L.R. Sardegna 7/2010
Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione autonoma della Sardegna a partecipare come socio fondatore alla Fondazione Giorgio Asproni con sede a Bitti, definendone finalità culturali e scientifiche. Prevede contributi annui di 100.000 euro per il 2010 e di 80.000 euro dal 2011, con sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni dello statuto. Sono disciplinati anche atti di adesione, rappresentanza regionale e copertura finanziaria.
Partecipazione della Regione Sardegna alla Fondazione Giorgio Asproni
Partecipazione della Regione alla Fondazione Giorgio Asproni
La legge disciplina la partecipazione della Regione autonoma della Sardegna, quale socio fondatore, alla costituzione della Fondazione Giorgio Asproni, con sede in Bitti. Il provvedimento ha finalità culturali e istituzionali e opera esclusivamente nell’ambito della Regione Sardegna.
Finalità della Fondazione
La partecipazione regionale è subordinata al fatto che la Fondazione sia senza fini di lucro e persegua obiettivi di studio, valorizzazione e divulgazione legati alla figura di Giorgio Asproni e alla realtà sarda. In particolare, la Fondazione deve occuparsi di:
- studio e approfondimento del pensiero politico di Giorgio Asproni, nonché valorizzazione e diffusione del suo lascito ideale e morale;
- analisi del rapporto tra individuo e società e studio delle trasformazioni sociali e culturali della Sardegna contemporanea;
- promozione di incontri e attività culturali sulla realtà sarda e sui suoi uomini illustri;
- organizzazione di manifestazioni di studio e concorsi di ricerca storica e artistica, anche in ambito scolastico e universitario;
- istituzione di una biblioteca aperta quotidianamente al pubblico, con personale qualificato, oltre a un centro di documentazione e ad altre attività informative.
Adesione e adempimenti regionali
La Regione partecipa insieme all’Associazione culturale Giorgio Asproni e al Comune di Bitti alla costituzione della Fondazione, che deve essere formalizzata con atto pubblico secondo il codice civile.
La Giunta regionale:
- verifica la compatibilità dello statuto della Fondazione con i requisiti previsti dalla legge;
- autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l’atto costitutivo;
- compie gli atti necessari a perfezionare la partecipazione regionale.
I diritti della Regione come socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
Organi della Fondazione e rappresentanza regionale
La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, nel rispetto dello statuto della Fondazione e della normativa vigente.
Relazione annuale al Consiglio regionale
La Fondazione deve presentare ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta, così da consentire un controllo istituzionale sull’operato dell’ente partecipato.
Contributi regionali e disciplina economica
La Regione partecipa al sostegno delle attività istituzionali della Fondazione mediante un contributo annuo pari a:
- euro 100.000 per l’anno 2010;
- euro 80.000 annui a decorrere dal 2011.
La copertura finanziaria è disposta con riferimento al bilancio regionale 2010-2013, con specifica variazione in diminuzione e in aumento delle voci indicate dalla legge, e con imputazione delle spese alle corrispondenti unità previsionali di base anche per gli anni successivi.
Sospensione dei contributi
L’erogazione dei contributi regionali può essere sospesa dall’Amministrazione regionale in caso di gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.
Rilievo temporale e attualità della disciplina
La legge regola un rapporto di partecipazione istituzionale e contributiva che resta applicabile in via ordinaria, ma la parte finanziaria richiama espressamente gli stanziamenti per il periodo 2010-2013 e, per gli anni successivi, le corrispondenti voci di bilancio. Non emerge un termine finale di efficacia della partecipazione, ma gli importi inizialmente fissati sono legati a un esercizio finanziario ormai remoto; per questo l’atto ha oggi interesse soprattutto storico-sistematico più che operativo.
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