Cassazione Civile, Ordinanza n. 10822/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva ottenuto un diniego di rimborso relativo a somme versate per IRES e IVA dell’anno d’imposta 2006. Il versamento era avvenuto in esito a un accertamento con adesione riguardante costi non deducibili e IVA non detraibile per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione regionale aveva respinto l’appello della contribuente ritenendo: che l’accertamento con adesione non fosse impugnabile; che la scelta di aderire fosse libera e non incisa dagli esiti del processo penale; e che il diniego di rimborso fosse stato sottoscritto validamente dal direttore provinciale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la CTR avesse confuso l’atto impugnato e l’atto prodromico all’adesione; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 2043 e 2236 c.c., lamentando una errata ricostruzione dei fatti e l’illegittimità del diniego per la sopravvenuta pronuncia penale e per la carenza di delega negli atti di accertamento e adesione; 3) violazione di legge per non avere la CTR rilevato l’inesistenza giuridica degli atti prodromici al rimborso, richiamando Corte cost. n. 37/2015 e il principio di equa imposizione, nonché un asserito illegittimo arricchimento dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era contraddittoria né apparente: l’accertamento con adesione, essendo atto non impugnabile, non poteva più essere rimesso in discussione e il diniego di rimborso risultava legittimamente sottoscritto da soggetto competente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato con precisione quali norme fossero state violate né quali prove fossero state valutate contra legem. Ha respinto il terzo motivo rilevando che il difetto di sottoscrizione degli atti prodromici era stato dedotto tardivamente, solo in memoria in primo grado, e comunque avrebbe dovuto essere fatto valere impugnando gli atti di accertamento e adesione, non il diniego di rimborso. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita contraddittorietà della motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era coerente e comprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo la motivazione congrua e non apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il motivo per difetto di specificità e perché le censure miravano in realtà a contestare la valutazione del fatto.
non può essere utilizzato per censurare genericamente l’apprezzamento delle prove senza indicare puntualmente le prove valutate in modo contra legem.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato alcuna concreta violazione specificamente dedotta.
richiamato dalla ricorrente in modo generico; la Corte non ha riconosciuto alcun profilo di responsabilità o illegittimo arricchimento rilevante nel giudizio sul diniego di rimborso.
richiamato dalla ricorrente in modo generico; la Corte non ha ravvisato una pertinente violazione.
Corte cost. n. 37 del 2015
invocata dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza giuridica degli atti prodromici; la Corte ha ritenuto la censura tardiva e comunque proposta nel giudizio sbagliato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il diniego di rimborso fondato su un accertamento con adesione non consente di rimettere in discussione, in via indiretta, la validità dell’adesione o degli atti presupposti, quando tali atti non siano stati impugnati nei rimedi e nei termini propri.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente richiede un’effettiva incoerenza logico-giuridica della decisione; non è sufficiente che il ricorrente proponga una diversa lettura degli atti o del petitum.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere prospettata in modo generico: occorre indicare specificamente quali prove siano state valutate contra legem e quale regola di giudizio sia stata infranta.
- Le contestazioni sulla sottoscrizione, sulla delega o sulla legittimazione degli atti impositivi devono essere fatte valere con l’impugnazione dell’atto a cui si riferiscono; non possono essere introdotte tardivamente o veicolate attraverso l’impugnazione di un atto successivo come il diniego di rimborso.
- In sede di legittimità, le censure che richiamano principi generali come equa imposizione o arricchimento dell’Amministrazione non sono ammissibili se non si confrontano con la specifica sede processuale in cui il vizio dell’atto presupposto doveva essere dedotto.
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