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Legge

L.R. Abruzzo 28/2016

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attivita' di panificazione in Abruzzo).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 28/2016 aggiorna la L.R. n. 14/2016 sulla panificazione: introduce il passaggio del progetto di regolamento alla procedura UE di informazione tecnica e riformula le regole di vendita del pane nel panificio, imponendo separazione tra pane fresco, pane conservato e pane da intermedi di panificazione, con specifiche condizioni igienico-sanitarie per la vendita sfusa. In vigore dal 3 settembre 2016.

Modifiche alla disciplina abruzzese sulla panificazione e sulla vendita del pane

Modifiche alla disciplina abruzzese sulla panificazione

La legge regionale Abruzzo 23 agosto 2016, n. 28 interviene sulla L.R. 9 giugno 2016, n. 14 in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione. Il provvedimento aggiorna la procedura di formazione del regolamento attuativo e detta regole più puntuali per l’esposizione e la vendita del pane.

Procedura di adozione del regolamento

Il progetto di regolamento previsto dalla legge regionale sulla panificazione deve essere sottoposto dal competente Servizio del Dipartimento regionale Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università alla procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

Si tratta della procedura europea relativa alle regolamentazioni tecniche e alle regole sui servizi della società dell’informazione, richiamata come passaggio necessario prima dell’adozione del regolamento.

Vendita del pane nel panificio

La disciplina regionale impone specifiche modalità di presentazione del pane al momento della vendita:

  • il pane conservato deve essere esposto in scomparti appositamente riservati;
  • il pane conservato deve essere chiaramente identificabile mediante apposite etichette, nel rispetto della normativa nazionale vigente;
  • il pane fresco deve essere collocato in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto da intermedi di panificazione.

Vendita di pane sfuso e condizioni igienico-sanitarie

È consentita la vendita di pane sfuso anche in aree pubbliche, costruzioni stabili e negozi mobili, ma solo se l’esercente dispone di banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie.

In mancanza di tali banchi, è ammessa esclusivamente la vendita di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). In base ai dati forniti, l’efficacia decorre quindi dal 3 settembre 2016.

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