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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11582/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna per nullità connessa al giudizio d'appello celebrato con rito camerale non partecipato ex art. 23‑bis L. n. 176/2020. Si deduceva che la Corte territoriale aveva indicato nel verbale e nella sentenza come difensore l'avv. Bertani (autore dell'appello), benché quest'ultimo fosse stato revocato e sostituito dall'avv. Laura Quagliotto, e che le conclusioni scritte della difesa sottoscritte da quest'ultima non sarebbero state considerate. Inoltre si lamentava che le conclusioni scritte del Procuratore generale erano state notificate all'avv. Bertani (non più difensore), con conseguente violazione del contraddittorio cartolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso rilevanza della semplice indicazione errata del nominativo del difensore nel verbale e nell'intestazione della sentenza, perché le conclusioni scritte effettivamente presentate dall'avv. Quagliotto risultano dagli atti ed sono state esaminate e specificatamente confutate nella sentenza impugnata (mero errore materiale senza pregiudizio del diritto di difesa). Ha invece accolto la censura relativa alla mancata comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale: le conclusioni del PG erano state notificate all'avv. Bertani, che non era più difensore, e non all'avv. Quagliotto, con violazione del contraddittorio cartolare nel rito camerale non partecipato. Tale omissione integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p. (lett. c) come interpretata dalla giurisprudenza in casi analoghi) e giustifica l'annullamento della sentenza impugnata. Conseguentemente la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma del reato per il quale era stato originariamente condannato il ricorrente; la sentenza impugnata confermava la condanna per tale articolo (poi la Corte nazionale ha rilevato questioni di qualificazione ma la norma è citata come riferimento al fatto).

  • art. 496 c.p.

    La Corte d'appello ha affrontato e confutato le conclusioni difensive anche sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto ai sensi di questo articolo (diversa qualificazione rispetto all'art. 495).

  • art. 23‑bis L. n. 176/2020

    Norma che ha introdotto il rito camerale non partecipato in emergenza pandemica; la Corte ha ritenuto applicabile tale rito e ne ha tratto conseguenze sul regime del contraddittorio cartolare e sulla deducibilità delle nullità connesse alla mancata comunicazione delle conclusioni.

  • art. 94 comma 2 d.lgs. n. 150/2022

    Richiamo formale per stabilire l'applicabilità del rito previsto dall'art. 23‑bis al caso concreto (appello proposto prima del 30/06/2024).

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Citato nella distinzione di regime delle nullità: la Corte ha ricostruito la giurisprudenza che qualifica talune omissioni (es. mancato deposito delle conclusioni del PM) come nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione alle parti delle conclusioni del pubblico ministero – quando queste siano state depositate ma non notificate al difensore effettivo – integri la nullità di cui a questa lettera (nullità collegata all'intervento delle parti), deducibile tempestivamente.

  • art. 182, comma 2 c.p.p.

    La Corte ha richiamato la regola generale secondo cui le nullità verificatesi nella fase preliminare del giudizio devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio (art. 182), ma ha precisato che tale regola va interpretata alla luce della specificità del rito camerale non partecipato: ove la parte non sia presente o le conclusioni difensive siano facoltative, la mancata notifica delle conclusioni del PM può essere eccepita anche in sede di legittimità.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato come riferimento ai termini e limiti di rilevabilità delle nullità a regime intermedio nell'ambito degli atti preliminari al giudizio di appello; la Corte distingue però l'eccepibilità nelle procedure camerali non partecipate.

Massime di principio

  • Nel rito camerale non partecipato (art. 23‑bis L. n. 176/2020) la comunicazione alle parti delle conclusioni scritte del pubblico ministero è essenziale: la mancata notifica al difensore effettivamente costituito può integrare una nullità che determina l'annullamento della sentenza e il rinvio.
  • L'indicazione errata del nominativo del difensore nel verbale o nell'intestazione della sentenza può costituire un mero errore materiale se dagli atti risulta che le conclusioni effettive del nuovo difensore sono state depositate e sono state effettivamente esaminate e repulse dal giudice; in tal caso non sussiste pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le nullità verificatesi nella fase preliminare del giudizio di appello, pur soggette ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p., devono essere considerate alla luce delle caratteristiche del rito camerale non partecipato: la mancata notifica delle conclusioni del PM non sempre si estingue per il fatto che la difesa ha depositato conclusioni, e può essere eccepita anche in sede di legittimità se il difensore non ha avuto effettiva conoscenza a causa dell'omissione della cancelleria.
  • In caso di revoca/nomina di difensore è fondamentale che la cancelleria e la controparte provvedano tempestivamente a notificare ogni atto processuale al difensore effettivamente costituito; l'omissione è pericolosa e può comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Prassi consigliata per il difensore: verificare immediatamente, alla ricezione di atti o del deposito della sentenza, che tutte le notifiche rilevanti siano state effettuate correttamente; in caso di mancata notifica delle conclusioni del PM, eccepire tempestivamente la nullità (anche con segnalazione al giudice o con tempestivo atto processuale) e conservare le prove di revoca/nomina e delle notifiche ricevute.

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