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Legge

L.R. Lazio 3/2010

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 3/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’assestamento del bilancio 2010 e aggiorna residui, disavanzo 2009, cassa e variazioni di entrata/spesa. Contiene numerose misure finanziarie, organizzative e settoriali per il Lazio, molte riferite a esercizi 2010-2012 o a termini già scaduti; alcune disposizioni risultano oggi abrogate o superate.

Assestamento del bilancio regionale Lazio 2010-2012 e misure collegate

Assestamento del bilancio regionale Lazio 2010-2012

La legge assesta il bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio per il triennio 2010-2012 e introduce una pluralità di misure finanziarie, organizzative e settoriali valevoli nel territorio regionale. Molte disposizioni hanno portata temporanea o sono riferite a esercizi ormai conclusi.

Bilancio, variazioni e coperture finanziarie

Il provvedimento approva l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2010 e aggiorna, sulla base delle risultanze contabili definitive, residui attivi e passivi al 31 dicembre 2009, disavanzo 2009, giacenza di cassa iniziale 2010 e iscrizioni necessarie per riportare il bilancio in equilibrio. Sono disposte le variazioni alle previsioni di entrata e di spesa 2010-2012 e l’aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio.

Per la copertura del disavanzo finanziario 2009, pari a euro 5.810.833.378,68, la Regione prevede:

  • dismissione di beni patrimoniali per euro 720.000.000,00;
  • contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per euro 5.090.833.378,68.

È inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti per nuovi investimenti per euro 1.341.583.520,73. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è fissato in euro 6.432.416.899,41.

Perenzione amministrativa e mercato finanziario

Per l’esercizio 2010 sono confermate le disposizioni già previste dalla legge regionale 15/2007 in materia di perenzione amministrativa. La legge disciplina anche l’autorizzazione all’indebitamento per la copertura del disavanzo da investimenti relativo al 2009, finalizzato al formale riequilibrio contabile.

Misure per il patto di stabilità interno e bilanci degli enti

Per il rispetto del patto di stabilità interno la direzione regionale competente può rendere non operative, se necessario, le disponibilità sui capitoli e bloccare impegni e pagamenti, nonché ricorrere ad altri strumenti idonei. La Regione può inoltre adattare agli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli nazionali sul patto di stabilità interno; gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali sono approvati dalla Giunta.

Sono approvati i bilanci di previsione 2010 di alcuni enti regionali, tra cui il Consorzio Polifunzionale Pegaso, il Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e le varie Aziende di promozione turistica provinciali.

Riorganizzazione di enti, agenzie, partecipazioni e associazioni

La legge interviene in modo ampio sul riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie e associative. La Giunta deve individuare, entro 90 giorni, le partecipazioni societarie da mantenere o da cedere, nonché le società da sciogliere e liquidare. È prevista la liquidazione dell’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., con passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato verso Sviluppo Lazio S.p.A. o altre società controllate.

È disposto anche il riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed enti privati, con criteri di operatività minima, personalità giuridica, rilevanza pubblica dell’attività, obblighi di programmazione annuale e contabilità separata. Sono previste esclusioni per alcune associazioni di rappresentanza delle autonomie locali, enti sindacali e soggetti con sede amministrativa e attività principale all’estero.

Quanto alle agenzie regionali, le istituite per trasformazione di enti pubblici dipendenti di cui alla l.r. 1/2008, art. 8, comma 6, lettere d) ed e), sono soppresse; le competenze passano alle direzioni regionali competenti, con conseguenti adeguamenti organizzativi e abrogazione dei relativi regolamenti attuativi.

Turismo e Agenzia regionale del turismo

Sono abrogati gli articoli 13 e 59-bis della l.r. 13/2007 e altre disposizioni collegate, mentre i riferimenti normativi all’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. si intendono riferiti all’Agenzia regionale del Turismo. Le spese per il funzionamento dell’Agenzia sono coperte con appositi capitoli di bilancio.

Accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private

La legge detta una disciplina transitoria e straordinaria per completare i procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture private sanitarie e socio-sanitarie già provvisoriamente accreditate al 10 agosto 2010, nonché di quelle oggetto di riconversione ratificata dal Commissario ad acta.

Le strutture interessate dovevano presentare domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e domanda di accreditamento definitivo entro il 24 dicembre 2010, tramite piattaforma informatica dedicata. La corretta presentazione delle domande costituiva titolo per l’accreditamento definitivo, subordinato a verifiche regionali.

Sono previste:

  • verifica dei requisiti per autorizzazione e accreditamento;
  • ricognizione delle domande regolarmente presentate entro il 31 dicembre 2010;
  • adozione dei provvedimenti definitivi per strutture ospedaliere e ambulatoriali entro il 31 luglio 2012 e per le altre strutture entro il 31 dicembre 2012;
  • disciplina della voltura in caso di trasferimento della proprietà o cessione in godimento della struttura durante il procedimento;
  • facoltà della Regione di sospendere l’autorizzazione o negare l’accreditamento in caso di carenza dei requisiti.

Edilizia scolastica e sicurezza degli edifici

La Regione istituisce un programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l’innovazione delle strutture. Contributi regionali sono concessi agli enti locali secondo criteri definiti dalla Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il programma è finanziato con euro 70 milioni, di cui 42 milioni nel 2011 e 28 milioni nel 2012, oltre a ulteriori risorse fino a euro 35 milioni da economie o rimodulazioni del POR FESR 2007-2013.

Sono abrogate precedenti disposizioni su analoghi contributi, ma i progetti già presentati restano validi e possono essere finanziati secondo i nuovi criteri.

Diritto allo studio e borse per figli di lavoratori svantaggiati

Nel settore del diritto allo studio si estende agli enti locali la possibilità di assegnazione prevista per le province. Inoltre la Regione introduce borse di studio per i figli di lavoratori svantaggiati, con criteri demandati alla Giunta regionale, che deve definire sia la nozione di lavoratore svantaggiato sia i requisiti di merito dei beneficiari. La misura è finanziata con un capitolo dedicato nel bilancio 2010.

Misure sociali, sanitarie e per la salute pubblica

La legge contiene disposizioni per contrastare lo stalking, con un finanziamento iniziale per il 2010. Viene inoltre introdotta una disciplina per la collaborazione con INPS e INAIL, tramite protocolli d’intesa, ai fini della verifica dell’inidoneità alla mansione specifica del personale del settore sanitario nell’ambito del piano di rientro dal disavanzo sanitario; sono previste commissioni medico-legali e regole per il ricorso avverso il giudizio medico.

È anche prevista una misura per l’assistenza continuativa e la neuro-riabilitazione domiciliare di pazienti affetti da tumori cerebrali, affidando all’Istituto Fisioterapico Ospitaliero il coordinamento dell’estensione regionale del modello assistenziale, con finanziamento specifico per il 2010 e 2011.

Sport

Per gli anni 2010 e 2011 i contributi regionali previsti dalla normativa sullo sport sono concessi secondo criteri stabiliti dalla Giunta, con termini di presentazione delle domande differenziati per tipologia di intervento. La disciplina sulla sicurezza nello sport è estesa anche agli impianti sportivi privati e, per i soggetti privati, i contributi non possono superare il 30% delle risorse dell’avviso pubblico.

Fondazione “Museo della Shoah”

La Regione partecipa alla fondazione “Museo della Shoah” come socio fondatore successivo, per finalità di promozione e conservazione della memoria della Shoah. La partecipazione è subordinata a specifiche condizioni statutarie e al riconoscimento della personalità giuridica. Sono previsti obblighi annuali di programmazione e rendicontazione e due capitoli di spesa per le attività e per la partecipazione regionale.

Mobilità, pendolarismo e trasporto pubblico locale

La Regione promuove un programma straordinario per il pendolarismo e la mobilità integrata e sostenibile, volto a potenziare infrastrutture, migliorare standard qualitativi dei trasporti, rafforzare l’offerta di servizi e mettere in sicurezza fermate e capolinea. La Giunta deve adottare il programma entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sono istituiti capitoli di spesa per parte corrente e capitale, con stanziamenti per il triennio 2010-2012.

Modifiche a norme regionali pregresse in materia finanziaria, edilizia e lavori pubblici

La legge interviene su diverse norme pregresse, tra cui:

  • la disciplina del Comitato regionale per i lavori pubblici, elevando a euro 3.000.000,00 la soglia per l’intervento;
  • la disciplina delle spese per opere e lavori pubblici finanziati dalla Regione, consentendo l’utilizzo dei ribassi d’asta per varianti e lavori complementari nei limiti del codice dei contratti pubblici;
  • la determinazione provvisoria del costo di costruzione per l’edilizia agevolata, ancorandola al 50% dei costi massimi e incrementandola del 15%;
  • la possibilità di prorogare il termine per la comunicazione del perfezionamento dell’obbligazione di spesa nel finanziamento di opere pubbliche.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Numerose disposizioni sono tuttavia riferite a esercizi finanziari 2010-2012 o sono state successivamente abrogate o modificate; il provvedimento mantiene principalmente rilievo storico-contabile e per le parti ancora richiamate dalla normativa vigente.

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