Risposta n. 229 del 1/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeterminazione dell'agevolazione "Super ACE" (art.19 DL 73/2021) e irrilevanza dell'ACE negativa relativa agli esercizi precedenti
Il quesito
1) Se la Super ACE 2021 possa essere determinata considerando solo la variazione di capitale proprio 31/12/2021 vs 31/12/2020 anche se l'ACE cumulata 2010-2020 fosse negativa; 2) come computare le riduzioni/sterilizzazioni previste dall'art.10 DM ACE, in particolare per la rinuncia a un credito verso la controllata SR srl e per i finanziamenti erogati nel 2021
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che la Super ACE vada calcolata sulla sola variazione 2021 vs 2020 (senza essere penalizzata da una base ACE negativa pre-2021) e che le riduzioni ai sensi dell'art.10 vadano imputate solo in relazione agli incrementi/decrementi rilevabili confrontando i saldi 31/12/2021 con quelli 31/12/2020; nel caso concreto la rinuncia al credito va computata per l'intero importo e, poiché il saldo crediti verso SR è diminuito nel 2021, non dovrebbe operare sterilizzazione
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la Super ACE è un rafforzamento dell'ACE ordinaria riferito alla variazione 2021 vs 2020 e che una base ACE negativa pregressa non penalizza la Super ACE. Le disposizioni antielusive (art.10 DM ACE) si applicano anche alla Super ACE, ma le riduzioni rilevanti per la Super ACE sono quelle derivanti da operazioni effettuate nel periodo 1/1/2021-31/12/2021. Infine, il parere riguarda solo le modalità di calcolo della Super ACE e non la verifica della correttezza o spettanza dei conferimenti indicati
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