Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 31/2001

Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione.

Normativa regionaleL.R. Marche 31/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Marche l’ordinamento finanziario-contabile, la programmazione di bilancio, i fondi di riserva, le variazioni, l’indebitamento, la gestione di entrate e spese, i residui, i controlli e alcune disposizioni finali. Molti articoli originari sono stati abrogati; restano operative soprattutto le regole su bilancio, coperture, variazioni, gestione di cassa e rendiconto, oggi coordinate con il d.lgs. 118/2011 e con le successive modifiche regionali, in particolare dal 2021 e 2023.

Ordinamento contabile e programmazione finanziaria della Regione Marche

Ordinamento contabile e programmazione finanziaria della Regione Marche

La legge disciplina l’ordinamento finanziario e contabile della Regione Marche, nel quadro dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. La disciplina vigente è fortemente ridimensionata dalle successive abrogazioni, ma conserva regole operative rilevanti su copertura finanziaria delle leggi, variazioni di bilancio, fondi di riserva, indebitamento, gestione delle entrate e delle spese, residui e controlli.

Ambito, principi contabili e copertura finanziaria delle leggi

La Regione applica i principi contabili generali e applicati del d.lgs. 118/2011 e conforma a essi la propria gestione. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, devono essere coperte nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono corredate da relazione illustrativa e da relazione tecnico-finanziaria. Quest’ultima deve quantificare, articolo per articolo, nuovi o minori oneri o entrate, indicare criteri e metodi di calcolo e ogni elemento utile alla comprensione. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura. Se una disposizione o l’intera proposta è neutra, il dirigente competente attesta l’invarianza e ne fornisce gli elementi probatori.

Bilancio, fondi e limiti di utilizzo

Nel bilancio regionale sono iscritti il fondo di riserva per le spese obbligatorie, quello per le spese impreviste e il fondo di riserva di cassa.

  • Il fondo per spese obbligatorie serve a integrare capitoli relativi a spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione vigente; non può essere usato per imputare atti di spesa.
  • Il fondo per spese impreviste copre spese imprevedibili o improrogabili non previste in bilancio, purché non generino spesa continuativa o ricorrente per i bilanci futuri.
  • Il fondo di cassa non può essere usato per imputare pagamenti e consente integrazioni di cassa dei capitoli di spesa.

Gli importi sono fissati annualmente con la legge di bilancio e sono soggetti a tetti massimi: fino all’1% degli stanziamenti di competenza per il fondo spese obbligatorie, fino allo 0,5% per il fondo spese impreviste, e fino a un dodicesimo dei pagamenti autorizzati per il fondo di cassa.

Variazioni di bilancio

La legge di bilancio o altre leggi di variazione possono autorizzare la Giunta a disporre variazioni con deliberazione, in particolare per:

  • istituire nuove UPB di entrata e di spesa;
  • iscrivere entrate vincolate di Stato, Unione europea o terzi e le corrispondenti spese;
  • effettuare variazioni compensative entro la medesima classificazione economica o tra capitoli e UPB, nei casi previsti;
  • adeguare il bilancio al federalismo fiscale, al riordino delle funzioni amministrative e agli strumenti di programmazione negoziata;
  • reiscrivere economie accertate, recuperi, rimborsi e somme vincolate.

Sono inoltre previste variazioni compensative per far fronte ai maggiori pagamenti di cassa nel corso dell’esercizio. Gli atti sono trasmessi al Consiglio entro 10 giorni e pubblicati sul BUR entro 15 giorni. In ogni caso non sono ammesse variazioni dopo il 30 novembre dell’anno di riferimento, né variazioni in contrasto con il divieto di cui all’articolo 26 della legge.

Indebitamento e anticipazioni di cassa

La Regione può contrarre mutui ed emettere prestiti obbligazionari solo con autorizzazione legislativa, per coprire il disavanzo tra stanziamenti di spesa e entrate. Il bilancio allega una tabella sulla capacità di indebitamento e sull’ammontare dei mutui/prestiti autorizzati e contratti.

L’autorizzazione deve rispettare condizioni stringenti:

  • non può essere concessa se non è stato approvato il rendiconto dei due anni precedenti;
  • l’onere annuo di ammortamento, comprensivo dei mutui già contratti, non può superare il 20% delle entrate tributarie non vincolate;
  • gli oneri futuri devono trovare copertura nel bilancio pluriennale.

L’autorizzazione decade a fine esercizio; i mutui non contratti entro i termini possono essere ri-autorizzati negli esercizi successivi nei limiti previsti. La Giunta può anche attivare iniziative per ridurre il costo degli interessi passivi, anche mediante gestione attiva del debito.

Le anticipazioni di cassa sono ammesse solo per fronteggiare temporanee deficienze di cassa e sono disposte con deliberazione della Giunta, comunicata al Consiglio entro 5 giorni, con contestuali variazioni di bilancio.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Se il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre, può essere autorizzato l’esercizio provvisorio con legge, per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi. In tale fase si possono accertare e riscuotere entrate, impegnare e pagare spese sulla base del bilancio presentato e delle eventuali note di variazione, con possibili limitazioni per le spese non obbligatorie.

Se il bilancio non è ancora stato presentato, l’esercizio provvisorio è autorizzato sul bilancio precedente ed è limitato, di regola, a un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna UPB per ogni mese; per le spese obbligatorie tassativamente regolate per legge può essere usata la maggiore somma necessaria. Le limitazioni non si applicano agli stanziamenti di cassa per spese da pagare in conto residui.

Se il bilancio è stato approvato ma non è ancora entrato in vigore il 1° gennaio, è ammessa la gestione provvisoria con i medesimi limiti di un dodicesimo, salvo le spese obbligatorie e gli stanziamenti di cassa per residui.

Entrate: definizione, accertamento, riscossione e versamento

Sono entrate regionali tributi propri, quote devolute, assegnazioni statali ed europee, rendite patrimoniali, utili di enti e aziende regionali, alienazioni, trasferimenti di capitale, rimborso crediti, mutui, prestiti obbligazionari e ogni altro credito che la Regione ha diritto di riscuotere. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio, senza pregiudizio del diritto a riscuotere quelle non previste.

L’entrata segue tre stadi: accertamento, riscossione e versamento.

  • L’accertamento avviene quando è certa la ragione del credito, il debitore e l’ammontare scadente entro l’esercizio.
  • La riscossione avviene quando il debitore paga al tesoriere regionale.
  • Il versamento si perfeziona quando la somma entra nella tesoreria e nei conti intestati alla Regione.

Per alcune tipologie di entrata sono previste regole specifiche di accertamento: assegnazioni statali/UE sulla base dei provvedimenti di riparto, tributi propri sulla base dei ruoli o delle previsioni di gettito, entrate patrimoniali su atti o contratti, mutui e prestiti sul relativo contratto. Per crediti di modesto importo non si procede alla riscossione se il credito non tributario non supera 12 euro; i crediti tributari regionali non si accertano né si iscrivono a ruolo né si riscuotono se non superano 30 euro per periodo d’imposta, salvo violazioni ripetute; non si rimborsano tributi regionali sotto i 20 euro.

Residui attivi e gestione delle economie di entrata

Le entrate accertate ma non riscosse e versate a fine esercizio diventano residui attivi. La loro determinazione avviene per capitolo e per esercizio di provenienza, con indicazione delle somme riscosse e non versate, dei crediti ancora esigibili e di quelli inesigibili.

Le somme corrispondenti ai crediti ancora da riscuotere o già riscosse ma non versate sono trasportate nell’esercizio successivo o in capitoli aggiunti; i crediti inesigibili sono eliminati. Le somme non accertate entro l’esercizio e quelle eliminate come inesigibili costituiscono minori accertamenti. L’accertamento definitivo dei residui attivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.

Spese: stadi, impegni, liquidazione, ordinazione e pagamento

Le spese regionali comprendono gli oneri da soddisfare in forza di leggi, regolamenti, contratti o altri titoli validi, oltre alle spese di funzionamento degli organi e degli uffici e alle restituzioni di somme indebitamente percepite.

Le fasi della spesa sono impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, che possono anche coincidere temporalmente.

Gli impegni sono assunti dai dirigenti regionali nei limiti degli stanziamenti di competenza dell’esercizio. L’impegno sorge per somme dovute a creditori determinati o determinabili con obbligazione in scadenza entro l’esercizio. Per obbligazioni pluriennali o per spese correnti necessarie alla continuità dei servizi, l’impegno grava solo sulle quote in scadenza nell’esercizio. Sono previsti impegni anche a carico di esercizi successivi quando ciò sia coerente con i piani finanziari europei o con i quadri finanziari CIPE.

Per le spese in annualità, il primo stanziamento annuale costituisce il limite massimo per impegni e pagamenti della prima annualità, con estensione agli esercizi successivi secondo il piano delle annualità. Al saldo dell’impegno, l’eventuale differenza libera disponibilità sul capitolo; se il saldo riguarda un residuo passivo, la differenza diventa economia di spesa.

Per spese finanziate con risorse proprie o statali gestite dalla Regione, se non si arriva al pagamento entro 2 anni per la parte corrente e 4 anni per il capitale, la Giunta dispone il disimpegno automatico, salvo sospensioni per provvedimenti giurisdizionali o comprovate cause particolari.

Controllo contabile sugli atti di spesa

Gli atti che generano impegno devono essere trasmessi alla ragioneria prima dell’adozione formale. La ragioneria verifica la legalità della spesa, l’esistenza della disponibilità di bilancio e registra gli impegni, attestando la copertura finanziaria; senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto. La stessa ragioneria registra gli impegni definitivi e, quando l’impegno coincide con il pagamento, il titolo di pagamento vale anche come atto di impegno.

Per stipendi, pensioni e spese fisse similari la registrazione può essere periodica. Per gli atti da ordinarsi da funzionari delegati, l’intero importo dell’apertura di credito è considerato impegnato ai fini della disponibilità del capitolo.

Ordinazione, pagamenti, funzionari delegati ed economato

Il pagamento è disposto dalla ragioneria mediante mandati diretti, aperture di credito a funzionari delegati o richieste di provvisori di uscita al tesoriere per specifici obblighi di legge, anche in assenza del mandato preventivo nei casi consentiti. La ragioneria controlla la corretta liquidazione, la disponibilità di cassa, la capienza dell’impegno e la corretta imputazione a competenza o residui.

I mandati e gli atti di apertura di credito sono sottoscritti secondo le regole interne; i provvedimenti su mandato elettronico e firma digitale sono demandati a regolamento.

I funzionari delegati operano entro i limiti dell’apertura di credito, assumendo impegni, liquidando e ordinando spese. Per spese di funzionamento e competenze accessorie del personale devono utilizzare integralmente un ordine di accreditamento prima di aprirne uno successivo sul medesimo capitolo ed esercizio. Se al 15 dicembre resta un importo non superiore a 5,17 euro, il residuo va versato entro il 20 dicembre alla tesoreria. Al termine dell’esercizio gli ordini di accreditamento sono ridotti ai pagamenti effettuati e quelli inutilizzati sono annullati.

I funzionari delegati devono rendicontare semestralmente gli impegni e le somme erogate, con documenti giustificativi, entro il 25 del mese successivo al semestre. Il ritardo comporta decadenza dalla delega e ulteriori sanzioni. In presenza di irregolarità, la ragioneria restituisce il rendiconto per la regolarizzazione; se non si provvede entro 30 giorni, il rendiconto si considera non presentato.

Titoli di spesa, quietanza e regolarizzazioni

Il pagamento delle spese è effettuato esclusivamente dal tesoriere regionale, salvo quanto previsto per l’economato e per i pagamenti in contanti dei funzionari delegati. Sono vietati titoli di spesa a favore di amministratori e dipendenti, salvo che siano creditori o beneficiari diretti per legge o regolamento.

I titoli di spesa si estinguono mediante quietanza, compensazione, versamento su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, oppure commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegno bancario speciale, con le eccezioni previste per gli enti pubblici. I titoli non pagati entro il 20 dicembre sono commutati d’ufficio dal tesoriere in titoli non trasferibili.

La ragioneria può regolare con la tesoreria le modalità operative, i costi del servizio e i limiti minimi e massimi dei titoli commutabili. Inoltre, se riscontra irregolarità o errori materiali, può correggerli d’ufficio quando possibile; negli altri casi restituisce l’atto indicando le misure di regolarizzazione. È esclusa ogni valutazione di merito.

Residui passivi ed economie di spesa

Le somme impegnate ma non pagate entro il 31 dicembre sono residui passivi, iscritti tra le passività finanziarie del patrimonio. Le somme stanziate ma non impegnate entro l’esercizio sono economia di spesa.

La determinazione dei residui passivi avviene per capitolo e per esercizio di provenienza, indicando importi impegnati, pagati, mandati emessi e non pagati, somme dovute e importi da portare in economia. I residui possono essere pagati anche prima del loro accertamento definitivo con la legge di rendiconto, imputando il pagamento al nuovo esercizio. Se non esistono capitoli corrispondenti nel bilancio successivo, le somme sono portate in capitoli aggiunti con solo stanziamento di cassa, coperti con il fondo di riserva di cassa.

Concorrono alle economie di spesa anche le somme non impegnate, i residui perenti eliminati, gli importi ancora disponibili dopo il saldo degli impegni, le quote di fondi globali non utilizzate e altre specifiche quote previste dalla legge.

Rendiconto generale e disciplina oggi superata

La parte originaria della legge relativa al rendiconto generale risulta abrogata nel 2018-2019. Permangono però, nel resto della disciplina, i riferimenti al rendiconto come atto che chiude e consolida la gestione, soprattutto per la definizione definitiva dei residui attivi e passivi.

Controlli interni, tesoreria e soggetti delegati

La Regione organizza un sistema di controlli interni conforme al d.lgs. 286/1999, orientato a regolarità amministrativo-contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza e controllo strategico.

Per gli enti locali beneficiari di fondi regionali è prevista, ai fini della rendicontazione, un’attestazione annuale unica entro il 28 febbraio sull’ammontare e sulla destinazione delle spese sostenute. Il Presidente della Giunta può in ogni momento acquisire informazioni, disporre verifiche e controlli sulle funzioni delegate.

Il controllo sulla tesoreria è affidato alla ragioneria; la Giunta può gestire la giacenza con gli strumenti economicamente più vantaggiosi. Gli incaricati del maneggio di denaro, valori, titoli e altri beni mobili sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo il codice di giustizia contabile e la normativa regionale.

Autonomia contabile del Consiglio regionale e beni regionali

Il Consiglio regionale ha autonomia contabile e un proprio bilancio, disciplinato da regolamento interno. È istituita un’unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti del Consiglio-assemblea legislativa. Le somme sono rendicontate dal Presidente del Consiglio e approvate dall’assemblea; il saldo confluisce nel rendiconto generale regionale.

I regolamenti per la gestione dei beni regionali sono adottati dalla Giunta nel rispetto della normativa statale. Per i beni immobili il regolamento può ridefinire le procedure di acquisto o vendita già previste da leggi regionali, salvo i diritti acquisiti da terzi.

Collaborazione istituzionale e abrogazioni finali

La Regione coopera con Stato, altre Regioni ed enti locali fornendo notizie utili, concordando l’uso comune dei sistemi informativi e promuovendo cooperazione applicativa.

Gran parte degli articoli originari della legge è stata abrogata, soprattutto con le riforme del 2018, 2021 e 2023, e il testo oggi conserva soprattutto norme operative ancora compatibili con il d.lgs. 118/2011 e con l’assetto contabile regionale vigente. Le disposizioni rimaste hanno utilità pratica limitata ma non sono integralmente obsolete, perché regolano istituti ancora vivi nella contabilità regionale marchigiana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.