presenta ogni anno, entro il 30 aprile, un disegno di legge denominato “Legge europea regionale” con indicazione dell’anno di riferimento. La relazione allegata deve elencare:

  • le direttive da attuare con strumenti legislativi, regolamentari o amministrativi;
  • le direttive già pienamente applicabili o per le quali la Regione è già conforme o ha adottato atti statali di recepimento cui non intende discostarsi;
  • lo stato di conformità dell’ordinamento regionale e delle eventuali procedure di infrazione;
  • lo stato di attuazione della legge europea dell’anno precedente.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale. La legge europea regionale recepisce direttive, completa l’attuazione dei regolamenti UE, disciplina l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione, modifica o abroga norme regionali incompatibili e può individuare atti attuabili in via amministrativa. Deve anche indicare il termine per gli ulteriori atti regionali richiesti.

Misure urgenti e attuazione amministrativa

Se occorre adeguare l’ordinamento prima dell’approvazione della legge europea annuale, la Giunta presenta un apposito disegno di legge con indicazione dell’atto UE e del termine di approvazione. Le norme UE non direttamente applicabili che modificano aspetti esecutivi o tecnici di direttive già recepite possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.

Partecipazione degli enti e consultazioni

Consiglio e Giunta devono garantire la più ampia partecipazione di enti locali, università, autonomie funzionali, parti sociali ed economiche. A tal fine attivano forme di consultazione nella sessione europea per gli aspetti di specifica rilevanza nei rispettivi ambiti di competenza.

Impugnazione di atti dell’Unione europea

Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro atti normativi UE ritenuti illegittimi. Il Consiglio deve essere informato preventivamente e può adottare atti di indirizzo. La richiesta è trasmessa anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri. Il Consiglio può inoltre invitare la Giunta a promuovere la richiesta e concorre al controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà.

Programmazione regionale e negoziati con UE e Stato

Per la programmazione regionale cofinanziata, il Presidente della Regione o un Assessore delegato rende dichiarazioni al Consiglio all’avvio dell’elaborazione dei piani o programmi. Il Consiglio approva atti di indirizzo per la Giunta. La Giunta sottopone alle Commissioni consiliari competenti le proposte di piani, programmi e le loro modifiche soggette ad approvazione UE o a negoziazione con lo Stato; il parere va reso entro 20 giorni. I documenti approvati o non soggetti a nuova approvazione sono trasmessi al Consiglio per conoscenza.

La Giunta trasmette inoltre, per il parere delle Commissioni, le deliberazioni su direttive, criteri e modalità attuative di strumenti di programmazione negoziale, politiche regionali integrate con risorse regionali, statali ed europee, e leggi istitutive di politiche di sviluppo regionale. Ogni sei mesi riferisce al Consiglio sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli atti di programmazione nazionali ed europei.

Strumenti finanziari e aiuti di Stato

La Regione può istituire o estendere strumenti finanziari e misure di aiuto finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e della semplificazione amministrativa. La Giunta, sentito il partenariato, approva direttive di attuazione che definiscono finalità, beneficiari, condizioni di ammissibilità, settori, tipologie e intensità di aiuto, criteri di valutazione, procedure, erogazione, monitoraggio e controllo.

Le direttive devono essere pubblicate sul sito regionale almeno 15 giorni prima della presentazione delle domande; la loro forma procedimentale deve essere specificata. Le deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente, che esprime parere entro 20 giorni. Quando le procedure coinvolgono più fonti di finanziamento e più assessorati, la Giunta può individuare un unico centro di responsabilità amministrativa. È stato abrogato il previgente articolo regionale in materia.

Notifica, sospensione ed esclusione dagli aiuti

Le proposte di legge, regolamento o atto amministrativo che istituiscono o modificano regimi di aiuto devono essere notificate alla Commissione europea e comunicato un riepilogo al Dipartimento politiche europee. La notifica delle iniziative della Giunta o del Consiglio è effettuata dall’ufficio competente della Presidenza, dopo l’esame in Commissione consiliare. Le leggi o singole disposizioni che introducono o modificano aiuti di Stato devono contenere una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla conclusione del controllo UE sulla compatibilità.

Non possono beneficiare di nuovi aiuti regionali i soggetti che abbiano ricevuto aiuti illegali non restituiti o non depositati su conto bloccato e oggetto di decisione di recupero. Prima di concedere nuovi aiuti la Regione verifica la situazione anche tramite il Registro nazionale aiuti. In caso di decisione di recupero, l’ufficio regionale individua i soggetti obbligati, quantifica gli importi, revoca l’aiuto e ingiunge il pagamento; in caso di inadempimento si applicano interessi di mora e, se necessario, la riscossione coattiva. Le regole si applicano anche al recupero di spese irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo diversa disciplina europea o nazionale.

Diritto di rivalsa

Se la Corte di giustizia condanna l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni imputabili a soggetti regionali o per mancata esecuzione di decisioni o sentenze UE, la Regione ha diritto di rivalersi su enti, società o organismi di diritto pubblico e su soggetti equiparati responsabili della violazione.

Rapporti con le istituzioni europee e cooperazione territoriale

La Regione può intrattenere rapporti diretti con le istituzioni UE nei limiti dei principi fondamentali statali e partecipa, nell’ambito delle delegazioni governative, a Consiglio, gruppi di lavoro e comitati della Commissione per rappresentare interessi regionali. Può partecipare anche alla delegazione italiana per accordi commerciali e tariffari di interesse regionale. Il Consiglio può promuovere tali iniziative con atti di indirizzo.

La Regione promuove partenariati, associazioni e forme stabili di cooperazione territoriale in campo economico, culturale, sociale e turistico, con particolare attenzione ai partenariati euro-mediterranei. Favorisce inoltre la partecipazione di enti locali, università, autonomie funzionali e parti sociali a piani e progetti di rilievo internazionale; la Giunta disciplina modalità, criteri e quota di finanziamento. A tale finalità è destinata una quota annua di euro 1.000.000 sul fondo per lo sviluppo e la competitività.

Attività di rilievo internazionale, accordi e intese

Nelle materie di propria competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati, secondo le procedure statali. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un piano pluriennale con linee guida, principi, procedure e priorità dell’attività internazionale. Il Presidente informa preventivamente il Consiglio sulle trattative, che può esprimere orientamenti con atto di indirizzo. Gli accordi e le intese sono sottoscritti dal Presidente e trasmessi al Consiglio per la presa d’atto definitiva.

Attività informativa e ufficio di Bruxelles

La Regione assicura la conoscenza delle attività UE per favorire la partecipazione a programmi e progetti europei. La Giunta istituisce uno sportello di informazione sulle istituzioni, politiche e attività dell’Unione, in raccordo con le reti europee presenti sul territorio.

La Regione può avvalersi dell’ufficio di informazione e collegamento di Bruxelles. La legge modifica la disciplina dell’Ufficio della Regione sarda in Bruxelles: ne conferma la funzione di collegamento tecnico-amministrativo e operativo con le istituzioni europee, ne ridefinisce l’organico in 1 dirigente, 5 dipendenti di categoria D e 4 addetti a segreteria e supporto operativo, e consente il ricorso a personale dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni; le previsioni modificative decorrono dal 1° gennaio 2011.

Controllo, monitoraggio e adempimenti organizzativi

Consiglio e Giunta devono concordare modalità di informazione reciproca, cooperazione e accesso alle banche dati europee. Entro tre mesi dall’entrata in vigore, la Giunta deve attuare i propri adempimenti, individuare gli uffici competenti e stabilire procedure di coordinamento.

La Giunta può promuovere scambi o distacchi di funzionari pubblici nell’ambito della cooperazione istituzionale europea e internazionale, compresi i meccanismi relativi agli Esperti nazionali distaccati, e può stabilire un’indennità speciale per il soggiorno all’estero entro il limite previsto per il personale dello Stato italiano all’estero.

Trascorsi due anni dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, Giunta e Commissione consiliare competente presentano al Consiglio una relazione sull’attuazione della legge e delle procedure previste.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Le spese di attuazione sono quantificate in euro 900.000 per il 2010 e in euro 1.589.033 annui dal 2011, con specifica copertura di bilancio. Sono apportate variazioni alle UPB di bilancio per gli anni 2010-2013 e per gli esercizi successivi sulle corrispondenti poste. È abrogata la legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, nonché le norme incompatibili richiamate nella disciplina sull’Ufficio di Bruxelles.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS. Le modifiche all’Ufficio di Bruxelles introdotte dall’articolo 23 sono invece entrate in vigore il 1° gennaio 2011.

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