Regolamento (UE) 2026/1188
Regolamento delegato (UE) 2026/1188 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l’elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la matrice delle prescrizioni tecniche contenuta nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 per allinearla all’evoluzione normativa e tecnologica in materia di omologazione dei veicoli. Introduce o aggiorna i riferimenti ai sistemi di assistenza alla guida, al parcheggio con servizio automatizzato, ai requisiti Euro 7 e ai sistemi connessi al monitoraggio ambientale e alle emissioni. Prevede inoltre termini di applicazione specifici, in particolare per l’avviso avanzato della distrazione del conducente e per la sicurezza elettrica legata alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100, e disciplina alcune esenzioni per i veicoli in piccole serie e per i veicoli per uso speciale.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 aggiornando le prescrizioni di omologazione per veicoli Euro 6, Euro VI, Euro 7 ed Euro 7ext, inclusi sistemi di assistenza alla guida, parcheggio automatizzato, sicurezza elettrica e requisiti ambientali/emissioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti di omologazione UE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nei limiti dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858. Riguarda in particolare i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli per uso speciale e i veicoli prodotti in piccole serie, con specifiche differenziazioni per le categorie M1 e N1, per i veicoli pesanti Euro VI e per i veicoli Euro 7/Euro 7ext. Talune prescrizioni si applicano solo su base volontaria o sono escluse per determinate categorie; per i veicoli per uso speciale sono previste esenzioni e deroghe quando il costruttore dimostra l’impossibilità di conformità per effetto dell’uso speciale.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 per l’adeguamento delle prescrizioni di omologazione
Il regolamento delegato (UE) 2026/1188 interviene sul quadro dell’omologazione UE dei veicoli disciplinato dal regolamento (UE) 2018/858, aggiornando l’allegato II per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici più recenti. Il legislatore delegato richiama in particolare l’esigenza di allineare le tabelle di omologazione ai nuovi requisiti per i sistemi di assistenza al controllo del conducente, il parcheggio con servizio automatizzato, le prescrizioni Euro 7 e i relativi sistemi di monitoraggio ambientale, oltre a coordinare la disciplina con i regolamenti ONU alternativi/equivalenti.
Ambito materiale e categorie interessate
L’intervento riguarda i veicoli a motore, i rimorchi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti per i quali si applicano le procedure di omologazione UE previste dal regolamento (UE) 2018/858. Le tabelle modificate distinguono tra:
- veicoli prodotti in serie illimitata;
- veicoli per uso speciale;
- veicoli prodotti in piccole serie;
- veicoli delle categorie M1 e N1;
- veicoli pesanti Euro VI;
- veicoli Euro 7 ed Euro 7ext.
Alcune prescrizioni sono previste come obbligatorie, altre come volontarie o non applicabili a determinate categorie. In particolare, per le voci dedicate ai veicoli per uso speciale ricorrono formule di esenzione o di non applicabilità, quando il costruttore dimostri che il veicolo non può rispettare le prescrizioni a causa della sua destinazione speciale.
Nuovi riferimenti per sistemi di assistenza alla guida e parcheggio automatizzato
Nella parte I dell’allegato II sono inserite due nuove voci:
- E10: sistemi per assistere il conducente nell’esecuzione del controllo dinamico del veicolo;
- E11: parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli.
Entrambe richiamano il regolamento (UE) 2019/2144. L’effetto pratico è consentire l’omologazione globale UE di tipi di veicolo prodotti in serie illimitata dotati di tali sistemi, che in precedenza non risultavano adeguatamente integrati nella tabella dell’allegato II.
Aggiornamento delle prescrizioni ambientali ed emissioni per Euro 6 ed Euro VI
La voce G della parte I è riformulata per confermare la disciplina delle prestazioni ambientali ed emissioni per i veicoli Euro 6 e Euro VI, nonché per le entità tecniche indipendenti e i componenti. Sono inoltre inserite due nuove voci:
- G16: misurazione della potenza del motore;
- G17: funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamento.
Le modifiche mirano a garantire la coerenza tra la disciplina delle emissioni e quella della potenza motore, anche in relazione ai riferimenti ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e n. 595/2009.
Prescrizioni Euro 7 ed Euro 7ext
La parte più estesa della modifica riguarda l’introduzione e il coordinamento delle voci relative a Euro 7 ed Euro 7ext. Le nuove voci GA1-GA18 coprono un insieme molto ampio di profili tecnici, tra cui:
- livello sonoro;
- emissioni allo scarico in laboratorio;
- determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, con dispositivo di monitoraggio di bordo;
- emissioni allo scarico su strada;
- durata delle emissioni allo scarico;
- emissioni dal basamento;
- emissioni evaporative;
- emissioni allo scarico a bassa temperatura;
- diagnostica di bordo;
- assenza di impianti e strategie di manipolazione;
- strategie ausiliarie di controllo delle emissioni;
- antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza;
- riciclabilità;
- sistemi di condizionamento dell’aria;
- misurazione della potenza del motore;
- funzionamento dei sistemi con reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamento;
- monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo.
I riferimenti principali sono il regolamento (UE) 2024/1257 e i regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1706 e 2025/1707, che dettano norme, procedure e metodologie di prova. Le tabelle precisano che per i veicoli Euro 7 o Euro 7ext è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità secondo la normativa di attuazione richiamata; per i veicoli Euro 7ext le prescrizioni sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N1.
Regole specifiche su modifiche in corso di omologazione e veicoli trasformati
Per talune voci Euro 7 sono previste indicazioni operative di rilievo per gli operatori del settore, in particolare in caso di conversione del veicolo o di omologazione in più fasi. In più punti si richiede che il costruttore responsabile della conversione consulti il costruttore del veicolo originale, completo o incompleto, per ottenere conferma che il veicolo convertito sia coperto dall’omologazione originaria delle emissioni.
Per il livello sonoro, in più tabelle è consentito modificare la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore entro il limite di 2,0 m senza ulteriori prove, mentre in alcune appendici sono previste ulteriori condizioni tecniche sulla contropressione allo scarico. Per le emissioni evaporative è indicato, in un’ipotesi, che non sono necessarie ulteriori prove purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non siano modificati rispetto a quelli montati dal costruttore originario.
Deroghe per veicoli per uso speciale e veicoli in piccole serie
Le appendici dedicate ai veicoli per uso speciale e ai veicoli prodotti in piccole serie prevedono numerose esclusioni o adattamenti. In particolare:
- per l’avviso avanzato della distrazione del conducente possono essere previste deroghe parziali o totali se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità;
- per diverse voci ambientali l’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale;
- le esenzioni concesse devono essere riportate nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
In alcuni casi le voci risultano espressamente non rientranti nell’ambito di applicazione per determinate categorie di veicoli.
Avviso avanzato della distrazione del conducente: termini e decorrenze
La voce E3 è aggiornata in più appendici. Per i veicoli interessati, il regolamento fissa due date chiave:
- 7 luglio 2026: data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato;
- 7 luglio 2028: data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli.
Per alcune categorie di veicoli in piccole serie o per uso speciale, la voce è non applicabile oppure soggetta a deroga se la conformità piena non è tecnicamente possibile per via dell’allestimento speciale.
Sicurezza elettrica in uso e regolamento ONU n. 100
La voce A19 viene aggiornata con riferimento alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100, relativo ai requisiti specifici del motopropulsore elettrico. Nelle tabelle compare la previsione secondo cui, dal 7 luglio 2026, è vietata l’immatricolazione dei veicoli non conformi a tale serie di modifiche.
In una delle appendici è inoltre chiarito che la modifica della struttura del veicolo non deve essere sottoposta alle prove di cui ai punti 6.4 e 6.5 del regolamento ONU n. 100, a condizione che il sistema ricaricabile di accumulo dell’energia elettrica non sia modificato.
Aggiornamento dell’elenco dei regolamenti ONU equivalenti
La parte II dell’allegato II è integralmente sostituita per aggiornare l’elenco dei regolamenti ONU e delle serie di modifiche considerati equivalenti ai fini dell’omologazione UE. Il testo riporta, tra gli altri, i regolamenti ONU n. 24, 49, 51, 59, 83, 85, 100, 133, 138, 154 e 168, con le rispettive serie di modifiche o precisazioni di equivalenza. L’aggiornamento serve a mantenere allineato il sistema europeo con l’evoluzione della normativa UNECE.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento delegato. L’aggiornamento interessa le parti I, II e III e le appendici da 1 a 6.
Nuove voci per sistemi di assistenza alla guida e parcheggio automatizzato
Nella parte I dell’allegato II sono inserite le voci E10 ed E11, relative rispettivamente ai sistemi di assistenza al controllo dinamico del veicolo e al parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli, richiamando il regolamento (UE) 2019/2144.
Aggiornamento delle prescrizioni ambientali ed emissioni per Euro 6 ed Euro VI
La voce G è sostituita e integrate le voci G16 e G17 per la misurazione della potenza del motore e per il funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell’inquinamento, con rinvii ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e n. 595/2009.
Introduzione e aggiornamento delle prescrizioni Euro 7 ed Euro 7ext
Sono inserite le nuove voci GA, da GA1 a GA18, che coprono livello sonoro, emissioni allo scarico in laboratorio e su strada, durata delle emissioni, emissioni dal basamento, emissioni evaporative, diagnostica di bordo, assenza di strategie di manipolazione, strategie ausiliarie di controllo, antimanomissione/sicurezza/cibersicurezza, riciclabilità, climatizzazione, misurazione della potenza, uso di reagenti consumabili e monitoraggio di bordo/visualizzazione dati ambientali/passaporto ambientale. I riferimenti principali sono al regolamento (UE) 2024/1257 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1706 e 2025/1707.
Esenzioni e deroghe per veicoli per uso speciale e veicoli in piccole serie
Per diverse voci, in particolare nelle appendici dedicate ai veicoli per uso speciale e ai veicoli in piccole serie, l’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può rispettare le prescrizioni a causa del suo uso speciale. Le esenzioni devono essere riportate nel certificato di omologazione e nel certificato di conformità.
Termini di applicazione per avviso avanzato della distrazione del conducente
Per la voce E3, relativa all’avviso avanzato della distrazione del conducente, sono fissate date precise: rifiuto del rilascio dell’omologazione UE dal 7 luglio 2026 e divieto di immatricolazione dei veicoli dal 7 luglio 2028; in una delle tabelle la voce è non applicabile, mentre in altre è prevista una deroga parziale o totale per attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche.
Sicurezza elettrica in uso e regolamento ONU n. 100
Per la voce A19 è richiamata la serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100. È indicato che dal 7 luglio 2026 è vietata l’immatricolazione dei veicoli non conformi; per una delle categorie di veicoli modificati è stabilito che la modifica della struttura non deve essere sottoposta alle prove dei punti 6.4 e 6.5 del regolamento ONU n. 100 se il sistema ricaricabile di accumulo dell’energia elettrica non è modificato.
Aggiornamento dell’elenco dei regolamenti ONU equivalenti
La parte II dell’allegato II è sostituita per aggiornare l’elenco dei regolamenti ONU e delle rispettive serie di modifiche riconosciuti equivalenti ai fini dell’omologazione UE, includendo tra l’altro i regolamenti ONU n. 24, 49, 51, 59, 83, 85, 100, 133, 138, 154 e 168.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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