Ordinanza n. 159/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della deliberazione del direttore generale dell’Arpac n. 617 del 29 settembre 2025, avente a oggetto “Approvazione Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 14 unità di personale da inquadrarsi nell’area della dirigenza con il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» - Ruolo Tecnico - CC.CC.NN.L. Area Funzioni Locali Vigenti, da assegnare alla Direzione Tecnica e alle Aree Territoriali dei Dipartimenti Provinciali di Avellino - Benevento - Caserta - Napoli e Salerno - Codice Dir. AMB./DT-AA.TT.”; - della deliberazione del direttore generale dell’Arpac n. 703 del 10 novembre 2025, con oggetto: “Modifiche e integrazioni al "Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 14 unità di personale da inquadrarsi nell’area della Dirigenza con il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» - Ruolo Tecnico - CC.CC.NN.L. Area Funzioni Locali Vigenti, da assegnare alla Direzione Tecnica e alle Aree Territoriali dei Dipartimenti Provinciali di Avellino - Benevento - Caserta - Napoli e Salerno - Codice Dir. AMB./DT-AA.TT." Approvato con deliberazione n. 617 del 30/09/2025”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti della parte ricorrente, ivi inclusa, laddove necessario, la deliberazione n. 71 del 31 gennaio 2025, con cui l’Arpac ha adottato il Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione per il triennio 2025-2027 (PIAO 2025-2027);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e successive modifiche per il concorso volto all’assunzione di 14 dirigenti ambientali a tempo pieno e indeterminato, con contestazione dei requisiti di ammissione
Esito
Favorevole al ricorrente (ordine professionale)
La controversia
L’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise ha impugnato il bando di concorso e la deliberazione successiva di modifica e integrazione, nonché gli atti presupposti, inclusa la deliberazione di approvazione del PIAO, limitatamente alla determinazione dei requisiti di ammissione. Il ricorrente sostiene che le funzioni attribuite al profilo di Dirigente Ambientale, come descritte negli atti impugnati, siano riconducibili ad attività di indirizzo, coordinamento e responsabilità tecnico-scientifica rientranti nelle aree di competenza esclusiva della professione di biologo. È stata proposta domanda cautelare per evitare la prosecuzione del concorso e il consolidamento della partecipazione di candidati privi di titolo adeguato, con conseguente frustrazione del diritto dei professionisti competenti, e in particolare dei biologi, a partecipare a una procedura selettiva aperta a profili professionali ritenuti fortemente eterogenei.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La misura è stata concessa in considerazione del periculum in mora rappresentato dal rischio che la prosecuzione del concorso frustrasse il diritto dei professionisti competenti a partecipare alla procedura e consentisse il consolidamento dell’affidamento di candidati privi di titolo adeguato. L’ordinanza non definisce nel merito la legittimità del bando né accerta definitivamente la riconducibilità delle funzioni alle competenze professionali dei biologi. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prosecuzione di una procedura concorsuale può giustificare la sospensione degli atti di indizione e di disciplina della gara quando rischi di rendere irreversibili o difficilmente rimediabili gli effetti lesivi denunciati, quali la preclusione della partecipazione di categorie professionali interessate o il consolidamento della partecipazione di candidati privi dei requisiti contestati.
- Il rischio che la prosecuzione del concorso comprometta la possibilità effettiva di partecipazione degli aspiranti appartenenti a una determinata categoria professionale integra un possibile periculum in mora ai fini dell’art. 55 c.p.a.
- L’accoglimento della tutela cautelare, fondato sul periculum in mora, non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dei requisiti di ammissione o sulla spettanza esclusiva di determinate funzioni a una professione regolamentata; tali questioni restano riservate alla fase di merito.
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