Cassazione Civile, Sentenza n. 9055/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revocazione per ingratitudine della donazione (atto notarile 16/12/2002) di immobili sito in Pescara: la donante Wanda De Angelis aveva chiesto e ottenuto in primo grado la revoca della donazione per fatti di ingratitudine ascritti al donatario Marco (spoglio del garage oggetto di usufrutto, molestie al locatore del garage, distruzione di piante e sparizione di vasi, plurimi procedimenti penali con misure coercitive). Il ricorrente ha dedotto violazioni di norme codicistiche (art. 801 c.c. e connesse), omesso esame di fatti decisivi (ordinanza di reintegrazione 6/3/2009, testimonianza di Carlo Pretore), erronea valutazione delle prove e uso di atti penali pendenti, nonché vizi nella liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati e, in parte, inammissibili i motivi, evidenziando che la censura mirava a una rivalutazione delle prove di merito (operazione non consentita in sede di legittimità). Ha richiamato i limiti del sindacato della corte di cassazione (art. 360 c.p.c.), l'inammissibilità dei ricorsi contro decisioni di appello doppia conforme (art. 348-ter c.p.c.) e la possibilità per il giudice di merito di formare il convincimento anche su ordinanze possessorie e su atti di procedimento penale pendente come indizi. Ha confermato che gli elementi valutati dal Tribunale e dalla Corte d'appello integravano i presupposti della revocazione per ingratitudine (grave pregiudizio patrimoniale e ingiuria grave), e ha liquidato le spese di cassazione a carico del ricorrente in complessivi € 7.500,00 (oltre accessori), con annotazione circa l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 801 c.c.
Regola la revocazione della donazione per ingratitudine: richiede ingiuria grave e grave pregiudizio al patrimonio del donante, valutati concretamente dal giudice del merito; la Corte ha ritenuto integrati tali presupposti dai comportamenti del donatario.
art. 1168 c.c.
Norma sul possesso rilevante civilisticamente (richiamata in connessione con la valutazione degli atti possessori come elementi di fatto).
art. 1170 c.c.
Richiamato come riferimento al comportamento del possessore/condotte pregiudizievoli nel contesto del giudizio sulla revocazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente il controllo in cassazione per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha precisato che l'omesso esame è rilevante solo se il fatto, opportunamente dedotto, avrebbe modificato l'esito della causa.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze d'appello doppia conforme; applicata per i motivi che riproponevano le stesse ragioni di fatto già decise in primo grado e confermate in appello.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Imposizione di specificità nella indicazione di come e quando certe eccezioni o censure siano state svolte nei gradi di merito; la Corte ha ritenuto carente l'indicazione del 'come' e 'quando' per alcune deduzioni.
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; la Corte distingue tra contestare l'attribuzione dell'onere e contestare la valutazione compiuta dal giudice sul suo assolvimento.
art. 115 c.p.c.
Principio della libera valutazione della prova: censure sulla differente valutazione tra prove non integrano automaticamente vizio di diritto, salvo che il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti.
art. 99 e art. 163 c.p.c.
Riguardano la domanda e l'ambito del provvedimento decisorio; richiamate dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto non adeguatamente specificato il rilievo processuale.
art. 703 c.p.c.
Disciplina le misure possessorie d'urgenza (reintegrazione). La Corte ha precisato che un'ordinanza possessoria, se regolarmente acquisita, può essere utilizzata in altro processo come elemento probatorio, pur non costituendo giudicato.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)
Norma procedurale utilizzata per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con le forme semplificate previste (richiamata nella fase decisionale).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e d)
Richiamato in tema di criteri di liquidazione del compenso professionale per le fasi istruttoria e decisionale: la Corte ha sottolineato che vanno considerate tutte le attività comprese nelle fasi come definite dal decreto.
articoli penali richiamati (previgente art. 594 e art. 595 c.p.; art. 612-bis c.p.)
I riferimenti a norme penali servono solo a spiegare la natura delle condotte denunciate; la Corte ha ritenuto che ordinanze penali (misure coercitive) e procedimenti penali pendenti possano costituire indizi utili per il giudice civile.
Massime di principio
- La revocazione per ingratitudine (art. 801 c.c.) richiede prove concrete di ingiuria grave e di grave pregiudizio patrimoniale intenzionale: comportamenti come lo spoglio occulto del possesso o atti persecutori possono integrare il requisito se valutati nel loro contesto.
- Le valutazioni di merito circa l'attendibilità e la concludenza delle prove spettano al giudice di merito e sono difficilmente rivedibili in cassazione, salvo vizio specifico di diritto (es. omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
- Ordinanze possessorie (art. 703 c.p.c.) e provvedimenti penali pendenti (misure coercitive) possono essere utilizzati in altri procedimenti civili come elementi di prova o indizi, purché acquisiti rispettando il contraddittorio; non costituiscono automaticamente giudicato ma possono consolidare il convincimento del giudice.
- La c.d. 'doppia conforme' limita l'accesso alla cassazione quando l'appello conferma il primo grado sulle stesse ragioni di fatto (art. 348-ter c.p.c.): in simili ipotesi il sindacato di legittimità è fortemente limitato.
- Contestazioni generiche sulla valutazione della prova, senza indicare il vizio di diritto concreto (es. indicazione puntuale di fatto omesso o errore normativo), sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto in cassazione.
- In tema di liquidazione delle spese e dei compensi, il ricorrente deve indicare il valore della causa e gli elementi tariffari contestati per consentire il sindacato di legittimità; altrimenti la censura è inammissibile.
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