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Legge

L.R. Marche 34/2001

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale.

Normativa regionaleL.R. Marche 34/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia l’albo regionale delle cooperative sociali, i rapporti con i servizi socio-sanitari, formativi e pubblici, le convenzioni, i controlli, i contributi e il comitato tecnico consultivo. Prevede anche norme transitorie per l’iscrizione all’albo e per il passaggio dal previgente regime, oggi in larga parte superato.

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale

La legge regionale disciplina, per la Lombardia, il riconoscimento e il sostegno della cooperazione sociale, in attuazione della legge n. 381/1991. Definisce l’albo regionale, i rapporti con i servizi pubblici, le convenzioni con gli enti, le misure di promozione e il comitato tecnico consultivo.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda le cooperative sociali come definite dalla legge statale n. 381/1991. Il testo regionale si applica alle cooperative sociali operanti nel territorio della Regione Lombardia e ai loro consorzi, per i profili di iscrizione, convenzionamento, sostegno e controllo previsti dalla legge.

Albo regionale delle cooperative sociali

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali l’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi. L’albo è articolato in tre tipologie:

  • tipo A: cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
  • tipo B: cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • tipo C: consorzi di cui all’articolo 8 della legge n. 381/1991.

La Giunta regionale definisce requisiti, procedura di iscrizione, adempimenti successivi, cancellazione e aggiornamento periodico dell’albo; i procedimenti devono concludersi entro 60 giorni. L’albo è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale regionale.

Raccordo con programmazione socio-sanitaria, formativa e del lavoro

La programmazione regionale e gli atti programmatori in materia socio-sanitaria, assistenziale ed educativa devono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.

Nei programmi pluriennali di formazione professionale e lavoro, e nei piani annuali attuativi, devono essere previsti strumenti per favorire:

  • iniziative congiunte tra strutture formative e cooperative sociali per formazione di base, aggiornamento e riqualificazione degli operatori, anche con nuovi profili professionali collegati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • iniziative formative delle cooperative sociali a favore di lavoratori svantaggiati, anche mediante fondi europei e altre risorse comunitarie;
  • progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • iniziative autonome delle cooperative per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori, anche tramite supporti alle attività formative svolte in forma consorziata.

Convenzioni con enti pubblici

La Giunta regionale approva il tariffario regionale e, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per l’affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione tra cooperative sociali, enti territoriali locali e altri enti pubblici competenti nelle materie regionali. Se vi sono più soggetti aspiranti alla convenzione, si procede mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.

Per stipulare le convenzioni, cooperative e consorzi devono essere iscritti all’albo. La cancellazione dall’albo determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Le convenzioni per la gestione di servizi con prestazioni ricorrenti possono avere durata triennale e sono rinnovabili sulla base di valutazioni qualitative che tengano conto anche del grado di soddisfazione degli utenti. La Giunta regionale definisce annualmente l’importo delle risorse destinate all’acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo, secondo le modalità della legge n. 381/1991.

Promozione della qualità e monitoraggio

La Regione, tramite l’Osservatorio regionale per le politiche sociali, effettua un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di affidamento e sull’efficacia dei servizi prestati dalle cooperative sociali. Gli enti che stipulano convenzioni devono trasmettere alla Giunta regionale le informazioni richieste secondo le modalità fissate dalla Regione.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora un sistema di valutazione delle cooperative sociali fondato sulla qualità delle prestazioni.

Sostegno economico, agevolazioni e controlli

La Regione può concedere contributi per iniziative volte a migliorare l’acquisizione di capacità lavorative da parte di persone svantaggiate, promosse dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo. Criteri e modalità di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

I contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità. Le cooperative aderenti a un consorzio non possono beneficiare, sullo stesso progetto o a parità di titolo, dei benefici concessi al consorzio.

La Regione può inoltre concedere agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili sui beneficiari e, in caso di utilizzo غير conforme dei fondi, delibera la revoca e la restituzione dei contributi erogati.

Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale

È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominato dal presidente della Giunta regionale. Ne fanno parte:

  • il dirigente competente in materia di servizi sociali, che lo presiede;
  • i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità, lavoro e formazione professionale, o loro delegati;
  • un rappresentante con comprovata esperienza nel settore sociale designato da ciascuna associazione regionale di cooperative aderente alle associazioni nazionali della cooperazione;
  • tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  • un rappresentante dell’ANCI regionale.

Per i rappresentanti di cui alle lettere indicate è previsto un supplente. I componenti durano in carica per la legislatura regionale e possono essere riconfermati. Il Comitato adotta un proprio regolamento e si avvale della struttura regionale competente in materia di servizi sociali. Ai componenti spettano i rimborsi previsti dalla normativa regionale sui rimborsi dei componenti di organi collegiali, con esclusione dei dipendenti regionali.

Funzioni del Comitato

Il Comitato formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale sulle materie disciplinate dalla legge. Inoltre, con l’ausilio dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali, riferisce annualmente alla Giunta:

  • sull’attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi della legge;
  • sul grado di recepimento della disciplina da parte delle amministrazioni locali;
  • sull’attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione.

Norme transitorie e regime iniziale

Il Comitato deve essere costituito entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino alla sua costituzione resta in carica il precedente Comitato previsto dalla normativa abrogata.

In attesa della deliberazione regionale sui requisiti e sulle procedure di iscrizione all’albo, sono iscritte di diritto nelle sezioni provinciali dell’albo le cooperative già iscritte al previgente albo regionale.

Obsolescenza della disciplina previgente

Il testo ha sostituito la precedente legge regionale in materia. Inoltre, una parte dell’articolo 10 risulta abrogata e il nucleo transitorio iniziale è ormai superato perché riferito alla fase di prima attuazione della legge e al passaggio dal vecchio albo regionale.

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