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Messaggio

Messaggio numero 04 del 10-04-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento integra le istruzioni sulla nuova disciplina delle "finestre di accesso" introdotta dal 1° gennaio 2008, chiarendo quando decorre la pensione di vecchiaia, le esclusioni dall’applicazione della nuova regola e il momento in cui il datore di lavoro può esercitare il recesso ad nutum.

Istruzioni sulle finestre di accesso al pensionamento di vecchiaia e anzianità

Istruzioni sulle finestre di accesso al pensionamento di vecchiaia

Il documento integra le indicazioni già fornite con il messaggio n. 1 del 15 febbraio 2008 in merito alla disciplina introdotta dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247. In particolare, chiarisce alcune applicazioni pratiche delle nuove "finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia e richiama il diverso regime previsto per il recesso del datore di lavoro.

Quadro normativo di riferimento

La Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’introduzione delle c.d. "finestre di accesso" per il pensionamento di vecchiaia. Per la pensione di anzianità, invece, il numero delle finestre di accesso è stato ridotto da quattro a due.

Con il messaggio n. 1 del 15 febbraio 2008 erano già state fornite le prime istruzioni applicative della nuova disciplina. Il presente documento interviene a integrazione di tali chiarimenti.

Pensionamento di vecchiaia: decorrenza in caso di domanda successiva al maturare dei requisiti

Viene precisato che il lavoratore che abbia già conseguito i requisiti per il pensionamento di anzianità e per il quale si sia già aperta la relativa finestra, qualora presenti domanda di pensionamento di vecchiaia, può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Tale possibilità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa. Il documento richiama come esempio i lavoratori già fruitori del "bonus previdenziale" previsto dalla Legge n. 243 del 2004.

Esclusioni dall’applicazione della nuova disciplina sulle finestre

La nuova disciplina sulle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia non si applica non solo a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007, ma anche ai lavoratori che a tale data abbiano già in corso il periodo di preavviso preordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò vale anche se i requisiti anagrafici e contributivi vengono maturati successivamente al 31 dicembre 2007.

Recesso del datore di lavoro

Il documento sottolinea infine che il datore di lavoro può esercitare il recesso ad nutum solo alla data di apertura della finestra e non più al momento della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, come avveniva nella disciplina precedente.

Il richiamo normativo è all’art. 6, comma 2-bis, della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

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