Cassazione Penale, Sentenza n. 33038/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Avellino che, nel corso del dibattimento per reati tra cui l'art. 416-bis c.p. e per la responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., ritenendo che il fatto emerso in dibattimento risultasse "diverso" rispetto a quello originariamente contestato e dichiarando la cessazione delle misure cautelari personali e reali. Il PM ha denunciato l'abnormità del provvedimento, sostenendo che il Collegio avrebbe travalicato i limiti del potere ordinanziale, formulando motivazioni proprie di una sentenza e che avrebbe potuto, piuttosto, invitare il PM a modificare l'imputazione ex art. 516 c.p.p.; ha inoltre censurato l'uso della restituzione come extrema ratio che potrebbe ledere la ragionevole durata del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Avellino rientri nell'esercizio del potere previsto dall'art. 521 c.p.p. (trasmissione degli atti per "fatto diverso") e che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale ordinanza non sia impugnabile per carenza di interesse da parte del Pubblico Ministero. La Corte ha escluso che si configurasse un atto abnorme: non è emersa una situazione di esercizio del potere in una fattispecie diversa da quella prevista dalla legge né una stasi irrimediabile del procedimento; ha altresì ricordato che, qualora la questione riguardi la cessazione delle misure cautelari personali o reali, il PM può proporre appello cautelare ai sensi degli artt. 310 e 322-bis c.p.p.
Norme richiamate
Consente al giudice del dibattimento di disporre la restituzione degli atti al PM quando, all'esito del dibattimento, il fatto risulta diverso rispetto a quello contestato; l'esercizio di tale potere rientra nelle ordinarie funzioni del giudice e, secondo la giurisprudenza citata, l'ordinanza così adottata non è impugnabile per carenza di interesse dal PM
Norma che regola la modifica dell'imputazione; il PM nel ricorso sostiene che il Tribunale avrebbe potuto invitare il PM a modificare l'imputazione ai sensi di tale norma piuttosto che restituire gli atti
artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen.
Prevedono la possibilità per il Pubblico Ministero di proporre appello cautelare avverso provvedimenti riguardanti misure cautelari personali o reali cessate; la Corte ricorda che tale rimedio è quello ordinariamente esperibile dal PM per contestare la cessazione delle misure
Normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato commesso dai loro rappresentanti o dipendenti; richiamata in quanto gli enti risultano imputati per l'illecito dipendente da reato
Fattispecie di associazione di tipo mafioso (associazione di stampo camorristico nel caso concreto); il Tribunale ha ritenuto, all'esito del dibattimento, l'esistenza di un sodalizio con composizione e ruolo degli aderenti diverso rispetto alla contestazione originaria
Massime di principio
- La misura di restituzione degli atti ai sensi dell'art. 521 c.p.p. è finalizzata a situazioni in cui, all'esito del dibattimento, il fatto emerga come "diverso" rispetto a quello originariamente contestato; il provvedimento rientra nei poteri del giudice del dibattimento e, di regola, non è impugnabile dal PM per carenza di interesse
- Se il PM contesta la cessazione di misure cautelari personali o reali disposte dal giudice, il rimedio ordinario è l'appello cautelare (artt. 310 e 322-bis c.p.p.), non il ricorso per impugnare l'ordinanza di restituzione ex art. 521
- La restituzione non deve essere usata dal giudice per sostituirsi al giudizio di merito in modo abnorme; tuttavia, perché un provvedimento sia qualificabile come "abnorme" è necessario che configuri uno sviamento radicale dalla fattispecie prevista dalla legge o determini una stasi irrimediabile del procedimento
- Quando il giudice ritiene emersa in dibattimento una diversa ricostruzione del fatto, il corretto inquadramento giuridico ("fatto diverso" vs "fatto nuovo") è rilevante: l'erronea qualificazione può integrare profili di illegittimità, come indicato dalla giurisprudenza, ma ciò non rende automaticamente impugnabile il provvedimento salvo i casi tassativi previsti dalla legge
- In pratica, se in dibattimento emergono elementi che cambiano la compagine o il programma criminoso rispetto all'imputazione originaria, il giudice può disporre la restituzione; il PM, non concordando, dovrebbe valutare i rimedi specifici (modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 o appello cautelare sulle misure), tenendo conto della giurisprudenza che limita l'impugnabilità dell'ordinanza di cui all'art. 521
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