Circolare Inail n. 31 del 28 luglio 2017
Sanzioni civili. Sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n. 254. Termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 sulla sanzione civile minima di 3.000 euro per lavoratore prevista dall’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006. Precisa che, per i versamenti già effettuati a tale titolo, il rimborso può essere richiesto entro il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dal pagamento. Richiama inoltre la disciplina delle sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive, distinguendo il regime previgente da quello vigente dal 24 settembre 2015.
Sanzioni civili e rimborso delle somme versate in base all’art. 36-bis, con prescrizione decennale
Sanzioni civili, sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 e termine decennale di rimborso
La circolare esamina gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 13 novembre 2014, n. 254, sulla disciplina delle sanzioni civili per omesso versamento di contributi e premi nei casi di impiego di lavoratori non regolarmente denunciati. L’obiettivo principale è chiarire quale sia il termine di prescrizione applicabile alle richieste di rimborso delle somme versate a titolo di sanzione civile in base all’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006, nonché riepilogare il regime sanzionatorio vigente nei diversi periodi normativi.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama un articolato insieme di fonti, tra cui:
- l’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, che disciplina il sistema generale delle sanzioni civili;
- l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002;
- l’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006, che aveva introdotto una specifica sanzione amministrativa e una soglia minima di sanzione civile;
- l’art. 4 della legge n. 183/2010;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014;
- l’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, che ha ulteriormente modificato la materia dal 24 settembre 2015. Sono inoltre richiamate le precedenti circolari e note Inail che avevano già fornito prime istruzioni operative.
Disciplina delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva
La circolare riepiloga il contenuto dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, distinguendo tra:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi risultanti dalle denunce o registrazioni obbligatorie, con sanzione civile in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40% dell’importo non versato;
- evasione contributiva connessa a omesse o non veritiere denunce/registrazioni obbligatorie, con sanzione civile in ragione d’anno pari al 30% e tetto massimo del 60% dell’importo non versato. È richiamata anche l’ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro trenta giorni dalla denuncia, per la quale si applica la medesima misura ridotta collegata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40%.
Effetti dell’art. 36-bis e della sentenza della Corte costituzionale
La circolare ricostruisce il regime introdotto dall’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006, che aveva previsto, per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o documentazione obbligatoria, una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, aumentata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo, aggiungendo che le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non potevano essere inferiori a 3.000 euro. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima proprio questa soglia minima di 3.000 euro, ritenendola irragionevole perché svincolata dalla durata della prestazione lavorativa, elemento che incide sull’entità dell’inadempimento e del danno previdenziale. La circolare evidenzia quindi che il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo è stato vigente dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010.
Regime successivo e disciplina attuale
Dal 24 novembre 2010 al 23 settembre 2015, per effetto dell’art. 4 della legge n. 183/2010, ha operato un nuovo regime sanzionatorio: sanzione civile del 30% annuo della contribuzione evasa fino al 60% dell’importo dovuto, con aumento del 50%. Successivamente, dal 24 settembre 2015, l’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha eliminato tale maggiorazione. Per le violazioni commesse da quella data in avanti, anche nei casi di lavoro sommerso, si applica esclusivamente la disciplina ordinaria dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000, con sanzione del 30% annuo fino al tetto massimo del 60%, oltre gli interessi di mora quando dovuti. La circolare precisa che questo è il regime tuttora vigente e vale per gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24 settembre 2015.
Effetti retroattivi della pronuncia e gestione delle posizioni pendenti
Richiamando l’art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, la circolare sottolinea che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, salvi i limiti delle situazioni giuridiche esaurite per giudicato, prescrizione o decadenza. Di conseguenza, per i casi ancora pendenti al momento della circolare, le sedi Inail devono:
- ricalcolare la sanzione civile secondo il regime ordinario della legge n. 388/2000;
- annullare la differenza rispetto alla sanzione minima di 3.000 euro già accertata;
- definire così il contenzioso in corso. Le stesse operazioni devono essere svolte anche nelle procedure concorsuali non concluse.
Domande di rimborso e termine prescrizionale
Per i soggetti assicuranti che abbiano già pagato le sanzioni civili ex art. 36-bis, la circolare stabilisce che debba essere presentata domanda di rimborso alla Sede Inail competente. La sede provvede a rideterminare la sanzione dovuta secondo il regime della legge n. 388/2000 e a rimborsare la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto. Il termine per chiedere il rimborso è individuato nel termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., trattandosi di indebito previdenziale. Il termine decorre dalla data del versamento.
Limiti al rimborso
La circolare precisa infine che:
- non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato;
- per le società cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c. restano ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, perché riferite a rapporti giuridici esauriti.
Nel complesso, il documento fornisce quindi un quadro operativo per la gestione delle sanzioni civili colpite dalla declaratoria di incostituzionalità e per il trattamento delle istanze di rimborso, chiarendo sia il regime applicabile sia il relativo termine prescrizionale.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare interviene per fornire ulteriori indicazioni, a seguito di richieste di chiarimento, sul termine prescrizionale applicabile alle domande di rimborso presentate dai datori di lavoro che hanno versato somme a titolo di sanzione civile ex art. 36-bis. Contestualmente riepiloga la disciplina delle sanzioni civili per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
Vengono richiamate le principali fonti: art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000; art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002; art. 36-bis del d.l. n. 223/2006; art. 4 della legge n. 183/2010; sentenza Corte costituzionale n. 254/2014; art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, oltre alle precedenti circolari e note Inail in materia.
Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), nella parte in cui prevedeva che la sanzione civile connessa all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non potesse essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa. La circolare evidenzia che la sanzione civile ha funzione essenzialmente risarcitoria e che la soglia minima fissa, sganciata dalla durata della prestazione, è stata ritenuta irragionevole e contrastante con l’art. 3 Cost.
Regime sanzionatorio temporale
Il regime dichiarato illegittimo è stato vigente dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010. Successivamente, dal 24 novembre 2010 al 23 settembre 2015, ha operato il diverso regime introdotto dall’art. 4 della legge n. 183/2010, con sanzione del 30% annuo fino al 60% dell’importo evaso, aumentata del 50%. Dal 24 settembre 2015, per effetto dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, si applica nuovamente il solo regime ordinario previsto dall’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388/2000.
Gestione dei contenziosi e delle procedure non concluse
In applicazione dell’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, le sedi Inail devono ricalcolare la sanzione secondo la disciplina ordinaria e annullare la differenza rispetto alla sanzione minima di 3.000 euro nei giudizi pendenti, nelle opposizioni a cartelle e nelle procedure concorsuali non concluse. Tali indicazioni restano valide per eventuali casi ancora emergenti.
Domande di rimborso e prescrizione
I soggetti assicuranti che abbiano già versato le sanzioni civili ex art. 36-bis devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a rideterminare la sanzione dovuta secondo la legge n. 388/2000 e a restituire la differenza. La circolare qualifica il credito come indebito previdenziale e applica il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento.
Limiti al rimborso
Non sono rimborsabili le somme per le quali sia intervenuta condanna al pagamento con sentenza passata in giudicato. Per le società cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c. restano ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, in quanto relative a rapporti giuridici ormai esauriti.
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