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Ordinanza

Ordinanza n. 1183/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito di accesso formatosi il 4 giugno 2026 sull’istanza del 5 maggio 2026, relativa allo stato della pratica di protezione internazionale e alla data dell’audizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego tacito sull’istanza con cui chiedeva informazioni sullo stato della procedura di protezione internazionale e sull’eventuale comunicazione della data di audizione, nonché la trasmissione al difensore di una nuova data di audizione per poter esporre le ragioni dell’espatrio e i timori in caso di rientro. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato, il 15 settembre 2026, il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale. Il TAR ha prospettato che tale sopravvenienza possa aver determinato la carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio-rigetto e ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso se il ricorso sia improcedibile. Ha rilevato che il deposito del diniego della protezione internazionale può avere fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione del silenzio-rigetto, prospettando l’applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla sola questione della sopravvenuta carenza di interesse e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 28 gennaio 2027. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Considerato che quanto sopra può avere ingenerato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’odierno ricorso di impugnazione del silenzio rigetto sull’istanza di accesso, con conseguente sua improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;

    Il deposito del diniego sulla protezione internazionale può aver fatto venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso relativo al silenzio-rigetto dell’istanza di accesso, con possibile conseguente improcedibilità; il TAR ha soltanto prospettato tale esito, rimettendolo al contraddittorio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di dover sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione;

    Prima di decidere sulla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice sottopone la questione alle parti e assegna loro un termine per presentare memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità.

    A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il TAR dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità.

    Il TAR richiama la disposizione, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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