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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8992/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

CNP ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2482/2016 contestando la liquidazione delle spese di lite: (i) per aver applicato le tariffe del d.m. 10 marzo 2014 n.55 (e con riferimento ai principi dell'art. 41 d.m. n.140/2012) a prestazioni concluse in un grado di giudizio (il primo grado) antecedente all'entrata in vigore delle nuove norme tariffarie; (ii) per avere determinato erroneamente gli importi dovuti a titolo di rimborso per il primo grado in violazione dei parametri tariffari; (iii) per avere liquidato le spese del grado d'appello sulla base del valore iniziale della causa anziché limitandole al valore residuo effettivamente controverso in appello (avendo la compagnia versato la sorte capitale nel primo grado).

La decisione

La Corte, decidendo in sede rescissoria (a seguito della revoca dell'ordinanza n.12775/2017), ha accolto il primo e il terzo motivo (assorbito il secondo), ha cassato la sentenza della Corte d'appello n.2482/2016 e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e nuova liquidazione delle spese conformemente ai principi indicati. Ha altresì dichiarato prive di effetto le attività processuali svoltesi in esecuzione dell'ordinanza di cassazione poi revocata (art.336, secondo comma, c.p.c.), ha constatato l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffaele Scifoni e ha compensato le spese del giudizio di revocazione insieme all'attività processuale consequenziale alla ordinanza revocata; ha rimesso al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio considerando l'esito di quest'ultimo e con l'avvertenza sulla determinazione del valore della causa.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma che disciplina il ricorso per revocazione (revocazione per errore del giudice della cognizione in caso di privazione del contraddittorio), invocata in relazione al ricorso delle sorelle Scifoni per ottenere la revoca dell'ordinanza di cassazione

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    stabilisce che la revoca rende inefficaci gli atti conseguenti alla pronuncia poi revocata; la Corte ha ritenuto prive di effetto le attività svolte in esecuzione dell'ordinanza di cassazione revocata

  • d.m. 10 marzo 2014 n.55 (tabelle forensi)

    le tabelle sono la fonte tariffaria contestata: la Corte ha richiamato il principio secondo cui le nuove tabelle si applicano solo se, alla data di entrata in vigore, la prestazione professionale non sia già considerata completata per quel grado di giudizio

  • d.m. n.140/2012, art. 41

    richiamato per il principio che i parametri tariffari nuovi si applicano quando la liquidazione interviene dopo l'entrata in vigore e la prestazione non sia considerata completata; la Corte lo utilizza per stabilire l'inapplicabilità retroattiva alle prestazioni concluse in un grado precedente

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale riferimento alle censure di violazione di norme processuali e di legge nella impugnazione per cassazione delle questioni relative alle spese

  • art. 11 delle preleggi

    richiamata nella censura relativa alla gerarchia e retroattività delle fonti normative che regolano le tariffe professionali

  • art. 13, co. 6, legge n.247/2012

    richiamato in relazione all'emanazione del regolamento (d.m. n.55/2014) che disciplina le tabelle forensi

Massime di principio

  • Le nuove tariffe/tabelle forensi (d.m. n.55/2014 e simili) si applicano solo se, alla loro entrata in vigore, la prestazione professionale relativa al grado di giudizio oggetto di liquidazione non può essere considerata già completata; se il grado si è concluso anteriormente, va usata la normativa tariffaria in vigore all'epoca di quella prestazione.
  • In appello la liquidazione delle spese deve essere commisurata al valore effettivamente residuo e controverso in quel grado, non al valore iniziale della causa quando parte della somma sia stata pagata nel grado precedente.
  • La revoca di una pronuncia di cassazione rende inefficaci gli atti processuali successivi disposti in esecuzione di quella pronuncia (art.336 c.p.c.), con conseguente necessità di reintegrare la situazione processuale al momento antecedente alla pronuncia revocata.
  • Se in sede di legittimità la controversia è proposta o resta limitata alle spese, l'individuazione della parte vittoriosa ai fini della regolazione delle spese deve basarsi sulla fondatezza delle censure attinenti alle spese, anche indipendentemente dall'esito del merito nel giudizio di merito.
  • Il giudice deve rilevare d'ufficio (o disporre l'integrazione del contraddittorio) la mancanza di litisconsorte necessario: la mancata partecipazione di un coerede litisconsorte necessario può comportare l'inammissibilità del ricorso per difetto di integrità del contraddittorio.

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