Risposta n. 230 del 1/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che le cessioni a clienti non presenti nel VIES, superata la soglia di 10.000 euro, siano vendite a distanza non imponibili in Italia e soggette a IVA nello Stato di destinazione (con identificazione nel Paese estero o OSS). Ritiene inoltre di poter considerare soggetto passivo solo il cliente che comunichi un numero IVA presente nel VIES, altrimenti trattarlo come privato.
IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell'archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) D.L. n. 331/1993
Il quesito
Se le vendite a clienti UE la cui partita IVA non risulta nel VIES siano non imponibili ai sensi dell'art. 41, co.1, lett. b) (vendite a distanza) o soggette a IVA in Italia e se lo status di soggetto passivo dei clienti possa essere determinato facendo riferimento alla banca dati VIES
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia chiarisce che, dopo l'introduzione dell'art. 41, comma 2‑ter, la comunicazione di un numero IVA valido iscritto nel VIES è condizione sostanziale per beneficiare della non imponibilità intracomunitaria; in mancanza del numero VIES l'operazione non può essere qualificata non imponibile e va assoggettata a IVA in Italia. Le vendite a distanza previste dall'art. 38‑bis si applicano solo se ricorrono le specifiche categorie di cessionari previste dalla norma; la verifica del VIES è quindi determinante per stabilire lo status del cliente ai fini IVA
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 1 mar 2023Risposta n. 225 del 1/03/2023
- Interpello · 1 mar 2023Risposta n. 226 del 1/03/2023
- Interpello · 1 mar 2023Risposta n. 227 del 1/03/2023
- Interpello · 1 mar 2023Risposta n. 228 del 1/03/2023
- Interpello · 1 mar 2023Risposta n. 229 del 1/03/2023
- Interpello · 1 mar 2023Risposta n. 231 del 1/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →