L.R. Abruzzo 26/2016
Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 26/2016 introduce misure urgenti sul TPL: riduzioni del 5% delle percorrenze extraurbane e comunali (con esclusioni e criteri specifici), interventi tariffari, contrasto all’evasione, agevolazioni per occupazione e mobilità studentesca, e una quota del Fondo regionale trasporti per la mobilità scolastica dei piccoli Comuni. Molte misure erano temporanee o sperimentali; le parti sui tagli di percorrenza sono state poi abrogate dal 2/12/2021.
Provvedimenti urgenti sul trasporto pubblico locale in Abruzzo
Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale in Abruzzo
La legge disciplina una serie di interventi urgenti della Regione Abruzzo sul trasporto pubblico locale, con misure di contenimento della spesa, politiche tariffarie, agevolazioni sociali e interventi a favore della mobilità scolastica e studentesca. Il testo consolidato mostra però che una parte rilevante delle disposizioni originarie aveva natura temporanea o sperimentale ed è stata in parte superata o abrogata.
Contenimento della spesa e rimodulazione dei servizi minimi
La disciplina originaria autorizzava la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, a rimodulare i servizi minimi extraurbani regionali per ottenere una riduzione del 5% delle percorrenze chilometriche rispetto ai dati dell’atto di ricognizione previsto dalla L.R. 13/2016. La rimodulazione doveva concentrarsi sulla soppressione dei servizi in sovrapposizione, delle corse estive, festive e in orario di morbida con bassa utenza, e sulla razionalizzazione dell’offerta mediante integrazione anche modale, privilegiando, ove possibile, i mezzi più ecologici.
Erano esclusi dalla riduzione i servizi minimi extraurbani svolti da imprese operanti in aree montane o a domanda debole, purché l’offerta complessiva a carico del Fondo regionale trasporti non superasse, per azienda, 100.000 km annui con tolleranza del 10%.
La medesima riduzione del 5% poteva essere applicata anche alle percorrenze assegnate ai Comuni, con esclusione del Comune dell’Aquila e, successivamente, anche dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 189/2016. I Comuni potevano comunque mantenere lo stesso quantitativo di percorrenze come servizi aggiuntivi a proprio carico. La ripartizione regionale doveva seguire criteri di proporzionalità, tenendo conto di bacino d’utenza, condizioni orografiche e superficie territoriale, sulla base di indicatori ISTAT.
Le rimodulazioni originarie trovavano applicazione solo dopo l’approvazione definitiva del documento di ricognizione dei servizi minimi e l’intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le disposizioni sui tagli alle percorrenze sono poi risultate abrogate dal 2 dicembre 2021.
Programmazione e gestione integrata del trasporto urbano
Nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico comunale, anche di un capoluogo di provincia, facesse parte di un sistema di integrazione modale e tariffaria, il Comune titolare della rete poteva delegare alla Regione la programmazione e l’amministrazione della rete di trasporto urbano. Le modalità di esercizio della funzione delegata dovevano essere regolate con l’approvazione dell’integrazione.
Potenziamento dei servizi ferroviari
Per rendere più efficiente l’offerta di trasporto, senza ulteriori oneri rispetto alla spesa pianificata per il 2015, la Giunta era autorizzata ad adottare misure di integrazione dei servizi ferroviari, finalizzate alla razionalizzazione dei programmi di esercizio, all’eliminazione delle sovrapposizioni, alla riorganizzazione dei servizi di adduzione e al potenziamento delle principali direttrici ferroviarie regionali.
Politica tariffaria
La Giunta regionale può adottare una manovra tariffaria complessiva, introducendo nuovi titoli di viaggio e rimodulando quelli esistenti, anche con agevolazioni tariffarie nei limiti delle risorse del Fondo regionale. Previo accordo con l’azienda interessata, sono ammesse sperimentazioni di pacchetti di titoli e formule di trasporto flessibile, con riferimento al percorso e alla titolarità del titolo.
L’aumento tariffario medio percentuale non può superare il 15%; per le Aree interne individuate dalla DGR 290/2015 il limite massimo è del 5%. Le misure tariffarie devono inoltre tendere a uniformare i prezzi dei titoli ferroviari con quelli del trasporto automobilistico, per favorire l’integrazione dei servizi.
Contrasto all’evasione tariffaria
La Giunta regionale deve definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le linee guida per la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale.
Agevolazioni per le politiche attive del lavoro
La Regione introduce, in via sperimentale, abbonamenti nominativi mensili scontati del 50% per gli abruzzesi in cerca di occupazione, limitatamente agli spostamenti casa-luogo di lavoro. La misura è rivolta a soggetti inoccupati o disoccupati presi in carico dai Centri per l’impiego e inseriti in misure di qualificazione, riqualificazione, inserimento o ricollocazione finanziate dal FSE.
L’agevolazione vale per il tempo strettamente necessario alla frequenza della misura di politica attiva e per il percorso domicilio-luogo di tirocinio/formazione. I titoli sono rilasciati dalle aziende concessionarie del TPL secondo modalità organizzative definite dai dipartimenti regionali competenti e limitatamente alla rete dei servizi minimi. La Regione rimborsa alle aziende la quota di sconto applicata, fino allo stanziamento massimo di 500.000 euro a valere sul Fondo regionale trasporti.
Mobilità studentesca e universitaria
Per l’anno scolastico 2016-2017 la Regione riconosce abbonamenti nominativi mensili gratuiti, limitati al tragitto casa-sede di studio, agli studenti residenti in Abruzzo da almeno dieci anni, di età tra 11 e 26 anni compiuti, iscritti alla scuola secondaria o all’università e con ISEE non superiore a 15.000 euro.
Il titolo può essere esteso anche alle sedi di biblioteche comunali, provinciali e regionali, musei e aree archeologiche e monumentali presenti nel Comune di residenza. I titoli sono rilasciati dalle aziende concessionarie secondo modalità fissate dal Dipartimento regionale Trasporti e solo sulla rete dei servizi minimi. La Regione rimborsa alle aziende il costo dei titoli emessi, con copertura fino a 1.000.000 di euro del Fondo regionale trasporti. La Giunta deve approvare linee guida applicative e può riproporre la misura negli anni scolastici successivi, anche modificando ISEE e destinatari.
Interventi per la mobilità scolastica nei piccoli Comuni
La Regione può destinare, in sede di programmazione annuale del Fondo, una quota non superiore allo 0,1% del Fondo regionale trasporti a interventi di mobilità scolastica per piccoli Comuni che non siano più sedi di scuola dell’infanzia e primaria e la cui rete viaria verso gli istituti scolastici abbia subito gravi danni da eventi calamitosi non immediatamente ripristinabili.
Regime finanziario
La legge dichiara la neutralità finanziaria complessiva, precisando che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, fermo restando che alcune misure specifiche prevedono stanziamenti massimi a valere sul Fondo regionale trasporti.
Entrata in vigore e stato della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Nel testo consolidato risultano però abrogate, dal 2 dicembre 2021, le principali disposizioni sui tagli alle percorrenze (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell’articolo 1), mentre restano rilevanti le misure tariffarie, sociali e di programmazione nei limiti della loro vigenza effettiva e delle eventuali scadenze specifiche.
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