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Legge

L.R. Marche 35/2001

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

Normativa regionaleL.R. Marche 35/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche aumenta dal 1° gennaio 2002 la tassa automobilistica regionale del 7,98%, eleva l’IRAP al 5,15% e disciplina varie riduzioni/esenzioni per settori e soggetti specifici, oltre a fissare gli scaglioni dell’addizionale regionale IRPEF. Molte agevolazioni sono a termine o riferite a periodi d’imposta conclusi, quindi oggi risultano in larga parte storicizzate.

Provvedimenti tributari regionali su tassa automobilistica, IRAP e addizionale IRPEF

Provvedimenti tributari regionali su tassa automobilistica, IRAP e addizionale IRPEF

La legge disciplina per la Regione Marche alcuni interventi su tributi regionali e compartecipazioni fiscali, con effetti principalmente sui periodi d’imposta dal 2002 in poi. Il testo consolidato contiene sia misure strutturali sia agevolazioni legate a specifici periodi o settori, molte delle quali oggi hanno rilievo solo storico o residuale.

Tassa automobilistica regionale

Dal 1° gennaio 2002 gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale sono aumentati del 7,98% rispetto ai valori vigenti nel 2001. L’aumento si applica ai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 per i periodi fissi successivi a tale data.

IRAP: aliquota ordinaria e riduzioni

L’aliquota IRAP regionale è elevata al 5,15% a decorrere dall’anno 2002. Il testo prevede però numerose esclusioni e riduzioni, molte delle quali mirate a specifiche categorie di contribuenti o a particolari settori produttivi.

Tra le ipotesi di non applicazione della maggiorazione rientrano, in sintesi:

  • soggetti con almeno il 50% del fatturato annuo da lavorazioni in conto terzi nei settori tessile e abbigliamento indicati;
  • nuove imprese costituite per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d’imposta;
  • enti del Terzo settore iscritti nelle sezioni A e B del RUNTS;
  • soggetti passivi che producono valore nel solo esercizio di attività commerciale, limitatamente a tale valore;
  • attività di ricerca e sviluppo (classi ISTAT 73.10 e 73.20);
  • settore “altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento” (codice ISTAT 92.3);
  • soggetti con valore della produzione netta non superiore a 5 milioni di euro, operanti in specifiche sezioni Ateco e che incrementano l’occupazione a tempo indeterminato secondo soglie minime commisurate al valore della produzione.

Sono inoltre previste riduzioni dell’aliquota:

  • al 2,5% per le cooperative sociali di tipo A;
  • all’1,5% per le cooperative sociali di tipo B;
  • al 4,5% per imprese esportatrici e per PMI che rispettino determinate condizioni di innovazione, certificazione o brevetti;
  • al 4,5% anche per ulteriori settori o attività individuati dalle modifiche successive richiamate nel testo consolidato.

Per alcune agevolazioni occupazionali e settoriali sono previsti vincoli temporali, requisiti sul mantenimento dei posti di lavoro, rispetto della normativa su sicurezza e lavoro dei disabili e criteri particolari per società controllate o collegate.

Agevolazioni IRAP legate all’occupazione

La disciplina regionale introduce due principali misure occupazionali:

  • una riduzione/detassazione legata all’incremento di personale a tempo indeterminato per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, con requisiti differenziati in base al valore della produzione netta e con obbligo di mantenimento del posto per 1 o 2 anni a seconda dei casi;
  • una deduzione dalla base imponibile IRAP fino a 12.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, elevabile fino a 24.000 euro per assunzioni di lavoratori con almeno 50 anni.

In entrambi i casi il beneficio non spetta se non vi è un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media del periodo precedente o se il rapporto cessa nello stesso periodo; le assunzioni rilevanti sono quelle effettuate negli impianti ubicati nel territorio marchigiano.

Addizionale regionale IRPEF

Dal 2002 l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo imponibile IRPEF al netto degli oneri deducibili, secondo gli scaglioni indicati nella tabella allegata.

Nel testo consolidato risultano diversi aggiornamenti successivi degli scaglioni, con aliquote variate nel tempo. La disciplina vigente va letta alla luce della tabella allegata e delle successive modifiche richiamate nelle note, ma il contenuto della legge è chiaramente rivolto alla determinazione dell’addizionale regionale nel territorio marchigiano.

Decorrenza e regime temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia molte disposizioni sostanziali decorrono da annualità specifiche o da periodi d’imposta determinati, spesso già conclusi, e alcune agevolazioni sono espressamente limitate a finestre temporali definite (ad esempio anni 2005-2006, periodi d’imposta 2010, 2014, successivi a 2019, 2023 o 2025).

Profili oggi rilevanti e limiti applicativi

Il provvedimento conserva interesse soprattutto come testo consolidato della disciplina regionale marchigiana su IRAP e addizionale IRPEF, ma numerose misure hanno natura transitoria o storicizzata. Le agevolazioni collegate a specifici esercizi o anni d’imposta conclusi non sono più normalmente spendibili nella pratica attuale, mentre restano rilevanti solo le disposizioni ancora vigenti e operative secondo il testo consolidato e le successive modifiche richiamate.

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