L.R. TAA 25/2015
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (BU 25 novembre 2015, n. 47 - Numero Straordinario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento contabile del Trentino-Alto Adige ai principi dell’armonizzazione contabile del d.lgs. 118/2011, con un differimento di un anno dei termini statali. Disciplina transitoria accertamenti tributi, copertura investimenti, bilancio consolidato e gestione del passaggio al nuovo sistema; modifica inoltre la legge regionale di contabilità e una norma sulle fideiussioni.
Adeguamento della contabilità regionale al d.lgs. 118/2011 e modifiche alla legge di contabilità
Adeguamento della contabilità regionale all’armonizzazione contabile
La legge regionale del Trentino-Alto Adige interviene sulla legge regionale di contabilità per recepire, con adattamenti statutari, i principi e gli schemi del decreto legislativo n. 118 del 2011. La Regione e i propri enti e organismi strumentali applicano la nuova disciplina con il posticipo di un anno rispetto ai termini statali, che la legge specifica e integra nell’ambito dell’ordinamento regionale.
Modifiche alla legge regionale di contabilità
Il provvedimento riscrive o integra numerosi articoli della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, incidendo su diversi profili della gestione finanziaria e contabile: accertamento delle entrate, classificazione e struttura del bilancio, regole di contabilizzazione, residui, equilibri di bilancio, consolidamento e ulteriori aspetti tecnici connessi all’armonizzazione. Vengono anche introdotti nuovi articoli e abrogati vari commi e disposizioni non più coerenti con il nuovo sistema.
Abrogazioni e riassetto della normativa contabile
Sono abrogati diversi articoli della legge regionale di contabilità, oltre a singoli commi di altri articoli, per superare la disciplina previgente non compatibile con l’impianto armonizzato. Restano così operativi solo i contenuti risultanti dalle modifiche introdotte dalla legge del 2015 e dalle norme transitorie collegate.
Disciplina transitoria su accertamento delle entrate tributarie e copertura degli investimenti
Fino all’emanazione del provvedimento statale previsto dallo Statuto per regolare gli accertamenti delle entrate da devoluzioni di tributi erariali e l’uso del saldo positivo corrente per finanziare investimenti, la materia è regolata dalla legge regionale. Sono dettate regole specifiche per l’accertamento per cassa di varie entrate tributarie, per i conguagli, per gli accantonamenti e per la possibilità di usare il saldo di parte corrente come copertura di investimenti, con limiti temporali e condizioni stringenti.
Regime transitorio e decorrenze
La legge si applica dal 1° gennaio 2016, salvo le modifiche all’articolo 9 della legge di contabilità, ed è subordinata ai provvedimenti statali richiesti dallo Statuto. Dal 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 con pieno valore giuridico; la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato sono posticipati al 2017, così come l’applicazione della disciplina sulle gestioni fuori bilancio. Il rendiconto 2015 resta disciplinato dalla normativa previgente.
Disposizioni su disavanzo, fondi e impegni pregressi
La legge disciplina il ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2016 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al FCDE. Conserva inoltre alcuni impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015 per esercizi successivi, e prevede uno specifico accantonamento su fondi regionali per coprire eventuali oneri di incarichi già conferiti in ambito provinciale.
Modifica alla disciplina sulle garanzie fideiussorie
Viene infine modificata la legge regionale finanziaria del 2011 in materia di prestazione di garanzie fideiussorie, con interventi puntuali su una disposizione e l’abrogazione di alcuni commi.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ma la sua applicazione sostanziale è in larga parte legata al 1° gennaio 2016 e ad alcune proroghe al 2017 previste per specifici istituti contabili.
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